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Scheda della spiaggia

Spiaggetta di Porto San Rocco

Muggia (TS) · Friuli-Venezia Giulia

Spiaggetta di Porto San Rocco, Muggia (TS)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiaggetta di Porto San Rocco.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoAccesso liberoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

L'ordinanza sindacale n. 11/2026 di Muggia parla due volte della spiaggetta di Porto San Rocco, e le due volte non coincidono. Nelle premesse il Sindaco dichiara: «RITENUTO di mantenere sul Lungomare Venezia e sulla spiaggetta di Porto San Rocco il divieto, durante la stagione balneare, di condurre animali (fatta comunque salva per gli animali di affezione tutta la fascia della passeggiata antistante ove è consentito sempre condurli) ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 20/2012». Nel dispositivo, però, l'articolo 4 comma 2 pone il divieto soltanto sul Lungomare Venezia, e il comma 3 dispone che «fatta salva la suddetta esclusione, in tutte le altre spiagge libere della costa muggesana si possono condurre, far permanere e bagnare i cani» alle condizioni che elenca. La spiaggetta di Porto San Rocco non compare più nel dispositivo. L'atto, letto per intero in OCR perché il PDF pubblicato è una scansione senza testo, non contiene altre menzioni di Porto San Rocco se non nelle premesse, dove richiama anche l'ordinanza n. 172/2017 della Capitaneria di Porto di Trieste che ha abrogato la precedente n. 31/2005, con cui era stata interdetta la balneazione dello specchio di mare antistante il litorale prospiciente l'area verde e il parcheggio pubblico di Porto San Rocco. La stagione balneare comunale 2026 va dal 1° giugno al 13 settembre. Le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce reato, con le sanzioni dell'articolo 1164 commi 1 e 2 del Codice della Navigazione e con quelle del Regolamento comunale sul benessere degli animali.

ordinanza sindacale n. 11/2026 del 20 maggio 2026 del Comune di Muggia, premesse e articolo 4 commi 2 e 3. Vale dal 1 giugno 2026 al 13 settembre 2026.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani.
  • L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le condizioni dell'articolo 4 comma 3, se qui si applicano: accesso dall'alba al tramonto per tutto il periodo della stagione balneare; bagno in mare consentito nello specchio acqueo antistante; accesso riservato ai cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina o in regola con le vaccinazioni, anche se provenienti dall'estero; cani esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; guinzaglio obbligatorio e museruola nei casi previsti dalla normativa vigente; divieto per i cani con sindrome aggressiva e per le femmine in periodo estrale; divieto di lasciare i cani incustoditi e liberi di vagare, salvo nelle aree apposite e recintate; rimozione immediata delle deiezioni, con palette o raccoglitori idonei e bottiglietta d'acqua. Il proprietario o detentore risponde civilmente e penalmente dei danni o delle lesioni causati dall'animale.

Dove si trova

Spiaggetta di Porto San Rocco, Muggia (TS)

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Quello che non sappiamo

⚠️ Questa scheda esiste per segnalare una contraddizione dentro lo stesso atto, e chi va a Porto San Rocco con il cane deve conoscerla prima di partire. Nelle premesse dell'ordinanza il Sindaco scrive di ritenere «di mantenere sul Lungomare Venezia e sulla spiaggetta di Porto San Rocco il divieto, durante la stagione balneare, di condurre animali»; ma nel dispositivo, all'articolo 4 comma 2, il divieto è posto soltanto sul Lungomare Venezia, e il comma 3 apre ai cani «tutte le altre spiagge libere della costa muggesana». Se la spiaggetta di Porto San Rocco è una spiaggia libera, il dispositivo la consente e le premesse la vietano. Noi non scegliamo: di regola è il dispositivo a vincolare, ma un cartello sul posto potrebbe dire il contrario, e la differenza fra i due testi è troppo netta per essere ignorata. Chi vuole essere sicuro faccia una telefonata al Comune prima di andare: noi non l'abbiamo fatta. Le condizioni che riportiamo sono quelle che l'articolo 4 comma 3 pone su tutte le spiagge libere. Vanno aggiunte due cose. La prima: Porto San Rocco è un porto turistico con strutture private, e dove c'è una concessione la scelta sull'accesso dei cani è del concessionario, che deve esporre un cartello all'ingresso — quindi anche ammesso che la spiaggetta libera sia aperta, l'area dello stabilimento può non esserlo. La seconda: non pubblichiamo coordinate perché l'ordinanza non ne dà e perché il punto di monitoraggio più vicino dell'elenco regionale delle acque di balneazione si chiama «Pontiletto dopo ex Cantiere San Rocco» e non è la spiaggetta.

Chi l'ha controllato, e quando

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Fonte
Comune di Muggia
Atto
ordinanza sindacale n. 11/2026 del 20 maggio 2026, «Ordinanza di sicurezza balneare a terra - anno 2026», Servizio Gare - Contratti - Promozione della Città, articolo 3 «Disciplina generale per l'uso delle spiagge», articolo 4 «Norme sull'accesso dei cani alle spiagge» e articolo 5 «Disposizioni finali» del 20 maggio 2026
Originale
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