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Scheda della spiaggia

Spiagge del litorale di Cardedu: Museddu, Perde e Pera, Sa Spiaggetta e Foddini

Cardedu (NU) · Sardegna

Località Museddu, Perde e Pera, Sa Spiaggetta e Foddini, litorale del Comune di Cardedu (NU)

✕ Non si può portare il cane

Qui il cane non può entrare

Lo dispone ordinanza del Sindaco di Cardedu n. 5/2016, protocollo 1754 del 14 giugno 2016, sezione ORDINA, divieto di transito e sosta di animali di qualsiasi tipo sugli arenili; ordinanza regionale sul demanio marittimo n. 2614/24684 del 12 giugno 2026, articolo 3 lettera k).

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge del litorale di Cardedu: Museddu, Perde e Pera, Sa Spiaggetta e Foddini.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificato

Che cosa dice l'ordinanza

L'ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo» della Regione Autonoma della Sardegna, determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614 protocollo 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 con l'inserzione 61928, è stata letta per intero, quattordici pagine. L'articolo 3 lettera k) vieta, sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione, «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge»; l'articolo 1 lettera a) fissa la stagione estiva dal 1° aprile al 31 ottobre. Questo divieto vale sul litorale di Cardedu indipendentemente dalla sorte dell'ordinanza comunale del 2016, ed è la ragione per cui la scheda regge anche se quell'ordinanza fosse considerata esaurita: l'eccezione delle «aree non appositamente attrezzate» a Cardedu non si applica, perché non risulta istituita alcuna area per animali. L'ordinanza regionale vale «fino all'emanazione di nuova ordinanza» e sostituisce integralmente la precedente. Va segnalato che il Comune di Cardedu pubblica nel proprio archivio anche la vecchia «ORDINANZA BALNEARE 2019 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO», allegata alla determinazione n. 2539 del 29 ottobre 2019 dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica: è la stessa serie di atti regionali, in una versione ormai superata da quella del 2026.

ordinanza del Sindaco di Cardedu n. 5/2016, protocollo 1754 del 14 giugno 2016, sezione ORDINA, divieto di transito e sosta di animali di qualsiasi tipo sugli arenili; ordinanza regionale sul demanio marittimo n. 2614/24684 del 12 giugno 2026, articolo 3 lettera k). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato
  • Ammessi: cani.
  • Il divieto comunale riguarda «animali di qualsiasi tipo», non i soli cani, e non prevede alcuna eccezione: l'ordinanza non nomina i cani guida per i non vedenti, non nomina le unità cinofile di salvataggio, non nomina i cani da terapia e non pone limiti di taglia o di peso. Le eccezioni esistono invece nel divieto regionale, che fa salve le unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e i cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge; come le due discipline si combinino l'atto comunale non lo dice, e noi non lo deduciamo. Le violazioni dell'ordinanza comunale sono punite, salvo diversa disposizione di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro secondo la legge 689/1981, con pagamento in misura ridotta di 50 euro ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge.

Dove si trova

Località Museddu, Perde e Pera, Sa Spiaggetta e Foddini, litorale del Comune di Cardedu (NU)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

A Cardedu il cane in spiaggia non entra, e le spiagge il Comune le nomina: Museddu, Perde e Pera, Sa Spiaggetta e Foddini. Il divieto sta nell'ordinanza sindacale n. 5/2016, che elenca fra le cose «assolutamente» vietate «il transito e la sosta di animali di qualsiasi tipo sugli arenili» nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre. Non è un divieto sui soli cani: riguarda gli animali di qualsiasi tipo, e non prevede eccezioni — nemmeno per i cani guida, che l'atto non nomina. Tre cose vanno dette con onestà. La prima riguarda la data: l'ordinanza è del 14 giugno 2016 e scrive «dal 15 Giugno al 30 Settembre» senza indicare l'anno, quindi non possiamo affermare con certezza che sia formalmente in vigore nel 2026. Il Comune però la mantiene pubblicata sul proprio sito come contenuto corrente, con ultimo aggiornamento al 7 gennaio 2026, e non risultano atti successivi che la revochino sul punto degli animali. La seconda: qualunque sia la sorte dell'atto comunale, sulle stesse spiagge opera comunque il divieto regionale, che vieta il transito degli animali dalle 8 alle 20 dal 1° aprile al 31 ottobre nelle aree non appositamente attrezzate — e a Cardedu di aree attrezzate per animali non ne esiste nessuna, perché nessun atto ne istituisce. La terza: fuori dai periodi coperti dai due divieti — cioè dal 1° novembre al 31 marzo — non abbiamo trovato una regola che vieti, ma neppure una che permetta, e non trasformiamo quel silenzio in un via libera. Non ci sono coordinate perché l'ordinanza nomina le località ma non le delimita, e per questo la scheda non compare in mappa.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Direzione generale degli Enti locali e Finanze
Atto
ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore generale n. 2614, protocollo n. 24684, del 12 giugno 2026, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione n. 61928; articolo 1 lettera a) e articolo 3 lettera k) del 12 giugno 2026
Originale
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