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Friuli-Venezia Giulia

Due terzi delle spiagge libere. Di quante, non lo scrive nessuno.

La legge regionale non si limita a consentire: fissa una quantità. Il cane accompagnato entra su almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite di ciascun Comune. È l'unica delle sei regioni che abbiamo raccolto in cui il permesso ha una soglia numerica — e la soglia non la misura nessuno, perché nessuno pubblica il numero su cui si calcola.

8 comuni su 8 con un arenile, e 35 schede, di cui 10 sono tratti che un atto chiude. È l'unica delle sei coste in archivio che sia completa: non per merito nostro, ma perché qui anche un Comune che non ha mai scritto una riga sui cani ha una risposta da dare. L'ultima lettura è del 6 agosto 2026.

Il conto che la Regione non fa

Per sapere se un Comune rispetta la quota servono due numeri: quante spiagge libere gratuite ha, e quante ne tiene aperte ai cani. Il secondo lo si ricava dagli atti; il primo non lo pubblica nessuno — non la Regione, la cui pagina che spiega questa regola ai cittadini è ferma al 2021, e non i Comuni, che aprono e vietano tratti senza mai dire su quanti. La soglia dei due terzi è, sui documenti, inverificabile.

Quello che si può contare lo contiamo qui, ed è un conto più stretto: quanti tratti ciascun atto nomina, quanti ne apre e quanti ne chiude. Sono 35 tratti in tutto, 25 aperti e 10 chiusi.

  1. Trieste (TS)

    6 aperti · 5 chiusi · su 11 tratti nominati

    Perché i due terzi reggano su questo insieme servirebbero 8 tratti aperti su 11: ne mancano 2.

  2. Muggia (TS)

    2 aperti · 1 chiuso · su 3 tratti nominati

    Esattamente il minimo: 2 su 3. Un tratto chiuso in più e la soglia salterebbe.

  3. Monfalcone (GO)

    3 aperti · 1 chiuso · su 4 tratti nominati

    Esattamente il minimo: 3 su 4. Un tratto chiuso in più e la soglia salterebbe.

  4. Duino-Aurisina (TS)

    3 aperti · 1 chiuso · su 4 tratti nominati

    Esattamente il minimo: 3 su 4. Un tratto chiuso in più e la soglia salterebbe.

  5. Lignano Sabbiadoro (UD)

    4 aperti · 1 chiuso · su 5 tratti nominati, di cui 2 dentro una concessione, che la quota non conta

    Esattamente il minimo: 4 su 5. Un tratto chiuso in più e la soglia salterebbe.

  6. Grado (GO)

    5 aperti · 1 chiuso · su 6 tratti nominati, di cui 2 dentro una concessione, che la quota non conta

    Sopra il minimo: 5 aperti dove ne basterebbero 4.

  7. Marano Lagunare (UD)

    1 aperto · 0 chiusi · su 1 tratto nominato

    Un tratto solo. Su un numero così i due terzi non si misurano: Marano Lagunare sta in questa pagina per il verso della legge, non per il conto.

  8. Staranzano (GO)

    1 aperto · 0 chiusi · su 1 tratto nominato

    Un tratto solo. Su un numero così i due terzi non si misurano: Staranzano sta in questa pagina per il verso della legge, non per il conto.

Questo conto non è la quota della legge, ed è importante dirlo. La legge conta le spiagge libere gratuite del Comune, non i tratti che l'atto nomina: le spiagge in concessione restano fuori, una scheda sola può coprire più tratti — a Monfalcone i settori chiusi stanno tutti dentro una riga sola — e soprattutto i tratti che nessun atto nomina restano aperti, perché qui il silenzio è un permesso. Un comune che sta sotto la soglia su questi numeri potrebbe starci sopra sui numeri veri. Il punto è che i numeri veri non li ha nessuno. L'unico comune che scende sotto la soglia sui propri tratti nominati è Trieste, da cui vengono 5 dei 10 divieti di tutta la costa.

Sull'intera costa il conto regge: 25 aperti su 35, con un minimo di 24. Non serve a niente, ed è il motivo per cui il registro qui sopra è per comune: la legge dice «di ciascun Comune», e una media regionale che sta sopra la soglia non assolve il comune che sta sotto. Con la stessa prudenza va letta l'altra faccia del registro: 4 comuni stanno esattamente al minimo, e con pochi tratti nominati la soglia è un gradino grosso — un tratto in più o in meno la fa saltare da sola.

Perché in Friuli un Comune che tace ha già detto di sì

L'articolo 21 comma 1 della legge regionale 20 del 2012 consente al cane accompagnato dal detentore l'accesso «nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune». Il permesso viene da lì, non dall'ordinanza comunale. Il che ribalta la domanda da fare a un atto: non «il Comune ha aperto?», ma «il Comune ha chiuso, e gli restano i due terzi?». Non è una nostra ricostruzione: la legge compare nei documenti che abbiamo letto in 7 comuni su 8 — e negli altri non compare perché l'atto non la cita, non perché lì non valga.

Tre conseguenze pratiche, che valgono più di qualunque elenco di spiagge. La prima: il silenzio di un'ordinanza non è un divieto e non è nemmeno un buco — è il permesso di legge lasciato intatto. Per questo Marano Lagunare, che non ha nessuna ordinanza sui cani, ha comunque la sua scheda: in Emilia-Romagna un comune così non avrebbe una riga da nessuna parte. La seconda: un'ordinanza che vietasse i cani su tutte le spiagge libere gratuite di un Comune non sarebbe un divieto valido, sarebbe un atto in contrasto con l'articolo 21 — e noi lo scriviamo così, invece di tradurlo in un «qui non si può». La terza: le spiagge in concessione non sono coperte dal permesso; là decide il concessionario, e sulla battigia antistante decide l'ordinanza comunale, che il comma 1 bis rimanda apposta ai Comuni.

La quota, poi, non ha né scadenza né sanzione. Il Veneto e l'Abruzzo danno ai Comuni un termine per individuare i tratti; qui no, e l'unica disposizione dell'articolo 21 che porti una sanzione è quella sulla raccolta delle deiezioni. Un Comune che non individua niente non è in mora con nessuno: è per questo che la soglia resta scritta e non contata.

Il confronto è con le ordinanze della costa emiliano-romagnola, dove lo stesso portale racconta l'impianto opposto: là il silenzio del Comune chiude, qui apre.

Quello che non sappiamo, prima della tabella

Di Grado e Staranzano l'ordinanza comunale più recente che siamo riusciti a leggere non è del 2026 (Grado 2025, Staranzano 2017). Non vuol dire che il Comune non abbia deliberato: l'albo pretorio friulano cancella gli atti a pubblicazione scaduta, quindi un'ordinanza vigente può semplicemente non essere più raggiungibile. Vale anche al contrario, ed è il limite più serio di questa raccolta: per i comuni il cui albo espone solo gli atti in pubblicazione, un atto vigente può esserci sfuggito.

5 schede su 35 dichiarano che cosa manca invece di riempire il vuoto. Le mettiamo qui e non in fondo, perché in Friuli sono la parte che conviene leggere per prima.

La tabella

Un comune per riga, da Lignano a Muggia. Le date di stagione nelle celle sono quelle che ogni atto scrive per sé, e sono almeno quattro diverse: qui non esiste un'ordinanza balneare regionale che le uniformi, e la delibera regionale di dicembre fissa la stagione dei prelievi sulle acque di balneazione, non quella delle attività balneari. Ogni scheda cita il numero che cita il proprio atto.

Un comune per riga, da nord a sud: dove si può stare, che cosa dice l'atto, a quali condizioni, e quale documento abbiamo letto.
ComuneDove si può stareChe cosa dice l'attoCondizioniL'atto, e quando l'abbiamo letto
Lignano SabbiadoroUD · 5 schede
  • L'articolo 6 del Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari è la norma che detta le condizioni per stare in spiaggia con il cane a Lignano, e si apre con una formula che rinvia altrove per il dove: «a norma di legge, l'accesso dei cani in arenile è consentito nelle aree previste con le limitazioni e le prescrizioni di seguito indicate».
    Il testo intero, e gli orari

    L'articolo 6 del Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari è la norma che detta le condizioni per stare in spiaggia con il cane a Lignano, e si apre con una formula che rinvia altrove per il dove: «a norma di legge, l'accesso dei cani in arenile è consentito nelle aree previste con le limitazioni e le prescrizioni di seguito indicate». Le prescrizioni sono otto. L'utilizzo delle aree, debitamente segnalate con appositi cartelli, è consentito dall'alba al tramonto durante l'intero periodo della stagione balneare in corso, con accesso esclusivamente pedonale. Dove l'area fruibile non è dotata di ombreggio e acqua corrente, è cura del proprietario o detentore dotarsi di ombrellone, acqua per l'abbeverata e per la docciatura. I cani possono fare il bagno in mare esclusivamente nello specchio acqueo antistante agli stabilimenti balneari attrezzati e autorizzati alla fruizione dei cani accompagnati dai loro detentori e alle spiagge libere appositamente individuate. Possono accedere alla spiaggia solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, o i cui proprietari detentori possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni, ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. I proprietari sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono civilmente e penalmente di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose, e gli animali non devono mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare. I cani devono essere mantenuti al guinzaglio sia sulla spiaggia sia nello specchio acqueo antistante e non devono arrecare disturbo al vicinato né manifestare aggressività verso gli altri presenti. È vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. Le deiezioni vanno rimosse immediatamente e riposte negli appositi contenitori installati nell'area, e a tal fine bisogna essere muniti di palette o raccoglitori idonei. Il comma 2 aggiunge che sulle spiagge e sugli specchi acquei riservati alle attività balneari è vietato, durante la stagione balneare, condurre o sostare con animali diversi dai cani, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio. Il regolamento è stato letto per intero e non pone limiti di taglia o di peso.

  • La delibera di Giunta n. 301 del 20 ottobre 2023 dà la misura di quanto poco arenile a Lignano non sia in concessione: prende atto che le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2023 che elenca «interessano oltre il 97% del patrimonio demaniale marittimo censito nel territorio comunale e oltre il 95% delle spiagge rientranti nel demanio e costituenti risorsa naturale, da considerarsi quest'ultima perciò scarsa nel territorio comunale ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE».
    Il testo intero, e gli orari

    La delibera di Giunta n. 301 del 20 ottobre 2023 dà la misura di quanto poco arenile a Lignano non sia in concessione: prende atto che le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2023 che elenca «interessano oltre il 97% del patrimonio demaniale marittimo censito nel territorio comunale e oltre il 95% delle spiagge rientranti nel demanio e costituenti risorsa naturale, da considerarsi quest'ultima perciò scarsa nel territorio comunale ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE». L'elenco comprende nove concessioni con stabilimento balneare e pubblico esercizio — fra cui lo «Stabilimento Doggy Beach» della omonima società di Bortolusso Luciana, Del Zotto Alessandro & C. — due con stabilimento balneare, tre con attività di pubblico esercizio, due per attività ludico-diportistiche, una a scopo socio-assistenziale, tre di aree verdi, una «a scopo dell'erogazione a titolo libero e gratuito di servizi legati alla balneazione» e sei intestate al Comune di Lignano. Fra quelle intestate al Comune c'è la n. 248, «area riservata, in regime di uso pubblico, ai cani al seguito dei proprietari o accompagnatori – Località Punta Faro». La concessione n. 180, che copre gran parte dell'arenile, è intestata a Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. con l'obbligo di «mantenere l'impianto balneare aperto ad uso pubblico». L'atto è stato letto per intero, in dieci pagine.

  • L'articolo 4 comma 2 dell'ordinanza balneare 2026 vieta l'accesso dei cani sulla battigia antistante le spiagge date in concessione demaniale durante la stagione balneare, ma fa eccezione per i tratti antistanti gli stabilimenti balneari con aree attrezzate e autorizzate all'accoglienza degli animali: quest'area è una di quelle, e il transito sulla battigia antistante rientra quindi nell'eccezione.
    Il testo intero, e gli orari

    L'articolo 4 comma 2 dell'ordinanza balneare 2026 vieta l'accesso dei cani sulla battigia antistante le spiagge date in concessione demaniale durante la stagione balneare, ma fa eccezione per i tratti antistanti gli stabilimenti balneari con aree attrezzate e autorizzate all'accoglienza degli animali: quest'area è una di quelle, e il transito sulla battigia antistante rientra quindi nell'eccezione. L'ordinanza fissa la stagione balneare 2026 dal 4 maggio al 27 settembre e rinvia, per quanto non contemplato, al Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21 maggio 2014 e successive modificazioni. Le violazioni del Titolo II di quel regolamento sono perseguite ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione o dell'articolo 650 del Codice Penale. L'atto è stato letto per intero e non pone limiti di taglia o di peso.

  • L'ordinanza balneare 2026 di Lignano Sabbiadoro dedica ai cani una sola riga, l'articolo 4 comma 2, e la scrive come un divieto con eccezioni: «durante la stagione balneare è vietato l'accesso dei cani nella battigia antistante le spiagge date in concessione demaniale, ad eccezione dei tratti antistanti gli stabilimenti balneari con aree attrezzate ed autorizzate all'accoglienza di tali animali e le spiagge libere nelle quali è espressamente consentito l'accesso dei cani, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari».
    Il testo intero, e gli orari

    L'ordinanza balneare 2026 di Lignano Sabbiadoro dedica ai cani una sola riga, l'articolo 4 comma 2, e la scrive come un divieto con eccezioni: «durante la stagione balneare è vietato l'accesso dei cani nella battigia antistante le spiagge date in concessione demaniale, ad eccezione dei tratti antistanti gli stabilimenti balneari con aree attrezzate ed autorizzate all'accoglienza di tali animali e le spiagge libere nelle quali è espressamente consentito l'accesso dei cani, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari». Questa spiaggia è una delle aree attrezzate e autorizzate all'accoglienza degli animali, quindi rientra nell'eccezione e il transito sulla battigia antistante è consentito. La stessa ordinanza, all'articolo 1, fissa la stagione balneare 2026 nelle aree di giurisdizione del Comune fra il 4 maggio e il 27 settembre, con orari del servizio di salvamento dalle 10:00 alle 18:00 dal 4 al 13 maggio, dalle 9:00 alle 19:00 dal 14 maggio al 15 settembre e di nuovo dalle 10:00 alle 18:00 dal 16 al 27 settembre; fuori stagione le strutture balneari possono operare dal fine settimana delle Palme al 3 maggio e dal 28 settembre al fine settimana dei Santi, con orario ridotto dalle 10:00 alle 17:00 e un piano di salvataggio valutato dal Capo del Circondario. L'ordinanza sostituisce e abroga la n. 56 dell'11 aprile 2025. Le violazioni del Titolo II del regolamento demaniale sono perseguite ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione o dell'articolo 650 del Codice Penale. L'atto è stato letto per intero, in quattro pagine, e non pone limiti di taglia o di peso.

  • La delibera di Giunta n. 301 del 20 ottobre 2023 è l'atto che dice quanto sia poca, a Lignano, la spiaggia libera: prende atto che le concessioni demaniali elencate «interessano oltre il 97% del patrimonio demaniale marittimo censito nel territorio comunale e oltre il 95% delle spiagge rientranti nel demanio e costituenti risorsa naturale, da considerarsi quest'ultima perciò scarsa nel territorio comunale».
    Il testo intero, e gli orari

    La delibera di Giunta n. 301 del 20 ottobre 2023 è l'atto che dice quanto sia poca, a Lignano, la spiaggia libera: prende atto che le concessioni demaniali elencate «interessano oltre il 97% del patrimonio demaniale marittimo censito nel territorio comunale e oltre il 95% delle spiagge rientranti nel demanio e costituenti risorsa naturale, da considerarsi quest'ultima perciò scarsa nel territorio comunale». Dà poi due indirizzi che creano spiaggia libera dove oggi non c'è: al futuro concessionario dell'area identificata al n. 212 del PUD, a scopo socio-assistenziale e turistico-ricreativo, il bando deve imporre di riservare «a spiaggia libera, di gratuita fruizione, una fascia di arenile frontistante di 100 ml circa», e di riservare al Comune la facoltà di usare, dal 1° al 30 giugno o dal 1° al 30 settembre di ogni anno, previa richiesta entro il 31 gennaio, un'area contigua a quella spiaggia libera della larghezza di circa 200 metri lineari, per l'organizzazione di eventi e manifestazioni, per un massimo di venti giorni. L'atto è stato letto per intero e non individua per nome nessuna spiaggia libera esistente, né dice quali siano le spiagge libere in cui l'accesso dei cani è espressamente consentito.

  • Vale dal 4 maggio 2026 al 27 settembre 2026.
  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Limite di peso non verificato
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Il regolamento demaniale è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le condizioni che pone sono queste: l'uso dell'area, segnalata con appositi cartelli, è consentito dall'alba al tramonto per tutta la stagione balneare, con accesso esclusivamente pedonale; possono accedere solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e in regola con le vaccinazioni — anche quelli provenienti dall'estero, i cui detentori devono poterlo dimostrare — ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; il cane va tenuto al guinzaglio sia sulla spiaggia sia nello specchio acqueo antistante, non deve arrecare disturbo al vicinato né manifestare aggressività; è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale; le deiezioni vanno rimosse immediatamente e riposte negli appositi contenitori, e chi accede deve essere munito di palette o raccoglitori idonei; gli animali non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare, e il proprietario risponde civilmente e penalmente dei danni o delle lesioni causate a persone, animali e cose. Dove l'area non è dotata di ombreggio e acqua corrente, l'ombrellone, l'acqua per l'abbeverata e per la docciatura se li porta il proprietario. La legge regionale aggiunge l'obbligo del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, della museruola, e sanziona da 100 a 600 euro la mancata raccolta delle deiezioni.

Le condizioni per esteso

Gli atti comunali sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia né di peso. Valgono le condizioni dell'articolo 6 del regolamento demaniale: uso dell'area, segnalata con appositi cartelli, dall'alba al tramonto per l'intera stagione balneare, con accesso esclusivamente pedonale; ammessi solo i cani iscritti all'anagrafe canina o comunque in regola con le vaccinazioni, anche se provenienti dall'estero, ed esenti da pulci, zecche e altri parassiti; guinzaglio obbligatorio sia sulla spiaggia sia nello specchio acqueo antistante, con divieto di arrecare disturbo al vicinato e di manifestare aggressività; divieto di ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale; raccolta immediata delle deiezioni negli appositi contenitori, con palette o raccoglitori propri; animali mai incustoditi né liberi di vagare; responsabilità civile e penale del proprietario. Il bagno in mare è consentito nello specchio acqueo antistante gli stabilimenti attrezzati e autorizzati alla fruizione dei cani. Dove l'area non ha ombreggio e acqua corrente, l'ombrellone e l'acqua per l'abbeverata e la docciatura se li porta il proprietario. Le condizioni commerciali le pone il gestore.

Le condizioni per esteso

Gli atti comunali sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia né di peso; l'avviso di gara ragiona anzi per postazioni, indicando come standard minimo del Piano di Utilizzazione del Demanio una superficie di 3,5 per 3,5 metri per ogni postazione cane e accompagnatore. Valgono le condizioni dell'articolo 6 del regolamento demaniale: accesso solo pedonale, dall'alba al tramonto per tutta la stagione balneare, in area segnalata con appositi cartelli; ammessi solo i cani iscritti all'anagrafe canina o comunque in regola con le vaccinazioni, anche se provenienti dall'estero, ed esenti da pulci, zecche e altri parassiti; guinzaglio obbligatorio sia sulla spiaggia sia nello specchio acqueo antistante; divieto di ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale; raccolta immediata delle deiezioni con palette o raccoglitori propri; animali mai incustoditi né liberi di vagare; responsabilità civile e penale del proprietario per danni e lesioni. Il bagno in mare è consentito nello specchio acqueo antistante gli stabilimenti attrezzati e autorizzati alla fruizione dei cani, e questa è una di quelle aree. Le condizioni commerciali e le regole interne le pone il gestore.

Le condizioni per esteso

La legge regionale è stata letta per intero nel testo vigente e non pone limiti di taglia né di peso: pone l'obbligo del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola, il divieto di accesso alle aree attrezzate per scopi particolari — come le aree gioco per bambini — quando siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, e l'obbligo di rimuovere immediatamente le deiezioni, unica disposizione dell'articolo 21 assistita da sanzione, da 100 a 600 euro. Non dichiariamo l'assenza di limiti di peso perché il Comune di Lignano non ha un atto che individui queste spiagge e ne detti le condizioni: dove i cani sono ammessi in aree individuate, il regolamento demaniale comunale aggiunge l'iscrizione all'anagrafe canina o la regolarità delle vaccinazioni, l'assenza di parassiti, il divieto per i cani con sindrome aggressiva e per le femmine in periodo estrale, e l'obbligo di palette e raccoglitori.

Marano LagunareUD · 1 scheda
  • L'albo pretorio del Comune di Marano Lagunare è ospitato sul sistema unico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
    Il testo intero, e gli orari

    L'albo pretorio del Comune di Marano Lagunare è ospitato sul sistema unico regionale del Friuli-Venezia Giulia. Al 6 agosto 2026 risultavano in pubblicazione cinquanta atti, che abbiamo interrogato uno per uno e per parola chiave: balneare, spiaggia, spiagge, cani, animali, arenile, Sant'Andrea, Andrea, sicurezza, marittimo, navigazione, bagni, nautico, ordinanza, estate, turismo. Nessun atto disciplina le spiagge, la balneazione o l'accesso degli animali all'arenile. Le uniche voci che sfiorano la materia sono un avviso della Direzione centrale difesa ambiente della Regione sui lavori di ripristino dei fondali lungo la Litoranea Veneta nella tratta allacciante Sant'Andrea, un avviso della Regione relativo a una procedura di gara sul demanio marittimo regionale ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione, e un'ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro per i campionati regionali di canoa. Una precisazione sul metodo, perché è la differenza fra «non pubblicato» e «non trovato»: abbiamo potuto interrogare soltanto gli atti attualmente in pubblicazione, non l'archivio storico, perché la ricerca nello storico è disponibile solo attraverso l'interfaccia del portale e non siamo riusciti a farla funzionare. Un'ordinanza comunale vigente ma con la pubblicazione scaduta potrebbe quindi esserci sfuggita.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

La legge regionale è stata letta per intero nel testo vigente e non pone limiti di taglia né di peso: impone il guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche la museruola; vieta l'accesso alle aree attrezzate per scopi particolari, come le aree gioco per bambini, quando siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto; e obbliga il detentore alla rimozione immediata delle deiezioni, unica disposizione dell'articolo 21 assistita da sanzione, da 100 a 600 euro. Il Regolamento comunale per la detenzione di animali domestici non nomina le spiagge, ma detta regole che valgono su tutte le aree pubbliche e di uso pubblico del territorio: guinzaglio obbligatorio per i cani di qualunque razza e taglia, con guinzagli estensibili mai usati per più di tre metri e animale sempre sotto controllo; museruola a paniere, oltre al guinzaglio, per i cani di media e grande taglia e in specie per molossoidi, pastori, pitbull, dogo argentino, bull terrier e american staffordshire; divieto di condurre cani nelle aree a verde pubblico attrezzate con giochi per bambini; obbligo di dotarsi di paletta e sacchetto igienico e di evitare che l'animale sporchi con deiezioni il suolo pubblico. Non dichiariamo l'assenza di limiti di peso come fatto accertato sul luogo, perché il Comune non ha un atto che disciplini queste spiagge.

GradoGO · 6 schede
  • Il regolamento che il concessionario della spiaggia di Grado pubblica per il 2026 riporta anche questo comma, identico: sull'arenile di Città Giardino individuato dalla UMI D5 l'accesso ai cani è consentito dalle 19 alle 9, e non è consentito sugli arenili limitrofi, nelle more della conclusione delle procedure di rilascio delle nuove concessioni demaniali.
    Il testo intero, e gli orari

    Il regolamento che il concessionario della spiaggia di Grado pubblica per il 2026 riporta anche questo comma, identico: sull'arenile di Città Giardino individuato dalla UMI D5 l'accesso ai cani è consentito dalle 19 alle 9, e non è consentito sugli arenili limitrofi, nelle more della conclusione delle procedure di rilascio delle nuove concessioni demaniali. Non è un atto pubblico, ma è la prova che nella stagione 2026 quella disposizione è ancora quella che il gestore della spiaggia principale considera in vigore.

  • L'ordinanza di sicurezza balneare n. 21/2026 del 23 aprile 2026 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, che copre il mare dei comuni rivieraschi di Grado e Lignano Sabbiadoro dalla foce dell'Isonzo alla foce del Tagliamento, è stata letta per intero, ventotto pagine, e sui cani da compagnia non dice nulla.
    Il testo intero, e gli orari

    L'ordinanza di sicurezza balneare n. 21/2026 del 23 aprile 2026 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, che copre il mare dei comuni rivieraschi di Grado e Lignano Sabbiadoro dalla foce dell'Isonzo alla foce del Tagliamento, è stata letta per intero, ventotto pagine, e sui cani da compagnia non dice nulla. Le uniche tre occorrenze della parola «cane» stanno nell'articolo 5 sul servizio di salvamento, dove si prevede che concessionari, responsabili del servizio di salvataggio e Comuni possano integrare il sistema con un servizio aggiuntivo e indipendente composto da unità cinofile abilitate al salvamento — cane di salvataggio e conduttore — dandone preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, al Comune e all'Azienda sanitaria competenti; il cane deve avere l'abilitazione rilasciata da uno degli enti individuati dalla legge e i certificati sanitari previsti, il conduttore il brevetto per unità cinofile e quello di bagnino di salvataggio in corso di validità. La stessa disposizione precisa che l'integrazione è consentita «nel rispetto delle Ordinanze balneari e Regolamento dell'uso del demanio marittimo emanati dai Comuni competenti», e che presso le spiagge prive di servizio di salvataggio la presenza di cani abilitati al salvataggio con conduttore è consentita «nel rispetto delle Ordinanze Balneari emanate dai Comuni competenti». È l'autorità marittima che rimanda al Comune: sull'accesso dei cani da compagnia all'arenile la regola resta quella dell'ordinanza comunale.

  • Il concessionario descrive il Lido di Fido come «il settore della spiaggia di Grado appositamente attrezzato per gli amici a 4 zampe», attivo da oltre dieci anni.
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    Il concessionario descrive il Lido di Fido come «il settore della spiaggia di Grado appositamente attrezzato per gli amici a 4 zampe», attivo da oltre dieci anni. Racconta che i cani sono accolti all'arrivo con un kit di benvenuto e possono fare il bagno in mare, che c'è un «bau bagnino» a disposizione, e che il settore offre spaziosi box protetti da un recinto oppure ombrelloni attrezzati con sdraio, lettino, brandina per cani, ciotola, dog toilet e doccetta. Sul retro della spiaggia indica un parcheggio ombreggiato, una doccia riservata e un'apposita area per la sgambatura, e a due passi un bar. Questa è una pagina commerciale del gestore, non un atto: la citiamo per i servizi, non per la regola.

  • Il comma 2 dell'articolo 4 dell'ordinanza di balneazione del Comune di Grado è la disposizione che apre le spiagge libere: «L'accesso dei cani è consentito negli stabilimenti appositamente autorizzati e nei 2/3 delle spiagge libere gratuite che, per il Comune di Grado, sono individuate nella planimetria allegata (Allegato 1)».
    Il testo intero, e gli orari

    Il comma 2 dell'articolo 4 dell'ordinanza di balneazione del Comune di Grado è la disposizione che apre le spiagge libere: «L'accesso dei cani è consentito negli stabilimenti appositamente autorizzati e nei 2/3 delle spiagge libere gratuite che, per il Comune di Grado, sono individuate nella planimetria allegata (Allegato 1)». Il comma 4 aggiunge che i cani devono essere accompagnati dal detentore con l'obbligo del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola; il comma 5 che i detentori devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti a rimuoverle. L'allegato 1 contiene una tavola intitolata «Spiagge libere individuate per l'accesso ai cani – zona Pineta», che marca in rosso due tratti dell'arenile: uno all'estremità orientale dell'abitato di Grado Pineta, verso viale dell'Orione, e uno più lungo che dalla fine di quella spiaggia risale verso est lungo il cordone litoraneo, all'altezza del Villaggio Ca' Laguna e delle Case Vacanze Orchidee, fino oltre la strada provinciale 19. Sulla tavola compare anche il cartello che segnala i tratti sul posto: il segnale circolare blu con la figura di una persona che conduce un cane al guinzaglio. La tavola di inquadramento generale dell'allegato distingue in legenda le «spiagge attrezzate a pagamento», segnate con un asterisco, dalle «spiagge accesso libero non attrezzate», segnate con una freccia: questi due tratti sono fra le seconde, e l'atto le definisce espressamente non attrezzate. L'ordinanza fissa la stagione balneare dal 1° maggio al 30 settembre. Le violazioni sono perseguite ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale, e per l'accesso degli animali l'articolo 4 richiama espressamente l'articolo 1164 commi 1 e 2 del Codice della Navigazione secondo la legge 689/81. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia o di peso, non fissa fasce orarie per le spiagge libere e non nomina i tratti con toponimi né con coordinate.

  • L'allegato 1 all'ordinanza di balneazione del Comune di Grado contiene una tavola intitolata al singolare «Spiaggia libera individuata per l'accesso ai cani – zona Fossalon»: la fotografia satellitare inquadra la campagna di Fossalon fra il canale di Averto e la Val Cavanata, e segna con due frecce i punti di accesso all'arenile dalla Strada del Caneo e con una freccia più grande il tratto di spiaggia aperto ai cani, oltre alla riproduzione del cartello blu con la figura che conduce il cane al guinzaglio.
    Il testo intero, e gli orari

    L'allegato 1 all'ordinanza di balneazione del Comune di Grado contiene una tavola intitolata al singolare «Spiaggia libera individuata per l'accesso ai cani – zona Fossalon»: la fotografia satellitare inquadra la campagna di Fossalon fra il canale di Averto e la Val Cavanata, e segna con due frecce i punti di accesso all'arenile dalla Strada del Caneo e con una freccia più grande il tratto di spiaggia aperto ai cani, oltre alla riproduzione del cartello blu con la figura che conduce il cane al guinzaglio. È l'unico tratto libero che l'ordinanza individua fuori dalla zona di Grado Pineta, e nella tavola di inquadramento generale è segnato con la freccia della legenda «spiaggia accesso libero non attrezzata». Il regime è quello del comma 2 dell'articolo 4, che consente l'accesso dei cani negli stabilimenti appositamente autorizzati e nei due terzi delle spiagge libere gratuite individuate nella planimetria allegata, con l'obbligo del guinzaglio e della museruola nei casi previsti dalla normativa vigente (comma 4) e l'obbligo di raccogliere le deiezioni (comma 5). Lo stralcio della cartografia delle aree di interesse naturalistico, ultima tavola dell'allegato, colloca questo tratto accanto alla Riserva naturale regionale della Valle Cavanata e al SIC/ZPS «Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia», a ovest della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo e del SIC/ZPS «Foce dell'Isonzo – Isola della Cona». La stagione balneare è dal 1° maggio al 30 settembre. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia o di peso, non fissa fasce orarie per le spiagge libere e non dà coordinate.

  • Nella tavola «Spiagge attrezzate per cani a pagamento» dell'allegato 1 all'ordinanza di balneazione del Comune di Grado gli asterischi rossi sono due, e il secondo cade sull'arenile di Grado Pineta, all'altezza del Camping Al Bosco e di viale dell'Orione.
    Il testo intero, e gli orari

    Nella tavola «Spiagge attrezzate per cani a pagamento» dell'allegato 1 all'ordinanza di balneazione del Comune di Grado gli asterischi rossi sono due, e il secondo cade sull'arenile di Grado Pineta, all'altezza del Camping Al Bosco e di viale dell'Orione. La stessa coppia di asterischi ricompare, nella stessa posizione, sulla tavola di inquadramento generale delle spiagge per cani e sullo stralcio della cartografia delle aree di interesse naturalistico, dove la legenda distingue le «spiagge attrezzate per cani a pagamento» dalle «spiagge libere per cani non attrezzate». Il regime è quello dell'articolo 4 comma 1: uno stabilimento balneare che voglia allestire una spiaggia aperta ai cani deve prima ottenere l'autorizzazione demaniale dal Comune di Grado, e poi rispettare le dieci prescrizioni dell'articolo — accesso pedonale dall'alba al tramonto per tutta la stagione balneare in area segnalata da cartelli, bagno consentito nello specchio acqueo antistante, iscrizione all'anagrafe canina o vaccinazioni in regola, responsabilità civile e penale del detentore, guinzaglio in spiaggia e in acqua, divieto per i cani con sindrome aggressiva e per le femmine in calore, divieto di lasciare l'animale incustodito, assenza di pulci e zecche, raccolta immediata delle deiezioni, sanzioni dell'articolo 1164 commi 1 e 2 del Codice della Navigazione. L'ordinanza non scrive il nome di questo stabilimento né la sua estensione. L'atto è stato letto per intero e non pone limiti di taglia o di peso.

  • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. La condizione che qui conta più di ogni altra è l'orario: l'accesso è consentito soltanto dalle 19:00 alle 09:00, e sugli arenili limitrofi non è consentito affatto. Valgono poi gli obblighi generali dell'articolo 4: guinzaglio, museruola nei casi previsti dalla normativa vigente, strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e obbligo di rimuoverle.

Le condizioni per esteso

L'ordinanza comunale è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le condizioni che pone sono queste: accesso esclusivamente pedonale, dall'alba al tramonto, per tutto il periodo della stagione balneare, in area segnalata con appositi cartelli; possono accedere solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina o che possano dimostrare, anche se provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni; guinzaglio obbligatorio sia sulla spiaggia sia nello specchio d'acqua antistante, e museruola nei casi previsti dalla normativa vigente; il cane non deve arrecare disturbo al vicinato né manifestare aggressività verso gli altri presenti; è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale; gli animali non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare; i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; il detentore deve avere con sé paletta o raccoglitore e rimuovere immediatamente ogni deiezione, conferendola negli appositi contenitori installati nell'area. Il proprietario o detentore risponde civilmente e penalmente dei danni o delle lesioni provocate dall'animale a persone, animali e cose.

Le condizioni per esteso

L'ordinanza comunale è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso sulle spiagge libere. Le condizioni sono quelle dei commi 4 e 5 dell'articolo 4 e dell'articolo 21 della legge regionale 20/2012: il cane va accompagnato dal detentore, tenuto al guinzaglio e munito di museruola nei casi previsti dalla normativa vigente; il detentore deve disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni ed è tenuto a rimuoverle. Le prescrizioni sanitarie e comportamentali di dettaglio — iscrizione all'anagrafe canina, vaccinazioni, divieto per i cani con sindrome aggressiva e per le femmine in calore, assenza di parassiti, divieto di lasciare l'animale incustodito — l'ordinanza le scrive nel comma dedicato agli stabilimenti autorizzati; l'obbligo di identificazione del cane e quello delle vaccinazioni discendono comunque dalla normativa regionale e nazionale.

Le condizioni per esteso

L'ordinanza comunale è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso sulle spiagge libere. Il cane va accompagnato dal detentore, tenuto al guinzaglio e munito di museruola nei casi previsti dalla normativa vigente; il detentore deve disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni ed è tenuto a rimuoverle. Trattandosi di un tratto a ridosso di aree naturali protette, possono valere prescrizioni ulteriori dettate dagli enti gestori della riserva, che questa ordinanza non contiene.

Le condizioni per esteso

L'ordinanza comunale è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Valgono le stesse condizioni dell'altra spiaggia attrezzata: accesso esclusivamente pedonale, dall'alba al tramonto, per tutto il periodo della stagione balneare, in area segnalata con appositi cartelli; accesso consentito solo ai cani iscritti all'anagrafe canina o in regola con le vaccinazioni, anche se provenienti dall'estero; guinzaglio obbligatorio sulla spiaggia e nello specchio d'acqua antistante, museruola nei casi previsti dalla normativa; divieto di ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale; cani mai lasciati incustoditi né liberi di vagare; cani esenti da pulci, zecche e altri parassiti; raccolta immediata delle deiezioni con paletta o raccoglitore e conferimento negli appositi contenitori. Il proprietario o detentore risponde civilmente e penalmente dei danni provocati dall'animale. Le condizioni commerciali le pone il gestore e non le conosciamo.

StaranzanoGO · 1 scheda
  • L'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1855 del 19 dicembre 2025, che individua e classifica le acque di balneazione per la stagione 2026, assegna al Comune di Staranzano una sola acqua di balneazione: codice IT006031023001, denominazione «Arenile Lido di Staranzano», longitudine 13,526160° e latitudine 45,765546°, con classe di qualità «BUONO».
    Il testo intero, e gli orari

    L'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1855 del 19 dicembre 2025, che individua e classifica le acque di balneazione per la stagione 2026, assegna al Comune di Staranzano una sola acqua di balneazione: codice IT006031023001, denominazione «Arenile Lido di Staranzano», longitudine 13,526160° e latitudine 45,765546°, con classe di qualità «BUONO». Su tutta la costa del Friuli-Venezia Giulia — Muggia, Trieste, Duino-Aurisina, Monfalcone, Staranzano, Grado, Marano Lagunare e Lignano Sabbiadoro — è l'unico punto a non essere classificato «eccellente»: i due punti del vicino Comune di Monfalcone, Marina Nova - Camping Panzano Lido e Marina Julia - Concessioni demaniali, sono entrambi «eccellente». Questo documento non dice nulla sui cani: lo usiamo per l'esistenza, il nome e la posizione dell'arenile, e per la qualità dell'acqua.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

L'ordinanza comunale del 2017 è stata letta per intero, con riconoscimento ottico dei caratteri perché è una scansione senza testo, e non pone condizioni proprie: si limita a richiamare la norma regionale, che impone il guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche la museruola. Resta l'obbligo generale, previsto dall'articolo 21 comma 3 della legge regionale 20/2012, di disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e di rimuoverle: è l'unica disposizione di quell'articolo assistita da sanzione, da 100 a 600 euro. Non dichiariamo l'assenza di limiti di peso o di taglia: l'ordinanza raggiungibile non entra nel merito e un'ordinanza più recente non l'abbiamo letta.

MonfalconeGO · 4 schede
  • L'ordinanza n. 19 del 19 maggio 2026 della Capitaneria di porto – Ufficio Circondariale Marittimo di Monfalcone, «Sicurezza balneare», sedici pagine, è stata letta per intero e non contiene alcuna disposizione sui cani da compagnia: le uniche due occorrenze della parola «cane» riguardano il cane da salvamento delle unità cinofile, che possono integrare il servizio di salvataggio previa comunicazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone e con la prevista abilitazione.
    Il testo intero, e gli orari

    L'ordinanza n. 19 del 19 maggio 2026 della Capitaneria di porto – Ufficio Circondariale Marittimo di Monfalcone, «Sicurezza balneare», sedici pagine, è stata letta per intero e non contiene alcuna disposizione sui cani da compagnia: le uniche due occorrenze della parola «cane» riguardano il cane da salvamento delle unità cinofile, che possono integrare il servizio di salvataggio previa comunicazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone e con la prevista abilitazione. Sull'accesso degli animali all'arenile la regola resta quindi interamente quella dell'ordinanza balneare a terra del Comune.

  • L'allegato 1, intitolato «Suddivisione spiagge libere 2026», è un elaborato grafico che copre in una striscia tutto il litorale comunale e distingue in legenda cinque categorie: in rosa la «spiaggia libera in cui è consentito l'accesso ai cani accompagnati dal detentore (B-D-E)», in giallo la «spiaggia libera con accesso alle sole persone (A-C-F)», in azzurro le «aree di libero transito ai cani accompagnati dal detentore», in verde il «tratto di arenile in concessione ai privati» e in blu il «tratto di arenile in concessione al Comune di Monfalcone».
    Il testo intero, e gli orari

    L'allegato 1, intitolato «Suddivisione spiagge libere 2026», è un elaborato grafico che copre in una striscia tutto il litorale comunale e distingue in legenda cinque categorie: in rosa la «spiaggia libera in cui è consentito l'accesso ai cani accompagnati dal detentore (B-D-E)», in giallo la «spiaggia libera con accesso alle sole persone (A-C-F)», in azzurro le «aree di libero transito ai cani accompagnati dal detentore», in verde il «tratto di arenile in concessione ai privati» e in blu il «tratto di arenile in concessione al Comune di Monfalcone». Le sei lettere si succedono da ovest verso est nell'ordine A, B, C, D, E, F. Il settore B è la seconda lettera e il più piccolo dei tre tratti rosa: un cuneo di arenile libero incastonato fra due aree verdi in concessione, nella parte occidentale dell'arenile, subito a est del tratto in concessione siglato PUD 206 e subito a ovest di quello siglato PUD 146. La tavola non riporta né coordinate, né misure, né toponimi.

  • Nell'elaborato grafico «Suddivisione spiagge libere 2026» il settore D è il poligono rosa più grande della tavola: occupa il centro dell'arco di arenile libero che si apre a est dell'ultima area verde in concessione ai privati, ed è delimitato a ovest dal settore C e a est dal settore E, entrambi confinanti senza soluzione di continuità.
    Il testo intero, e gli orari

    Nell'elaborato grafico «Suddivisione spiagge libere 2026» il settore D è il poligono rosa più grande della tavola: occupa il centro dell'arco di arenile libero che si apre a est dell'ultima area verde in concessione ai privati, ed è delimitato a ovest dal settore C e a est dal settore E, entrambi confinanti senza soluzione di continuità. Il rosa, dice la legenda, è la «spiaggia libera in cui è consentito l'accesso ai cani accompagnati dal detentore (B-D-E)»; il giallo del settore C che gli sta a fianco è la «spiaggia libera con accesso alle sole persone (A-C-F)». Lungo il margine a monte dell'intero litorale corre inoltre una striscia azzurra, che la legenda qualifica come «aree di libero transito ai cani accompagnati dal detentore». La tavola non riporta né coordinate, né misure, né toponimi.

  • Nell'elaborato grafico «Suddivisione spiagge libere 2026» il settore E è il terzo poligono rosa, il più orientale dei tre: segue il settore D verso est ed è immediatamente seguito dal settore F, colorato di giallo, che la legenda qualifica come «spiaggia libera con accesso alle sole persone (A-C-F)».
    Il testo intero, e gli orari

    Nell'elaborato grafico «Suddivisione spiagge libere 2026» il settore E è il terzo poligono rosa, il più orientale dei tre: segue il settore D verso est ed è immediatamente seguito dal settore F, colorato di giallo, che la legenda qualifica come «spiaggia libera con accesso alle sole persone (A-C-F)». Oltre il settore F la tavola non segna più spiagge libere: il litorale prosegue con la sola striscia azzurra delle «aree di libero transito ai cani accompagnati dal detentore» fino a raggiungere, molto più a est, un'ampia area verde in concessione ai privati che sta isolata all'estremità della tavola. La tavola non riporta né coordinate, né misure, né toponimi.

  • Vale dal 22 maggio 2026 al 13 settembre 2026.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le condizioni sono quelle dell'articolo 2: guinzaglio obbligatorio e museruola nei casi previsti dalla normativa vigente; possono accedere solo i cani in regola con l'identificazione e l'anagrafe canina e con la documentazione sanitaria prevista, compreso, ove richiesto, il passaporto per animali da compagnia; è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva, affetti da patologie infettive o infestati da pulci, zecche o altri parassiti; il proprietario o detentore è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde civilmente e penalmente dei danni o delle lesioni provocate a persone, animali e cose; il cane va tenuto al guinzaglio sull'arenile, non deve arrecare disturbo al vicinato né manifestare aggressività verso gli altri presenti; può fare il bagno nello specchio acqueo antistante sotto la diretta sorveglianza del responsabile, senza causare disturbo né manifestare aggressività verso i bagnanti; gli animali non vanno mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; le deiezioni vanno rimosse immediatamente e il detentore deve essere munito di palette o raccoglitori idonei; è vietato l'accesso dei cani alle aree attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Valgono le nove prescrizioni dell'articolo 2: guinzaglio obbligatorio e museruola nei casi previsti dalla normativa vigente; accesso ai soli cani in regola con identificazione e anagrafe canina e con la documentazione sanitaria prevista, compreso il passaporto per animali da compagnia ove richiesto; divieto d'ingresso ai cani con sindrome aggressiva, affetti da patologie infettive o infestati da pulci, zecche o altri parassiti; responsabilità civile e penale del detentore per danni e lesioni; obbligo di guinzaglio sull'arenile e divieto di arrecare disturbo o manifestare aggressività; bagno consentito nello specchio acqueo antistante sotto la diretta sorveglianza del responsabile; divieto di lasciare l'animale incustodito o libero di vagare; rimozione immediata delle deiezioni con palette o raccoglitori idonei; divieto di accesso alle aree attrezzate per scopi particolari come le aree giochi per bambini, quando delimitate e segnalate con cartelli di divieto.

Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Valgono le nove prescrizioni dell'articolo 2: guinzaglio obbligatorio e museruola nei casi previsti dalla normativa vigente; accesso ai soli cani in regola con identificazione e anagrafe canina e con la documentazione sanitaria prevista, compreso il passaporto per animali da compagnia ove richiesto; divieto d'ingresso ai cani con sindrome aggressiva, affetti da patologie infettive o infestati da parassiti; responsabilità civile e penale del detentore; obbligo di guinzaglio sull'arenile; bagno consentito nello specchio acqueo antistante sotto la diretta sorveglianza del responsabile e senza disturbo per i bagnanti; divieto di lasciare l'animale incustodito o libero di vagare; rimozione immediata delle deiezioni con palette o raccoglitori idonei; divieto di accesso alle aree attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini, quando delimitate e segnalate con cartelli di divieto.

Duino-AurisinaTS · 4 schede
  • Il Comune di Duino Aurisina - Devin Nabrežina pubblica l'ordinanza nella sezione «Atto normativo» del proprio sito con la data del 21 maggio 2026, il numero di atto 59 e il numero di protocollo 10339, assegnandola all'Area Urbanistica e Demanio marittimo, e la descrive così: «Si comunica che è stata emessa l'ordinanza di sicurezza balneare a terra valevole per la stagione 2026 (29/05/2026 - 13/09/2026)».
    Il testo intero, e gli orari

    Il Comune di Duino Aurisina - Devin Nabrežina pubblica l'ordinanza nella sezione «Atto normativo» del proprio sito con la data del 21 maggio 2026, il numero di atto 59 e il numero di protocollo 10339, assegnandola all'Area Urbanistica e Demanio marittimo, e la descrive così: «Si comunica che è stata emessa l'ordinanza di sicurezza balneare a terra valevole per la stagione 2026 (29/05/2026 - 13/09/2026)». Accanto al PDF italiano pubblica la versione slovena, «Odredba o ureditvi dejavnosti kopališč za leto 2026», come si conviene a un comune bilingue. La scheda non aggiunge nulla al testo dell'ordinanza sui cani: non elenca le spiagge gestite dal Comune, non pubblica mappe e non riassume le regole. È da qui che prendiamo il numero dell'atto, perché nella scansione l'intestazione «Ord. n.» è compilata a mano e non è leggibile.

  • Alla lettera c) dei tratti liberi aperti ai cani, l'ordinanza balneare 2026 di Duino Aurisina indica «la spiaggetta ad ovest dello stabilimento balneare di Castelreggio oltre il frangiflutti dello squero».
    Il testo intero, e gli orari

    Alla lettera c) dei tratti liberi aperti ai cani, l'ordinanza balneare 2026 di Duino Aurisina indica «la spiaggetta ad ovest dello stabilimento balneare di Castelreggio oltre il frangiflutti dello squero». Come per gli altri due tratti — Canovella de' Zoppoli e Costa dei Barbari — la condizione preliminare è che si tratti di litorale libero «non dato in concessione né al Comune di Duino Aurisina né ad altri soggetti terzi». Qui si possono condurre, far permanere e bagnare i cani purché dotati di microchip o tatuati ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi, con guinzaglio obbligatorio non più lungo di 1,50 metri e museruola nei casi previsti dalla norma; obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; obbligo di portare con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni e di rimuoverle; obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura del cane e all'acqua pulita per l'abbeverata e le docciature, con divieto di usare per lui le docce della spiaggia; obbligo della passeggiata igienica fuori dalla spiaggia almeno ogni due ore; ingresso in acqua ammesso solo contestualmente al detentore, senza guinzaglio ma a stretto contatto con lui, con riaggancio del guinzaglio prima dell'uscita dall'acqua; obbligo di evitare, se possibile, lo scrollamento del cane vicino agli altri bagnanti; divieto di lanciare qualsiasi oggetto usato come gioco mentre il cane è in acqua; divieto di accesso e di ingresso in acqua per i cani di sesso femminile in periodo estrale o di calore. Nelle spiagge date in concessione a soggetti terzi decide invece il concessionario, con l'obbligo di collocare all'ingresso dell'area concessa un cartello che indichi se i cani siano ammessi e a quali condizioni, garantendo comunque acqua, contenitori per le deiezioni e spazi d'ombra, e senza porre condizioni in contrasto con quelle delle spiagge libere. Le strutture balneari sono aperte al pubblico non più tardi delle 9.00 e chiuse non prima delle 19.00, e la stagione balneare 2026 va dal 29 maggio al 13 settembre. L'atto è stato letto per intero, in OCR perché il PDF pubblicato è una scansione senza testo: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per i cani.

  • L'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1855 del 19 dicembre 2025, che individua e classifica le acque di balneazione del Friuli-Venezia Giulia per la stagione 2026, elenca per il Comune di Duino Aurisina nove acque marine — Villaggio del Pescatore, Duino Dama Bianca, Duino Scogliera, Duino sotto il Castello, Sistiana sotto il camping, Sistiana all'interno della Baia, Sistiana Castelreggio, Costiera Costa dei Barbari e Bagno «Le Ginestre» — e per ciascuna pubblica le coordinate del punto di monitoraggio.
    Il testo intero, e gli orari

    L'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1855 del 19 dicembre 2025, che individua e classifica le acque di balneazione del Friuli-Venezia Giulia per la stagione 2026, elenca per il Comune di Duino Aurisina nove acque marine — Villaggio del Pescatore, Duino Dama Bianca, Duino Scogliera, Duino sotto il Castello, Sistiana sotto il camping, Sistiana all'interno della Baia, Sistiana Castelreggio, Costiera Costa dei Barbari e Bagno «Le Ginestre» — e per ciascuna pubblica le coordinate del punto di monitoraggio. Quella denominata «Costiera - Costa dei Barbari» ha longitudine 13,638682 e latitudine 45,759606: è la coordinata che usiamo per collocare questa scheda in mappa, ed è la posizione del prelievo, non il confine del tratto dove l'ordinanza ammette i cani. Nell'elenco non compare nessun punto intitolato a Canovella de' Zoppoli. La stessa deliberazione definisce la stagione balneare 2026, ai soli fini della classificazione delle acque, come il periodo fra il 1° maggio e il 30 settembre: è più lunga di quella che il Comune ha fissato per le attività balneari.

  • La regola di partenza in Friuli-Venezia Giulia non è comunale ma regionale, e va nel verso del sì con una soglia quantitativa.
    Il testo intero, e gli orari

    La regola di partenza in Friuli-Venezia Giulia non è comunale ma regionale, e va nel verso del sì con una soglia quantitativa. L'articolo 21 comma 1 della legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20, nel testo vigente dal 21 ottobre 2025, dispone che ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, «ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune», e che in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola. Il comma 1 bis rimette alle ordinanze dei Comuni l'eventuale accesso dei cani alla battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento. Il comma 2 vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate e segnalate con cartelli di divieto. Il comma 3 obbliga alla rimozione immediata delle deiezioni, esentando i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate a farlo. Il comma 4 consente ai Comuni di individuare, anche in spiaggia, spazi destinati agli animali da compagnia, forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni fra animali grandi e piccoli, e il comma 4 bis stabilisce che in quegli spazi gli animali di indole non mordace possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e senza museruola. Le note in calce all'articolo mostrano che il comma 1 è stato modificato dall'articolo 7 comma 1 lettera a) della legge regionale 5/2015 e poi dall'articolo 44 comma 1 lettera a) della legge regionale 19/2015, e che dopo il 2015 l'articolo non è più stato toccato. La legge non fissa scadenze ai Comuni e non li sanziona se non individuano le spiagge; l'unica disposizione dell'articolo 21 sanzionata è l'obbligo di raccolta delle deiezioni, punito dall'articolo 33 comma 1 lettera d) con una somma da 100 a 600 euro. Il testo è quello pubblicato come vigente da Lexview, il sistema normativo ufficiale della Regione, ed è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso.

  • Vale dal 29 maggio 2026 al 13 settembre 2026.
  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Il cane deve essere dotato di microchip o tatuato ed esente da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi. Obblighi: guinzaglio non più lungo di 1,50 metri e museruola nei casi previsti dalla norma; museruola rigida o morbida sempre con sé; strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni sempre con sé, e rimozione a carico del detentore; ombreggiatura e acqua pulita a carico del detentore, con divieto di usare per il cane le docce della spiaggia; passeggiata igienica fuori dalla spiaggia almeno ogni due ore; ingresso in acqua solo insieme al detentore, senza guinzaglio ma a stretto contatto con lui, con riaggancio del guinzaglio prima di uscire dall'acqua; obbligo di evitare, se possibile, lo scrollamento del cane vicino agli altri bagnanti; divieto di lanciare oggetti usati come gioco mentre il cane è in acqua; divieto di accesso alla spiaggia e di ingresso in acqua per le cagne in periodo estrale. Gli assistenti bagnanti conduttori di cani di salvamento in servizio possono condurre i cani anche solo con la pettorina.

Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Il cane deve essere dotato di microchip o tatuato ed esente da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi. Obblighi: guinzaglio non più lungo di 1,50 metri e museruola nei casi previsti dalla norma; museruola rigida o morbida sempre con sé, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità; strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni sempre con sé, e rimozione a carico del detentore; ombreggiatura e acqua pulita a carico del detentore, con divieto di usare per il cane le docce della spiaggia; passeggiata igienica fuori dalla spiaggia almeno ogni due ore; ingresso in acqua solo insieme al detentore, senza guinzaglio ma a stretto contatto con lui, con riaggancio del guinzaglio prima di uscire dall'acqua; obbligo di evitare, se possibile, lo scrollamento del cane vicino agli altri bagnanti; divieto di lanciare oggetti usati come gioco mentre il cane è in acqua; divieto di accesso alla spiaggia e di ingresso in acqua per le cagne in periodo estrale.

Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Il cane deve essere dotato di microchip o tatuato ed esente da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi. È obbligatorio il guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, e nei casi previsti dalla norma la museruola; va comunque portata con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Vanno portati con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni, che il detentore è tenuto a rimuovere; sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate a farlo. Il detentore deve provvedere autonomamente all'ombreggiatura dell'animale con idonei dispositivi e alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e le docciature: è vietato usare per il cane le docce presenti in spiaggia. Il cane va portato a fare la passeggiata igienica fuori dalla spiaggia almeno ogni due ore. L'ingresso in acqua è ammesso solo insieme al detentore e avviene senza guinzaglio, per la sicurezza dell'animale, ma a stretto contatto con il conduttore, che risponde del suo comportamento; il cane va riassicurato al guinzaglio prima dell'uscita dall'acqua. Va evitato, se possibile, lo scrollamento del cane in prossimità degli altri bagnanti. È vietato lanciare qualsiasi oggetto usato come gioco mentre il cane è in acqua. È vietato l'accesso alla spiaggia e l'ingresso in acqua ai cani di sesso femminile in periodo estrale o di calore. Gli assistenti bagnanti conduttori di cani di salvamento, quando in servizio, possono condurre i cani anche solo con la pettorina.

TriesteTS · 11 schede
  • L'ordinanza n. 10/2026 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale regola le attività balneari nel tratto di costa fra la foce del torrente Bovedo a Trieste e Punta Ronco a Muggia, dove fissa la stagione balneare dal 1° maggio al 30 settembre 2026.
    Il testo intero, e gli orari

    L'ordinanza n. 10/2026 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale regola le attività balneari nel tratto di costa fra la foce del torrente Bovedo a Trieste e Punta Ronco a Muggia, dove fissa la stagione balneare dal 1° maggio al 30 settembre 2026. L'articolo 5, «Accesso con animali», vieta sulle aree di costa attrezzate per le attività balneari e negli specchi acquei riservati alle stesse di condurre, far sostare nell'arenile o far effettuare il bagno in mare ad animali presso gli stabilimenti balneari assentiti in concessione, ovvero secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia; esclude dal divieto i cani guida per i non vedenti e i cani da soccorso, accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione; e consente l'accesso con animali da compagnia presso le spiagge autorizzate e gli stabilimenti balneari attrezzati espressamente al loro accoglimento, che devono esporre all'ingresso un idoneo cartello informativo. L'ordinanza non nomina il bagno La Lanterna né alcun altro stabilimento, e non pubblica l'elenco delle spiagge autorizzate. Le strutture balneari devono aprire non più tardi delle 9.00 e chiudere non prima delle 19.00. I contravventori sono puniti, se il fatto non costituisce reato, ai sensi degli articoli 1174 e 1164 del Codice della Navigazione; per le fattispecie disciplinate dalle norme regionali il rapporto va presentato all'Ente locale territorialmente competente. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per gli animali.

  • La regola di partenza in Friuli-Venezia Giulia non è comunale ma regionale, e va nel verso del sì con una soglia quantitativa.
    Il testo intero, e gli orari

    La regola di partenza in Friuli-Venezia Giulia non è comunale ma regionale, e va nel verso del sì con una soglia quantitativa. L'articolo 21 comma 1 della legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20, nel testo vigente dal 21 ottobre 2025, dispone che ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, «ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune», e che in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola. Il comma 1 bis rimette alle ordinanze dei Comuni l'eventuale accesso dei cani alla battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento. Il comma 2 vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Il comma 3 obbliga i detentori a disporre di strumenti idonei alla rimozione immediata delle deiezioni e a rimuoverle, esentando i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate a farlo. Il comma 4 consente ai Comuni di individuare, anche in spiaggia, spazi destinati agli animali da compagnia, con cartelli e delimitazioni, forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni fra animali grandi e piccoli; il comma 4 bis stabilisce che negli spazi a loro destinati gli animali di indole non mordace possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e senza museruola, sotto la sorveglianza del responsabile. Il comma 4 ter consente il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionali, con guinzaglio e museruola o in alternativa il trasportino, e con il limite di due cani per autobus. Le note in calce all'articolo mostrano che il comma 1 è stato modificato dall'articolo 7 comma 1 lettera a) della legge regionale 5/2015 e poi dall'articolo 44 comma 1 lettera a) della legge regionale 19/2015 — è quest'ultima ad aver aggiunto le parole «gratuite» e «comprese quelle libere gratuite attrezzate» — e che dopo il 2015 l'articolo 21 non è più stato toccato. La legge non fissa alcuna scadenza entro cui i Comuni debbano individuare le spiagge e non sanziona il Comune che non lo faccia; l'unica disposizione dell'articolo 21 sanzionata è l'obbligo di raccolta delle deiezioni, punito dall'articolo 33 comma 1 lettera d) con una somma da 100 a 600 euro. Il testo è quello pubblicato come vigente da Lexview, il sistema normativo ufficiale della Regione, ed è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso.

  • L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale disciplina con l'ordinanza n. 10/2026 le attività balneari nelle aree della propria circoscrizione territoriale, che corrisponde al tratto di costa fra la foce del torrente Bovedo a Trieste e Punta Ronco a Muggia, e vi fissa la stagione balneare dal 1° maggio al 30 settembre 2026.
    Il testo intero, e gli orari

    L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale disciplina con l'ordinanza n. 10/2026 le attività balneari nelle aree della propria circoscrizione territoriale, che corrisponde al tratto di costa fra la foce del torrente Bovedo a Trieste e Punta Ronco a Muggia, e vi fissa la stagione balneare dal 1° maggio al 30 settembre 2026. L'articolo 5, intitolato «Accesso con animali», dispone che sulle aree di costa attrezzate per le attività balneari e negli specchi acquei riservati alle stesse è vietato condurre, far sostare nell'arenile o far effettuare il bagno in mare ad animali presso gli stabilimenti balneari assentiti in concessione, ovvero secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia; che sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e i cani da soccorso, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione; e che è consentito l'accesso con animali da compagnia presso le spiagge autorizzate e gli stabilimenti balneari attrezzati espressamente al loro accoglimento, dove all'ingresso dovrà essere esposto un idoneo cartello informativo con le disposizioni dedicate. L'ordinanza non nomina nessuna spiaggia e non pubblica l'elenco delle «spiagge autorizzate» né degli stabilimenti attrezzati. Chi non la osserva è punito ai sensi degli articoli 1174 e 1164 del Codice della Navigazione; per le fattispecie disciplinate dalle norme regionali, il rapporto va presentato all'Ente locale competente per territorio. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per gli animali. Da segnalare un dettaglio delle premesse: l'ordinanza cita come norma sul benessere degli animali la «Legge Regionale 13.03.2015, n. 5», che è in realtà la legge che modifica la legge regionale 20/2012, la quale resta la norma di riferimento.

  • L'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1855 del 19 dicembre 2025, che classifica le acque di balneazione del Friuli-Venezia Giulia per la stagione 2026, elenca per il Comune di Trieste quattordici acque di balneazione marine e per ciascuna pubblica le coordinate del punto di monitoraggio.
    Il testo intero, e gli orari

    L'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1855 del 19 dicembre 2025, che classifica le acque di balneazione del Friuli-Venezia Giulia per la stagione 2026, elenca per il Comune di Trieste quattordici acque di balneazione marine e per ciascuna pubblica le coordinate del punto di monitoraggio. Quella denominata «Aurisina Filtri» ha longitudine 13,670705 e latitudine 45,739865. È da qui che viene il punto in mappa di questa scheda: è la posizione del prelievo per il controllo della qualità dell'acqua, non il confine dell'area dove l'ordinanza ammette i cani, che sul posto è segnata da un cartello. La stessa deliberazione definisce la stagione balneare 2026, ai fini della classificazione delle acque, come il periodo fra il 1° maggio e il 30 settembre: è un periodo diverso da quello, più corto, in cui il Comune di Trieste ha avviato le attività balneari.

  • Al punto 1 lettera e) della «Disciplina generale per l'uso delle spiagge», l'ordinanza 2026 vieta di condurre, far permanere o bagnare cani nelle spiagge libere denominate ex Cedas, Topolini, Bivio Miramare 1, Bivio Miramare 2, nonché al bagno la Lanterna, soggetto ad ordinanza di balneazione emessa dall'Autorità Portuale.
    Il testo intero, e gli orari

    Al punto 1 lettera e) della «Disciplina generale per l'uso delle spiagge», l'ordinanza 2026 vieta di condurre, far permanere o bagnare cani nelle spiagge libere denominate ex Cedas, Topolini, Bivio Miramare 1, Bivio Miramare 2, nonché al bagno la Lanterna, soggetto ad ordinanza di balneazione emessa dall'Autorità Portuale. Le uniche eccezioni sono i cani guida per i non vedenti e i cani da soccorso, sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione, la spiaggetta denominata Bau Beach, nata per ospitare cani, e i cani del Rifugio del Comune di Trieste il mercoledì e il giovedì dalle 7.00 alle 10.00 presso la spiaggetta adiacente al terzo Topolino. La sezione sulle spiagge consentite, alla lettera c), individua come tratto libero aperto ai cani quello che va dalla fine del porticciolo di Barcola Cedas al «bivio» fra il viale Miramare e la Strada Costiera: il permesso arriva quindi fino al bivio, e le due spiagge libere che portano il nome del bivio restano chiuse. La lettera f) vieta inoltre, su qualsiasi area demaniale marittima, di condurre, far permanere o permettere il bagno ad animali di specie diversa da quella canina. Le violazioni sulla battigia sono punite ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali in combinato disposto con l'articolo 33 della legge regionale 20/2012, quelle sulla balneazione ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione. L'atto è stato letto per intero e non fissa fasce orarie di accesso dei cani alle spiagge.

  • L'ordinanza di sicurezza balneare a terra 2026 del Comune di Trieste vieta, al punto 1 lettera e) della «Disciplina generale per l'uso delle spiagge», di condurre, far permanere o bagnare cani nelle spiagge libere denominate ex Cedas, Topolini, Bivio Miramare 1, Bivio Miramare 2, nonché al bagno la Lanterna, soggetto ad ordinanza di balneazione emessa dall'Autorità Portuale.
    Il testo intero, e gli orari

    L'ordinanza di sicurezza balneare a terra 2026 del Comune di Trieste vieta, al punto 1 lettera e) della «Disciplina generale per l'uso delle spiagge», di condurre, far permanere o bagnare cani nelle spiagge libere denominate ex Cedas, Topolini, Bivio Miramare 1, Bivio Miramare 2, nonché al bagno la Lanterna, soggetto ad ordinanza di balneazione emessa dall'Autorità Portuale. Il divieto non si applica ai cani guida per i non vedenti e ai cani da soccorso, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione, né alla spiaggetta denominata Bau Beach, nata per ospitare cani, né ai cani del Rifugio del Comune di Trieste il mercoledì e il giovedì dalle 7.00 alle 10.00 presso la spiaggetta adiacente al terzo Topolino. Lo stesso atto consente invece i cani, alla lettera c) delle spiagge consentite, sul tratto di mare che va dalla fine del porticciolo di Barcola Cedas — quello dopo i Topolini — al bivio fra il viale Miramare e la Strada Costiera. La lettera f) vieta, su qualsiasi area demaniale marittima, di condurre, far permanere o permettere il bagno ad animali di specie diversa da quella canina. Le violazioni sulla battigia sono punite ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali in combinato disposto con l'articolo 33 della legge regionale 20/2012, quelle sulla balneazione ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione. L'atto è stato letto per intero e non fissa fasce orarie di accesso dei cani alle spiagge.

  • Il Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali di Trieste, approvato con delibera consiliare n. 93 del 15 novembre 2004 e modificato con delibera consiliare n. 39 del 27 marzo 2006, è stato scaricato e letto: non contiene una sola volta le parole «spiaggia», «arenile», «balneare», «battigia», «demanio» o «mare», e quindi non disciplina in alcun modo l'accesso dei cani al litorale.
    Il testo intero, e gli orari

    Il Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali di Trieste, approvato con delibera consiliare n. 93 del 15 novembre 2004 e modificato con delibera consiliare n. 39 del 27 marzo 2006, è stato scaricato e letto: non contiene una sola volta le parole «spiaggia», «arenile», «balneare», «battigia», «demanio» o «mare», e quindi non disciplina in alcun modo l'accesso dei cani al litorale. Serve però a leggere le sanzioni, perché l'ordinanza balneare vi rinvia. L'articolo 31 impone ai proprietari e ai detentori di raccogliere gli escrementi prodotti dagli animali sul suolo pubblico dell'intero territorio comunale, su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico comprese quelle destinate ai cani stessi, e di essere muniti di paletta, sacchetto o altro strumento idoneo, da esibire su richiesta della Polizia Municipale. L'articolo 51 stabilisce, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 2003 n. 4, che per l'inosservanza dell'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro, in misura ridotta 200 euro, e che per l'inosservanza dei restanti articoli del regolamento si applica la sanzione da 150 a 900 euro, in misura ridotta 300 euro. L'articolo 30 conferma che i cani accompagnati hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici del territorio comunale, con guinzaglio e museruola, salvo quelli che abbiano comunicato al Sindaco di non ammetterli predisponendo idonei strumenti di custodia all'ingresso.

  • L'ordinanza di sicurezza balneare a terra 2026 del Comune di Trieste, nella «Disciplina generale per l'uso delle spiagge», vieta al punto 1 lettera e) di condurre, far permanere o bagnare cani nelle spiagge libere denominate ex Cedas, Topolini, Bivio Miramare 1 e Bivio Miramare 2, nonché al bagno la Lanterna, soggetto ad ordinanza di balneazione emessa dall'Autorità Portuale.
    Il testo intero, e gli orari

    L'ordinanza di sicurezza balneare a terra 2026 del Comune di Trieste, nella «Disciplina generale per l'uso delle spiagge», vieta al punto 1 lettera e) di condurre, far permanere o bagnare cani nelle spiagge libere denominate ex Cedas, Topolini, Bivio Miramare 1 e Bivio Miramare 2, nonché al bagno la Lanterna, soggetto ad ordinanza di balneazione emessa dall'Autorità Portuale. Il divieto non si applica ai cani guida per i non vedenti e ai cani da soccorso, sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione, né alla spiaggetta denominata Bau Beach, nata per ospitare cani, né ai cani del Rifugio del Comune di Trieste il mercoledì e il giovedì dalle 7.00 alle 10.00 presso la spiaggetta adiacente al terzo Topolino. Nella sezione successiva lo stesso atto elenca i tratti liberi dove i cani sono invece ammessi, e il primo confine lo fissa proprio qui: «il tratto di mare che va dalla fine del bagno ex Cedas ai Topolini». La lettera f) vieta inoltre, su qualsiasi area demaniale marittima, di condurre, far permanere o permettere il bagno ad animali di specie diversa da quella canina. La stagione balneare comunale 2026 è avviata dal 18 maggio al 20 settembre, con esclusione del tratto di costa fra la foce del torrente Bovedo e Punta Ronco, di competenza dell'Autorità Portuale. Le violazioni sulla battigia sono punite ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali in combinato disposto con l'articolo 33 della legge regionale 20/2012, quelle sulla balneazione ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione. L'atto è stato letto per intero e non fissa fasce orarie di accesso dei cani alle spiagge.

  • L'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1855 del 19 dicembre 2025 elenca, fra le quattordici acque di balneazione marine del Comune di Trieste per la stagione 2026, quella denominata «S.
    Il testo intero, e gli orari

    L'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1855 del 19 dicembre 2025 elenca, fra le quattordici acque di balneazione marine del Comune di Trieste per la stagione 2026, quella denominata «S. Croce Porto», con longitudine 13,691676 e latitudine 45,724956. È la coordinata del punto in cui si prelevano i campioni per il controllo della qualità dell'acqua, e la usiamo per collocare in mappa la spiaggia che l'ordinanza indica come «prossima al porticciolo di Santa Croce»: è un orientamento, non un confine.

  • Alla lettera c) dei tratti liberi dove i cani sono ammessi, l'ordinanza 2026 indica «il tratto di mare che va dalla fine del porticciolo di Barcola Cedas (quello dopo i Topolini) al «bivio» fra il viale Miramare e la Strada Costiera».
    Il testo intero, e gli orari

    Alla lettera c) dei tratti liberi dove i cani sono ammessi, l'ordinanza 2026 indica «il tratto di mare che va dalla fine del porticciolo di Barcola Cedas (quello dopo i Topolini) al «bivio» fra il viale Miramare e la Strada Costiera». Le condizioni sono le stesse degli altri tratti consentiti: i cani devono essere dotati di microchip o tatuati ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi; è obbligatorio il guinzaglio, non più lungo di un metro e cinquanta, e nei casi previsti dalla norma la museruola, e va comunque portata con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; vanno portati con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni, che vanno rimosse, con esenzione per i non vedenti accompagnati da cani guida e per particolari categorie di persone diversamente abili; il detentore deve provvedere da sé all'ombreggiatura del cane e all'acqua pulita per l'abbeverata e le docciature, e non può usare per il cane le docce della spiaggia; deve portarlo a fare la passeggiata igienica fuori dalla spiaggia almeno ogni due ore; l'ingresso in acqua è ammesso solo contestualmente al detentore, senza guinzaglio ma a stretto contatto con lui, e all'uscita il cane va riassicurato al guinzaglio; va evitato, se possibile, lo scrollamento vicino agli altri bagnanti; è vietato l'accesso alla spiaggia e l'ingresso in acqua ai cani di sesso femminile in periodo estrale o di calore. Nelle spiagge date in concessione, precisa lo stesso atto, la scelta sull'accesso dei cani alla battigia antistante è del concessionario, che deve però esporre all'ingresso un cartello che dica se i cani siano ammessi e a quali condizioni, garantendo comunque acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni e spazi d'ombra, e che non può porre condizioni in contrasto con quelle previste per le spiagge libere. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per i cani.

  • L'ordinanza 2026 elenca i tratti liberi del litorale triestino dove si possono condurre, far permanere e bagnare i cani, e alla lettera b) indica «il tratto di mare che va dalla fine del bagno ex Cedas ai Topolini».
    Il testo intero, e gli orari

    L'ordinanza 2026 elenca i tratti liberi del litorale triestino dove si possono condurre, far permanere e bagnare i cani, e alla lettera b) indica «il tratto di mare che va dalla fine del bagno ex Cedas ai Topolini». Le due spiagge che lo delimitano sono invece nell'elenco dei divieti dello stesso atto, insieme a Bivio Miramare 1, Bivio Miramare 2 e al bagno la Lanterna. Le condizioni per i cani sono quelle comuni a tutti i tratti consentiti: microchip o tatuaggio ed esenzione da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi; guinzaglio obbligatorio non più lungo di un metro e cinquanta e museruola nei casi previsti dalla norma, con obbligo comunque di portarne con sé una, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; obbligo di portare con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni e di rimuoverle, con esenzione per i non vedenti accompagnati da cani guida e per particolari categorie di persone diversamente abili; obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura del cane e all'acqua pulita per l'abbeverata e le docciature, con divieto di usare per il cane le docce presenti in spiaggia; obbligo della passeggiata igienica fuori dalla spiaggia almeno ogni due ore; ingresso in acqua ammesso solo contestualmente al detentore, senza guinzaglio ma a stretto contatto con lui, con riaggancio del guinzaglio all'uscita; obbligo di evitare, se possibile, lo scrollamento del cane vicino agli altri bagnanti; divieto di accesso alla spiaggia e di ingresso in acqua per i cani di sesso femminile in periodo estrale o di calore. Lo stesso atto vieta, su qualsiasi area demaniale marittima, di condurre, far permanere o permettere il bagno ad animali di specie diversa da quella canina, e prevede che il Comune possa rilasciare, compatibilmente con altre attività programmate, il nulla osta all'addestramento da parte delle associazioni di cani da salvataggio nelle spiagge libere e nelle zone attrezzate, previa richiesta con date, luogo, orari e attività. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per i cani.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Vale dal 18 maggio 2026 al 20 settembre 2026.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Pone invece questi obblighi, uguali su tutti i tratti consentiti: il cane deve essere dotato di microchip o tatuato ed esente da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi; guinzaglio obbligatorio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, e museruola nei casi previsti dalla norma; obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità; obbligo di portare con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni e di rimuoverle; obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura del cane e alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e le docciature, con divieto di usare per il cane le docce presenti in spiaggia; obbligo di far fare al cane la passeggiata igienica fuori dalla spiaggia almeno ogni due ore; ingresso in acqua ammesso solo insieme al detentore, senza guinzaglio ma a stretto contatto con lui, con obbligo di riassicurare il cane al guinzaglio all'uscita; obbligo di evitare, se possibile, lo scrollamento del cane in prossimità degli altri bagnanti; divieto di accesso alla spiaggia e di ingresso in acqua per le cagne in periodo estrale. Su tutto il demanio marittimo del Comune è vietato condurre, far permanere o far bagnare animali di specie diversa da quella canina: la scheda riguarda quindi i soli cani. Gli assistenti bagnanti conduttori di cani da salvamento in servizio possono condurli anche solo con la pettorina.

Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Gli obblighi sono: cane dotato di microchip o tatuato ed esente da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi; guinzaglio non più lungo di 1,50 metri e museruola nei casi previsti dalla norma; museruola rigida o morbida sempre con sé; strumenti per la raccolta delle deiezioni sempre con sé e rimozione immediata; ombreggiatura e acqua pulita a carico del detentore, con divieto di usare per il cane le docce presenti in spiaggia; passeggiata igienica fuori dalla spiaggia almeno ogni due ore; ingresso in acqua solo insieme al detentore, senza guinzaglio ma a stretto contatto con lui, con riaggancio del guinzaglio all'uscita; obbligo di evitare, se possibile, lo scrollamento del cane vicino agli altri bagnanti; divieto di accesso e di ingresso in acqua per le cagne in periodo estrale. Su tutto il demanio marittimo del Comune è vietato condurre, far permanere o far bagnare animali di specie diversa da quella canina.

Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Gli obblighi sono: cane dotato di microchip o tatuato ed esente da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi; guinzaglio non più lungo di 1,50 metri e museruola nei casi previsti dalla norma; museruola rigida o morbida sempre con sé, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità; strumenti per la raccolta delle deiezioni sempre con sé e rimozione immediata; ombreggiatura e acqua pulita a carico del detentore, con divieto di usare per il cane le docce della spiaggia; passeggiata igienica fuori dalla spiaggia almeno ogni due ore; ingresso in acqua solo insieme al detentore, senza guinzaglio ma a stretto contatto con lui, con riaggancio del guinzaglio all'uscita; divieto di accesso e di ingresso in acqua per le cagne in periodo estrale. Nell'area antistante la spiaggia il transito è ammesso solo per raggiungere la spiaggia consentita. Su tutto il demanio marittimo del Comune è vietato condurre, far permanere o far bagnare animali di specie diversa da quella canina.

Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Gli obblighi sono: cane dotato di microchip o tatuato ed esente da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi; guinzaglio non più lungo di 1,50 metri e museruola nei casi previsti dalla norma; museruola rigida o morbida sempre con sé; strumenti per la raccolta delle deiezioni sempre con sé e rimozione immediata; ombreggiatura e acqua pulita a carico del detentore, con divieto di usare per il cane le docce della spiaggia; passeggiata igienica fuori dalla spiaggia almeno ogni due ore; ingresso in acqua solo insieme al detentore, senza guinzaglio ma a stretto contatto con lui, con riaggancio del guinzaglio all'uscita; obbligo di evitare, se possibile, lo scrollamento del cane vicino agli altri bagnanti; divieto di accesso e di ingresso in acqua per le cagne in periodo estrale. Su tutto il demanio marittimo del Comune è vietato condurre, far permanere o far bagnare animali di specie diversa da quella canina.

MuggiaTS · 3 schede
  • Una parte del litorale di Muggia non è amministrata dal Comune.
    Il testo intero, e gli orari

    Una parte del litorale di Muggia non è amministrata dal Comune. L'ordinanza comunale esclude dalla propria stagione balneare «il tratto di costa dal termine territoriale del Comune di Trieste fino a Punta Ronco di competenza dell'Autorità di Sistema portuale di Trieste», e su quel tratto vale l'ordinanza n. 10/2026 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, che all'articolo 1 individua la propria circoscrizione come il tratto di costa fra la foce del torrente Bovedo a Trieste e Punta Ronco a Muggia e vi fissa la stagione balneare dal 1° maggio al 30 settembre 2026 — un periodo diverso e più lungo di quello comunale. L'articolo 5, «Accesso con animali», dispone che sulle aree di costa attrezzate per le attività balneari e negli specchi acquei riservati alle stesse è vietato condurre, far sostare nell'arenile o far effettuare il bagno in mare ad animali presso gli stabilimenti balneari assentiti in concessione, ovvero secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia; che sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e i cani da soccorso, sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione; e che è consentito l'accesso con animali da compagnia presso le spiagge autorizzate e gli stabilimenti balneari attrezzati espressamente al loro accoglimento, dove all'ingresso va esposto un idoneo cartello informativo. L'ordinanza non nomina nessuna spiaggia muggesana e non pubblica l'elenco delle spiagge autorizzate: quali tratti della costa di Muggia ricadano nella giurisdizione dell'Autorità Portuale, e quindi sotto questa regola invece che sotto quella comunale, non è scritto in nessuno dei due atti con nomi di spiagge, e noi non lo deduciamo. I contravventori sono puniti, se il fatto non costituisce reato, ai sensi degli articoli 1174 e 1164 del Codice della Navigazione; per le fattispecie disciplinate dalle norme regionali il rapporto va presentato all'Ente locale territorialmente competente. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per gli animali.

  • Il Comune di Muggia pubblica l'ordinanza fra i propri avvisi il 22 maggio 2026, con il titolo «Ordinanza sindacale n.11/2026» e l'occhiello «Ordinanza di sicurezza balneare a terra anno 2026», e vi allega il PDF dell'atto.
    Il testo intero, e gli orari

    Il Comune di Muggia pubblica l'ordinanza fra i propri avvisi il 22 maggio 2026, con il titolo «Ordinanza sindacale n.11/2026» e l'occhiello «Ordinanza di sicurezza balneare a terra anno 2026», e vi allega il PDF dell'atto. La pagina non aggiunge nulla al testo dell'ordinanza: non riassume le regole sui cani, non pubblica mappe né elenchi di spiagge. È l'unica pubblicazione dell'atto che abbiamo trovato, e va segnalato che non è leggibile con un browser senza JavaScript.

  • L'ordinanza sindacale n. 11/2026 di Muggia parla due volte della spiaggetta di Porto San Rocco, e le due volte non coincidono.
    Il testo intero, e gli orari

    L'ordinanza sindacale n. 11/2026 di Muggia parla due volte della spiaggetta di Porto San Rocco, e le due volte non coincidono. Nelle premesse il Sindaco dichiara: «RITENUTO di mantenere sul Lungomare Venezia e sulla spiaggetta di Porto San Rocco il divieto, durante la stagione balneare, di condurre animali (fatta comunque salva per gli animali di affezione tutta la fascia della passeggiata antistante ove è consentito sempre condurli) ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 20/2012». Nel dispositivo, però, l'articolo 4 comma 2 pone il divieto soltanto sul Lungomare Venezia, e il comma 3 dispone che «fatta salva la suddetta esclusione, in tutte le altre spiagge libere della costa muggesana si possono condurre, far permanere e bagnare i cani» alle condizioni che elenca. La spiaggetta di Porto San Rocco non compare più nel dispositivo. L'atto, letto per intero in OCR perché il PDF pubblicato è una scansione senza testo, non contiene altre menzioni di Porto San Rocco se non nelle premesse, dove richiama anche l'ordinanza n. 172/2017 della Capitaneria di Porto di Trieste che ha abrogato la precedente n. 31/2005, con cui era stata interdetta la balneazione dello specchio di mare antistante il litorale prospiciente l'area verde e il parcheggio pubblico di Porto San Rocco. La stagione balneare comunale 2026 va dal 1° giugno al 13 settembre. Le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce reato, con le sanzioni dell'articolo 1164 commi 1 e 2 del Codice della Navigazione e con quelle del Regolamento comunale sul benessere degli animali.

  • Vale dal 1 giugno 2026 al 13 settembre 2026.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le condizioni sono queste: si può accedere dall'alba al tramonto, per tutto il periodo della stagione balneare; i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante; possono accedere alla costa e alla spiaggia soltanto i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina o che possano dimostrare, anche se provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni; i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; il detentore deve tenerli al guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, con la museruola; non devono arrecare disturbo al vicinato né manifestare aggressività verso gli altri; non possono essere condotti cani con sindrome aggressiva né femmine in periodo estrale; i cani non vanno mai lasciati incustoditi e liberi di vagare, salvo nelle aree apposite e recintate; le deiezioni vanno rimosse immediatamente e per questo il detentore deve essere munito di palette o raccoglitori idonei e di una bottiglietta d'acqua, con conferimento negli appositi contenitori, come prevede l'articolo 27 del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali. Il proprietario o detentore è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde civilmente e penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose. Le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce reato, con le sanzioni dell'articolo 1164 commi 1 e 2 del Codice della Navigazione e con quelle previste dal Regolamento comunale sul benessere degli animali.

Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le condizioni dell'articolo 4 comma 3, se qui si applicano: accesso dall'alba al tramonto per tutto il periodo della stagione balneare; bagno in mare consentito nello specchio acqueo antistante; accesso riservato ai cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina o in regola con le vaccinazioni, anche se provenienti dall'estero; cani esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; guinzaglio obbligatorio e museruola nei casi previsti dalla normativa vigente; divieto per i cani con sindrome aggressiva e per le femmine in periodo estrale; divieto di lasciare i cani incustoditi e liberi di vagare, salvo nelle aree apposite e recintate; rimozione immediata delle deiezioni, con palette o raccoglitori idonei e bottiglietta d'acqua. Il proprietario o detentore risponde civilmente e penalmente dei danni o delle lesioni causati dall'animale.

I comuni sono in ordine di costa, da Lignano Sabbiadoro a Muggia. Su schermo stretto la tabella scorre di lato: il nome del comune resta fermo.