Scheda della spiaggia
Dog beach di Maramura - Lido di Maddalena
Capoterra (CA) · Sardegna
Litorale del Lido di Maddalena, località Maramura, prospiciente l'area di proprietà ANAS, Comune di Capoterra (CA)

Che cosa dice l'ordinanza
Atto scaricato direttamente dal BURAS (allegato «Det_DGEELL_2614_2026.pdf», https://buras.regione.sardegna.it/api/assets/aba04488-d9d3-4cb5-9e45-0a8b309d2fe0?download, quattordici pagine) e letto per intero. ART. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», sotto la formula «È FATTO DIVIETO», lettera k): «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». Il divieto riguarda gli «animali», non i soli cani, e colpisce il «transito», non la sola sosta. ART. 1 lettera a): la stagione estiva è «il periodo compreso tra il 1° Aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno»; dentro di essa la «stagione balneare» è fissata «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre». La finestra 8,00-20,00 del divieto va quindi letta sul 1° aprile - 31 ottobre. ART. 2 lettera b): «La Regione Autonoma della Sardegna è il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attività turistico ricreative» — in Sardegna la concessione demaniale non la dà il Comune. ART. 9: «La presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validità ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza»; le violazioni sono sanzionate in combinato disposto con l'art. 1164 del Codice della navigazione, con rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 alla Direzione generale degli Enti locali e Finanze. ATTENZIONE AL VERSO: l'atto NON contiene alcuna frase che consenta espressamente il transito degli animali fuori dalla fascia 8,00-20,00 o fuori dalla stagione estiva. Fuori da quella fascia l'ordinanza tace, e il silenzio non è un permesso. L'ordinanza non nomina nessuna spiaggia e non elenca nessuna «area appositamente attrezzata»: quelle nascono dai piani di utilizzo dei litorali (PUL) comunali e dalle concessioni demaniali rilasciate dalla Regione. In premessa richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 17/30 del 15 aprile 2026 (indirizzi operativi per la stagione 2026) e la n. 7/21 del 18 febbraio 2026 (linee guida PUL ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, come modificata dalla legge regionale 12 aprile 2021 n. 7).
ordinanza sindacale del Comune di Capoterra n. 29 del 9 giugno 2026, «Individuazione tratto di arenile in località Maramura da destinare a dog beach». Vale dal 15 giugno 2026 al 15 settembre 2026.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
Dove si trova
Litorale del Lido di Maddalena, località Maramura, prospiciente l'area di proprietà ANAS, Comune di Capoterra (CA)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Quanto è grande: 20 metri di lunghezza per 15 di profondità, con 6 metri di rispetto dalla battigia. È un fazzoletto, non una spiaggia. Il periodo è secco: dal 15 giugno al 15 settembre 2026, e l'ordinanza non si estende agli anni successivi. Che cosa NON sappiamo: dove cada esattamente il tratto - l'ordinanza lo àncora all'area di proprietà ANAS prospiciente il Lido di Maddalena e non dà coordinate, e noi non ne inventiamo; se il tratto sia recintato (l'atto dice «appositamente delimitati e individuabili attraverso cartelli indicativi», che non è la stessa cosa di recintato); se il guinzaglio sia obbligatorio anche DENTRO l'area - l'ordinanza lo impone esplicitamente solo «per tutto il percorso appositamente segnato, fino all'accesso nell'area destinata ai cani», e «a permanenza» per i cani problematici, ma sul dentro tace, e noi non colmiamo il silenzio; se ci siano limiti di taglia (l'atto non ne pone); se l'area sia stata effettivamente allestita e segnalata, dato che l'ordinanza ne demanda la realizzazione a un settore comunale. Condizioni d'accesso scritte nell'atto: iscrizione all'anagrafe canina, cane clinicamente sano, no femmine in calore, libretto sanitario in regola e assenza di parassiti, collare con targhetta e numero di telefono, guinzaglio e museruola sempre a disposizione, raccolta immediata delle deiezioni. Il bagno in mare è consentito nello specchio acqueo antistante. L'uso può essere revocato in qualsiasi momento dall'Amministrazione.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- agente-sardegna-comuni-mancanti
- Fonte
- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Direzione generale degli Enti locali e Finanze
- Atto
- ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore generale della Direzione generale degli Enti locali e Finanze n. 2614, protocollo n. 24684, del 12 giugno 2026, firmata da Sabina Bullitta; pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione n. 61928; quattordici pagine, scaricate dal BURAS e lette per intero; rilevano l'art. 1 lettera a) sulla durata della stagione, l'art. 2 lettera b) su chi rilascia le concessioni, l'art. 3 lettera k) sul transito degli animali e l'art. 9 sulle disposizioni finali del 12 giugno 2026
- Originale
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