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Scheda della spiaggia

Spiagge e specchi acquei del litorale di Tertenia fuori dal tratto di Fogi 'e Murdegu

Tertenia (NU) · Sardegna

Spiagge e specchi acquei del litorale del Comune di Tertenia (NU) diversi dal tratto di spiaggia libera di Fogi 'e Murdegu

✕ Non si può portare il cane

Qui il cane non può entrare

Lo dispone ordinanza del Sindaco di Tertenia n. 24 del 21 luglio 2017, sezione ORDINA, primo punto, che richiama il divieto dell'ordinanza sindacale n. 38 del 2 agosto 2013; ordinanza regionale sul demanio marittimo n. 2614/24684 del 12 giugno 2026, articolo 3 lettera k).

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge e specchi acquei del litorale di Tertenia fuori dal tratto di Fogi 'e Murdegu.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificato

Che cosa dice l'ordinanza

L'ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo» della Regione Autonoma della Sardegna, determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614 protocollo 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 con l'inserzione 61928, è stata letta per intero, quattordici pagine. L'articolo 3 lettera k) vieta, sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione, «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge»; l'articolo 1 lettera a) fissa la stagione estiva dal 1° aprile al 31 ottobre. È lo stesso meccanismo che l'ordinanza comunale di Tertenia del 2017 richiamava nella versione allora vigente dell'ordinanza balneare regionale, l'articolo 3 lettera G) dell'atto dell'11 aprile 2017, secondo cui i Comuni costieri individuano apposite zone di litorale, delimitate e segnalate, nelle quali consentire l'accesso anche ai cani: l'apertura di Fogi 'e Murdegu nasce da lì. Sul resto del litorale di Tertenia il divieto regionale opera pieno nella sua fascia oraria e stagionale, e vi si somma il divieto comunale, che non ha orari ma vale «durante la stagione balneare». L'ordinanza regionale resta in vigore «fino all'emanazione di nuova ordinanza».

ordinanza del Sindaco di Tertenia n. 24 del 21 luglio 2017, sezione ORDINA, primo punto, che richiama il divieto dell'ordinanza sindacale n. 38 del 2 agosto 2013; ordinanza regionale sul demanio marittimo n. 2614/24684 del 12 giugno 2026, articolo 3 lettera k). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato
  • Ammessi: cani.
  • Il divieto comunale riguarda «qualsiasi tipo di animale», non i soli cani, si estende anche agli specchi acquei e vale anche se l'animale è munito di museruola o guinzaglio. L'ordinanza n. 24/2017 non prevede eccezioni personali: non nomina i cani guida per i non vedenti, non nomina le unità cinofile di salvataggio, non nomina i cani da terapia, e non pone limiti di taglia o di peso. Quelle eccezioni ci sono invece nel divieto regionale, che fa salve le unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e i cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge. Le sanzioni dell'ordinanza comunale sono quelle dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione.

Dove si trova

Spiagge e specchi acquei del litorale del Comune di Tertenia (NU) diversi dal tratto di spiaggia libera di Fogi 'e Murdegu

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

A Tertenia il divieto è scritto in modo largo: «Durante la stagione balneare è vietato, sulle spiagge e specchi acquei, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio». Non riguarda i soli cani, non riguarda la sola sabbia — comprende gli specchi acquei — e nemmeno il guinzaglio o la museruola bastano a superarlo. Chi arriva a Tertenia con un cane deve sapere però che questa scheda ha due buchi, e li dichiariamo. Il primo: il divieto non nasce dall'ordinanza del 2017 che abbiamo letto, ma da un'ordinanza precedente, la n. 38 del 2 agosto 2013, che regola le attività da esercitarsi sulle spiagge e lungo il litorale e che NON siamo riusciti a leggere, perché non risulta pubblicata sul sito del Comune: la conosciamo solo attraverso le citazioni dell'atto del 2017. Il secondo, più importante per chi viaggia: l'ordinanza del 2017 dichiara di integrare anche «le Ordinanze n° 55 del 09.07.2014 e n° 22 del 07.08.2015, nelle quali si destinavano un tratti del litorale nei pressi della Torre San Giovanni e nella spiaggia di Fogi 'e Lioni». Se quelle due ordinanze sono ancora in vigore, a Tertenia ci sono altri due tratti aperti ai cani, oltre a Fogi 'e Murdegu — ma non abbiamo potuto leggerle e non scriviamo schede per luoghi il cui atto non abbiamo davanti. Sappiamo inoltre, sempre dall'ordinanza del 2017, che «sul litorale del Comune di Tertenia, al momento, vi è la possibilità di due aree in concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo specificatamente attrezzate» per l'accesso dei cani: due stabilimenti, che l'atto non nomina. Sopra tutto questo resta il divieto regionale, che vieta il transito degli animali fra le 8 e le 20 dal 1° aprile al 31 ottobre nelle aree non appositamente attrezzate. Non ci sono coordinate e la scheda non compare in mappa.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Direzione generale degli Enti locali e Finanze
Atto
ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore generale n. 2614, protocollo n. 24684, del 12 giugno 2026, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione n. 61928; articolo 1 lettera a) e articolo 3 lettera k) del 12 giugno 2026
Originale
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