Scheda della spiaggia
Spiagge del Comune di Capoterra fuori dalla dog beach
Capoterra (CA) · Sardegna
Spiagge e arenili del demanio marittimo nel territorio del Comune di Capoterra (CA), fra cui Maddalena Spiaggia e Frutti d'Oro, escluso il tratto di dog beach di Maramura
✕ Non si può portare il cane
Qui il cane non può entrare dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026
Lo dispone ordinanza balneare regionale della Sardegna 2026, determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k).

Che cosa dice l'ordinanza
PDF dell'ordinanza sindacale n. 29 del 09/06/2026 scaricato dal sito del Comune di Capoterra e letto per intero (due pagine). Oggetto: «INDIVIDUAZIONE TRATTO DI ARENILE IN LOCALITA' MARAMURA DA DESTINARE A DOG BEACH». DISPOSITIVO, punto 1: «di individuare presso il litorale del Lido di Maddalena in località Maramura, prospiciente l'area di proprietà ANAS, un tratto di spiaggia libera ove consentire l'accesso ai cani accompagnati dai loro proprietari, della lunghezza di mt. 20 con profondità di mt. 15 e rispetto di mt 6 dalla battigia, appositamente delimitati e individuabili attraverso cartelli indicativi». Punto successivo: «l'utilizzo di tali aree è consentito nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026». Le prescrizioni, per esteso: i cani devono sostare «obbligatoriamente ed esclusivamente nell'area delimitata e segnalata con appositi cartelli»; possono accedere solo i cani «regolarmente iscritti all'anagrafe canina» e «clinicamente sani»; «non possono accedere le femmine durante la fase estrale (calore)»; le deiezioni vanno rimosse subito, con paletta e sacchetto; il proprietario risponde civilmente e penalmente dei danni; «i cani potranno avere accesso all'area loro dedicata solo se i proprietari/detentori abbiano disponibilità di apposito guinzaglio e di museruola»; «l'uso del guinzaglio e della museruola è obbligatorio per tutto il percorso appositamente segnato, fino all'accesso nell'area destinata ai cani»; «l'uso del guinzaglio e della museruola a permanenza è sempre obbligatorio in caso di cani problematici»; collare con targhetta identificativa e numero di telefono del proprietario; «gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata, sotto il controllo continuo e sotto la responsabilità del proprietario/detentore»; libretto sanitario in regola con le vaccinazioni e assenza di parassiti; è il proprietario a doversi occupare di ombra e acqua per l'animale; l'Amministrazione è sollevata da responsabilità. L'utilizzo «può essere revocato in qualsiasi momento a insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale». Sanzioni: art. 1164 comma 2 del Codice della navigazione, da 100 a 1.000 euro. L'allestimento e la cartellonistica sono demandati al settore Servizi Tecnologici e Gestione del Patrimonio; l'atto richiama la disponibilità dell'area concessa con nota prot. 26807 del 12/07/2023 e il piano di gestione del litorale affidato alla società Teknoservice. PREMESSE, DA LEGGERE CON ATTENZIONE: l'ordinanza afferma che «durante la stagione balneare estiva è vietato transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ad esclusione di alcune categorie di cani da salvataggio o cani guida per non vedenti, dalle ore 8,00 del mattino alle 20,00 della sera» e che «il limite delle ore 20,00 è anticipato, rispettivamente, alle ore 19,00 dal 1° settembre ed alle 18,00 dal 1° ottobre». Quest'ultima regola NON è presente nell'ordinanza balneare regionale vigente (determinazione n. 2614 del 12 giugno 2026), che abbiamo letto per intero: la lettera k) dell'art. 3 conosce solo la fascia 8,00-20,00. L'ordinanza comunale è di tre giorni anteriore a quella regionale. Segnaliamo la discordanza e non scegliamo per il lettore. L'ordinanza richiama infine la legge regionale n. 21 del 18 maggio 1994 sulla tutela degli animali, l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e il Regolamento comunale per la tutela degli animali.
ordinanza balneare regionale della Sardegna 2026, determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k). Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
Dove si trova
Spiagge e arenili del demanio marittimo nel territorio del Comune di Capoterra (CA), fra cui Maddalena Spiaggia e Frutti d'Oro, escluso il tratto di dog beach di Maramura
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Che cosa vuol dire in pratica: dal 1° aprile al 31 ottobre, fra le 8 e le 20, il cane non può transitare sulle spiagge di questo Comune, a meno che non si trovi in un'area appositamente attrezzata. Fuori da quella fascia oraria e nei mesi da novembre a marzo l'ordinanza regionale non dispone: è un silenzio, non un permesso scritto, e sul posto possono valere cartelli, ordinanze di sicurezza balneare dell'Autorità marittima o regole di un concessionario. Le eccezioni sono tre e sono chiuse: unità cinofile da salvataggio con tessera dell'associazione censita nel Registro regionale del volontariato, cani guida per non vedenti, cani da pet therapy con le certificazioni di legge. Che cosa NON sappiamo e l'ordinanza non dice: se in questo Comune esista un'area appositamente attrezzata dove i cani siano ammessi, dove sia e con quali orari; se il cane debba stare al guinzaglio nelle ore in cui il divieto non opera; se ci siano limiti di taglia. L'ordinanza regionale tace su tutti e tre i punti e noi non colmiamo un silenzio con una stima. La scheda è aggregata e non ha coordinate: riguarda l'intero litorale comunale, non una spiaggia in particolare. Nota specifica su Capoterra: l'unica area attrezzata che conosciamo è la dog beach di Maramura, che ha una scheda propria e vale solo dal 15 giugno al 15 settembre 2026. Attenzione alla discordanza: l'ordinanza comunale n. 29/2026 afferma nelle premesse che il limite delle 20,00 è anticipato alle 19,00 dal 1° settembre e alle 18,00 dal 1° ottobre, ma quella regola non compare nell'ordinanza regionale vigente che abbiamo letto; non sappiamo quale delle due formulazioni si applichi e non scegliamo al posto del lettore.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- agente-sardegna-comuni-mancanti
- Fonte
- Comune di Capoterra - il Sindaco, dott. Beniamino Garau
- Atto
- ordinanza sindacale n. 29 del 9 giugno 2026, oggetto «INDIVIDUAZIONE TRATTO DI ARENILE IN LOCALITA' MARAMURA DA DESTINARE A DOG BEACH»; due pagine, scaricate e lette per intero del 9 giugno 2026
- Originale
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