Tutte le spiagge di Duino-Aurisina
Scheda della spiaggia
Spiaggia di Canovella de' Zoppoli
Duino-Aurisina (TS) · Friuli-Venezia Giulia
Spiaggia di Canovella de' Zoppoli, Duino Aurisina - Devin Nabrežina (TS)

Che cosa dice l'ordinanza
La regola di partenza in Friuli-Venezia Giulia non è comunale ma regionale, e va nel verso del sì con una soglia quantitativa. L'articolo 21 comma 1 della legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20, nel testo vigente dal 21 ottobre 2025, dispone che ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, «ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune», e che in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola. Il comma 1 bis rimette alle ordinanze dei Comuni l'eventuale accesso dei cani alla battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento. Il comma 2 vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate e segnalate con cartelli di divieto. Il comma 3 obbliga alla rimozione immediata delle deiezioni, esentando i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate a farlo. Il comma 4 consente ai Comuni di individuare, anche in spiaggia, spazi destinati agli animali da compagnia, forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni fra animali grandi e piccoli, e il comma 4 bis stabilisce che in quegli spazi gli animali di indole non mordace possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e senza museruola. Le note in calce all'articolo mostrano che il comma 1 è stato modificato dall'articolo 7 comma 1 lettera a) della legge regionale 5/2015 e poi dall'articolo 44 comma 1 lettera a) della legge regionale 19/2015, e che dopo il 2015 l'articolo non è più stato toccato. La legge non fissa scadenze ai Comuni e non li sanziona se non individuano le spiagge; l'unica disposizione dell'articolo 21 sanzionata è l'obbligo di raccolta delle deiezioni, punito dall'articolo 33 comma 1 lettera d) con una somma da 100 a 600 euro. Il testo è quello pubblicato come vigente da Lexview, il sistema normativo ufficiale della Regione, ed è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso.
ordinanza di sicurezza balneare a terra anno 2026 del Comune di Duino Aurisina, n. 59 protocollo 10339, «Norme di comportamento sull'accesso dei cani alla spiaggia» punto 1 lettera a). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Il cane deve essere dotato di microchip o tatuato ed esente da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi. È obbligatorio il guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, e nei casi previsti dalla norma la museruola; va comunque portata con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Vanno portati con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni, che il detentore è tenuto a rimuovere; sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate a farlo. Il detentore deve provvedere autonomamente all'ombreggiatura dell'animale con idonei dispositivi e alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e le docciature: è vietato usare per il cane le docce presenti in spiaggia. Il cane va portato a fare la passeggiata igienica fuori dalla spiaggia almeno ogni due ore. L'ingresso in acqua è ammesso solo insieme al detentore e avviene senza guinzaglio, per la sicurezza dell'animale, ma a stretto contatto con il conduttore, che risponde del suo comportamento; il cane va riassicurato al guinzaglio prima dell'uscita dall'acqua. Va evitato, se possibile, lo scrollamento del cane in prossimità degli altri bagnanti. È vietato lanciare qualsiasi oggetto usato come gioco mentre il cane è in acqua. È vietato l'accesso alla spiaggia e l'ingresso in acqua ai cani di sesso femminile in periodo estrale o di calore. Gli assistenti bagnanti conduttori di cani di salvamento, quando in servizio, possono condurre i cani anche solo con la pettorina.
Dove si trova
Spiaggia di Canovella de' Zoppoli, Duino Aurisina - Devin Nabrežina (TS)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
È il primo dei tre soli tratti di litorale dove l'ordinanza di Duino Aurisina consente di condurre, far permanere e bagnare i cani: sulle spiagge che il Comune gestisce il divieto è totale e riguarda gli animali di qualsiasi specie. Canovella de' Zoppoli è una caletta di ciottoli sotto la Costiera, raggiungibile solo a piedi per un sentiero ripido: l'ordinanza non lo dice e non descrive né la lunghezza del tratto né i suoi confini, e non abbiamo una fonte ufficiale con le coordinate — l'elenco regionale delle acque di balneazione 2026, che pubblica nove punti di monitoraggio per Duino Aurisina, non ne ha nessuno intitolato a Canovella. Per questo la scheda non compare in mappa. Due avvertenze. La prima è la definizione: l'atto apre «i tratti liberi del litorale non dati in concessione né al Comune di Duino Aurisina né ad altri soggetti terzi», e se una parte di quel tratto fosse in concessione la regola lì sarebbe quella del concessionario. La seconda è il periodo: l'ordinanza vale per la stagione balneare 2026, dal 29 maggio al 13 settembre, e per il fuori stagione non dispone; resta il permesso della legge regionale, che consente ai cani almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite di ciascun Comune e non pone stagioni.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
- Atto
- legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione», articolo 21 «Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche», testo vigente dal 21/10/2025 del 11 ottobre 2012
- Originale
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