Sardegna (OR)
Spiagge per cani a San Vero Milis
1 scheda in archivio: 0 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a San Vero Milis
Quello che leggi in questa pagina viene da 2 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di San Vero Milis — Albo pretorio on line
ricerca per oggetto nell'albo pretorio del Comune (portale eGovernment Halley), che comprende anche gli atti a pubblicazione scaduta; pubblicazione n. 17785, «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo - Ordinanza Balneare - Determinazione n. 2614/24684», allegato Det_DG2614_2026_Ord_Balneare.pdf
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- non registrata
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di San Vero Milis — Albo pretorio on line, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Arenili del litorale di San Vero Milis (Putzu Idu, Mandriola, Sa Mesa Longa, S'Anea Scoada, Su Pallosu).
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare della Regione Sardegna, determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k), che vieta il transito degli animali fra le 8,00 e le 20,00 della stagione estiva nelle aree non appositamente attrezzate».
Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). Copia protocollata in arrivo dal Comune di Arborea (reg. n. 0008857/2026 del 19/06/2026) e pubblicata dal Comune nella pagina «Stagione Balneare»
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 12 giugno 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Arenili del litorale di San Vero Milis (Putzu Idu, Mandriola, Sa Mesa Longa, S'Anea Scoada, Su Pallosu).
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare della Regione Sardegna, determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k), che vieta il transito degli animali fra le 8,00 e le 20,00 della stagione estiva nelle aree non appositamente attrezzate».
Un luogo di San Vero Milis dove il cane non può entrare
Abbiamo letto l'atto di San Vero Milis e dice di no. Non è un buco della nostra raccolta: è la risposta, ed è quella che serve prima di partire — meglio saperlo adesso che davanti a un cartello.
Arenili del litorale di San Vero Milis (Putzu Idu, Mandriola, Sa Mesa Longa, S'Anea Scoada, Su Pallosu)
Qui il cane non può entrare dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
Questa scheda esiste per dire un no, e va letta per intero perche' il no non e' pieno. La regola non viene dal Comune ma dalla Regione: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera dell'Associazione censita presso il Registro Regionale del Volontariato, dei cani guida per i non vedenti e dei cani da pet therapy muniti delle certificazioni di legge. Quindi: fra le 8 e le 20, dal 1o aprile al 31 ottobre, il cane non puo' stare su questi arenili; prima delle 8 e dopo le 20, e fuori da quel periodo, l'atto non dispone nulla e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. Segnaliamo anche un'ambiguita' del testo che non risolviamo: l'ordinanza vieta il «transito» e non nomina espressamente la permanenza ne' la balneazione degli animali. Il divieto cadrebbe se il Comune individuasse un'«area appositamente attrezzata»: un atto che ne individui una noi non l'abbiamo trovato, e la scheda dice piu' avanti dove abbiamo cercato. Questa scheda non ha un punto in mappa perche' copre l'intero litorale comunale. Dove abbiamo cercato, per San Vero Milis: nell'albo pretorio del Comune, interrogando il campo Oggetto con «animali», «cane», «cani», «affezione», «attrezzat», «balnear», «spiagg», «litoral», «demanio» — sugli animali nessun risultato, e l'unico atto balneare del 2026 e' l'ordinanza regionale ridiffusa dal Comune; nel motore di ricerca del sito istituzionale; e nella sitemap del sito (437 indirizzi). Una cosa in piu' non la sappiamo, ed e' importante: parte di questo litorale — Capo Mannu, Sa Mesa Longa, Su Pallosu — sta dentro l'Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, e il regolamento dell'Area Marina Protetta non siamo riusciti a leggerlo perche' il suo sito non risponde. Se quel regolamento dice qualcosa sui cani, questa scheda non lo riporta.
Lo dispone ordinanza balneare della Regione Sardegna, determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k), che vieta il transito degli animali fra le 8,00 e le 20,00 della stagione estiva nelle aree non appositamente attrezzate.
Le aree di sgambamento a San Vero Milis
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di San Vero Milis quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.