Scheda della spiaggia
Bau Beach, la spiaggia dei cani di Barcola
Trieste (TS) · Friuli-Venezia Giulia
Spiaggetta denominata Bau Beach, lungomare di Barcola, Trieste (TS)

Che cosa dice l'ordinanza
La regola di partenza in Friuli-Venezia Giulia non è comunale ma regionale, e va nel verso del sì con una soglia quantitativa. L'articolo 21 comma 1 della legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20, nel testo vigente dal 21 ottobre 2025, dispone che ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, «ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune», e che in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola. Il comma 1 bis rimette alle ordinanze dei Comuni l'eventuale accesso dei cani alla battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento. Il comma 2 vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Il comma 3 obbliga i detentori a disporre di strumenti idonei alla rimozione immediata delle deiezioni e a rimuoverle, esentando i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate a farlo. Il comma 4 consente ai Comuni di individuare, anche in spiaggia, spazi destinati agli animali da compagnia, con cartelli e delimitazioni, forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni fra animali grandi e piccoli; il comma 4 bis stabilisce che negli spazi a loro destinati gli animali di indole non mordace possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e senza museruola, sotto la sorveglianza del responsabile. Il comma 4 ter consente il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionali, con guinzaglio e museruola o in alternativa il trasportino, e con il limite di due cani per autobus. Le note in calce all'articolo mostrano che il comma 1 è stato modificato dall'articolo 7 comma 1 lettera a) della legge regionale 5/2015 e poi dall'articolo 44 comma 1 lettera a) della legge regionale 19/2015 — è quest'ultima ad aver aggiunto le parole «gratuite» e «comprese quelle libere gratuite attrezzate» — e che dopo il 2015 l'articolo 21 non è più stato toccato. La legge non fissa alcuna scadenza entro cui i Comuni debbano individuare le spiagge e non sanziona il Comune che non lo faccia; l'unica disposizione dell'articolo 21 sanzionata è l'obbligo di raccolta delle deiezioni, punito dall'articolo 33 comma 1 lettera d) con una somma da 100 a 600 euro. Il testo è quello pubblicato come vigente da Lexview, il sistema normativo ufficiale della Regione, ed è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso.
ordinanza di sicurezza balneare a terra anno 2026 del Comune di Trieste, «Disciplina generale per l'uso delle spiagge» punto 1 lettera e) e «Norme di comportamento sull'accesso dei cani alle spiagge consentite» punto 1 lettera f). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Pone invece questi obblighi, uguali su tutti i tratti consentiti: il cane deve essere dotato di microchip o tatuato ed esente da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi; guinzaglio obbligatorio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, e museruola nei casi previsti dalla norma; obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità; obbligo di portare con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni e di rimuoverle; obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura del cane e alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e le docciature, con divieto di usare per il cane le docce presenti in spiaggia; obbligo di far fare al cane la passeggiata igienica fuori dalla spiaggia almeno ogni due ore; ingresso in acqua ammesso solo insieme al detentore, senza guinzaglio ma a stretto contatto con lui, con obbligo di riassicurare il cane al guinzaglio all'uscita; obbligo di evitare, se possibile, lo scrollamento del cane in prossimità degli altri bagnanti; divieto di accesso alla spiaggia e di ingresso in acqua per le cagne in periodo estrale. Su tutto il demanio marittimo del Comune è vietato condurre, far permanere o far bagnare animali di specie diversa da quella canina: la scheda riguarda quindi i soli cani. Gli assistenti bagnanti conduttori di cani da salvamento in servizio possono condurli anche solo con la pettorina.
Dove si trova
Spiaggetta denominata Bau Beach, lungomare di Barcola, Trieste (TS)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
È l'unico luogo del litorale triestino che l'ordinanza definisce «nata per ospitare cani», e nel 2026 compare per la prima volta nell'atto: nell'ordinanza balneare 2024, che abbiamo scaricato e confrontato, non c'era. L'ordinanza la nomina due volte — una per escluderla dal divieto che colpisce le spiagge libere di Barcola, una per includerla fra i sei tratti dove i cani si possono condurre, far permanere e bagnare — ma non ne descrive nulla: non dice dove comincia e dove finisce, non dice se sia recintata, non dice se abbia acqua, doccia o ombra, non le assegna un orario. Le condizioni che elenchiamo sono quelle generali che l'ordinanza pone su tutti i tratti consentiti, e sono le stesse che valgono altrove: fra queste, l'obbligo di provvedere da sé all'ombra e all'acqua per il cane, e il divieto di usare le docce della spiaggia per lavarlo. Se sul posto ci sono attrezzature dedicate, non sono l'atto a garantirle. Non pubblichiamo coordinate: il Comune non ne dà, e l'elenco regionale delle acque di balneazione non ha un punto di monitoraggio intitolato alla Bau Beach — quello più vicino si chiama «Barcola ex Cedas» e appartiene a una spiaggia diversa, dove i cani sono invece vietati. Per questo la scheda non compare in mappa. Un'ultima cosa: non abbiamo trovato l'atto — delibera o determina — che istituisce l'area ai sensi dell'articolo 21 comma 4 della legge regionale 20/2012, quello che permetterebbe di sapere se qui i cani possano stare liberi come consente il comma 4 bis. Finché non lo leggiamo, la regola che scriviamo è quella dell'ordinanza balneare, che il guinzaglio lo impone.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
- Atto
- legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione», articolo 21 «Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche», testo vigente dal 21/10/2025 del 11 ottobre 2012
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