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Sicilia

Una legge apre le spiagge ai cani. Un decreto le chiude. Sono tutte e due in vigore

La Sicilia ha 113 comuni con un arenile — la costa più lunga d'Italia, isole comprese — e di 97 abbiamo letto l'atto. È l'unica regione dell'archivio in cui due fonti regionali rispondono in modo opposto alla stessa domanda, e nessuna delle due è stata cancellata dall'altra.

97 comuni su 113 e 109 schede, di cui 9 sono luoghi dove il cane non può entrare. Ne mancano 16, e più sotto c'è scritto perché. L'ultima lettura è del 28 agosto 2026.

Le due norme, e perché non scegliamo noi quale vale

La prima apre. La legge regionale 3 agosto 2022 n. 15, all'articolo 27, dice che ai cani e ai gatti accompagnati «è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», con il cane al guinzaglio. E aggiunge una cosa che vale la pena sapere prima di partire: «ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Un cartello di divieto che non porta quegli estremi non ha la forma che la legge richiede.

La seconda chiude. Il decreto del Dirigente generale n. 476 del 1º giugno 2007 del Dipartimento Territorio e Ambiente, che disciplina l'uso delle spiagge, vieta all'articolo 3 di condurre o far permanere animali durante la stagione balneare fuori dalle spiagge appositamente adibite, con le sole eccezioni dei cani guida e delle unità cinofile di salvataggio.

Quel decreto non l'abbiamo trovato in Gazzetta — è un atto dirigenziale, e plausibilmente lì non è mai stato pubblicato — ma tre fonti indipendenti lo riportano: un'ordinanza sindacale di Ragusa ne cita l'articolo nel merito, e le ordinanze di sicurezza balneare delle Capitanerie di Porto Empedocle e di Terrasini allegano il cartello che il decreto impone, dove il pittogramma di un cane e un gatto è barrato con la stessa eccezione.

Le due norme non si sono mai incontrate: la legge è del 2022 e riserva il divieto a un atto del sindaco, il decreto è del 2007 e vieta per difetto. Ci sono anche due indizi che ne limitano la portata — l'obbligo del cartello è posto ai concessionari, dentro la concessione, non ai Comuni per le spiagge libere; e l'ordinanza della Capitaneria di Siracusa, che pure richiama quel decreto, non ne allega il cartello e sui cani tace del tutto. Ma sono indizi. Quale delle due prevalga non lo decidiamo noi: ogni scheda riporta l'atto che ha letto, con la sua data, e dice quando le due si contraddicono.

Un'avvertenza sulle guide: la legge regionale del 2000 sugli animali è abrogata dall'articolo 36 di quella del 2022, e la si trova ancora citata come vigente dentro regolamenti comunali recenti. La legge di stabilità del 2023 ha poi modificato la 15/2022 in tre punti, e l'articolo 27 non è fra questi.

Che cosa cambia da un comune all'altro

Meno di quanto ci si aspetti, e per una ragione: quasi nessun sindaco ha esercitato il potere che la legge gli dà. Questi numeri escono dagli atti, non da un'impressione.

La tabella

Un comune per riga. Dove la riga dice che si può senza nominare un tratto, la fonte è la legge regionale: significa che il Comune non ha adottato nessuna restrizione, non che abbia aperto una spiaggia.

Un comune per riga, da nord a sud: dove si può stare, che cosa dice l'atto, a quali condizioni, e quale documento abbiamo letto.
ComuneDove si può stareChe cosa dice l'attoCondizioniL'atto, e quando l'abbiamo letto
MessinaME · 1 scheda
  • La sitemap.xml del sito istituzionale del Comune di Messina, 6.530 indirizzi, è stata scaricata il 24 agosto 2026 e filtrata in locale per «cani», «spiagg», «balnear», «arenil», «animal», «ordinanz» e «regolament».
    Il testo intero, e gli orari

    La sitemap.xml del sito istituzionale del Comune di Messina, 6.530 indirizzi, è stata scaricata il 24 agosto 2026 e filtrata in locale per «cani», «spiagg», «balnear», «arenil», «animal», «ordinanz» e «regolament». Nessun indirizzo riguarda l'accesso dei cani all'arenile. Escono invece: le ordinanze annuali di divieto di balneazione (provvedimenti sanitari), il divieto di falò e bivacchi sulle spiagge per il Ferragosto, l'ordinanza n. 98 su randagismo e alimentazione di cani e gatti randagi, la spiaggia attrezzata del Ringo, il masterplan delle vie di accesso alla spiaggia da Torre Faro a Mortelle e l'accordo fra il Comune e l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per la gestione della spiaggia del Ringo. Il motore di ricerca interno del sito, che ha anche un filtro «Albo Pretorio e Storico atti», rende i risultati solo lato browser e a riga di comando restituisce una pagina vuota anche per parole comuni come «acqua» o «ordinanza».

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

Villafranca TirrenaME · 1 scheda
  • L'albo pretorio del Comune è stato interrogato il 24 agosto 2026.
    Il testo intero, e gli orari

    L'albo pretorio del Comune è stato interrogato il 24 agosto 2026. La «Bacheca» è stata cercata per oggetto con le parole «cani», «spiagg» e «animali», e il filtro è stato controllato con una parola inesistente («zzqq»), che restituisce «Spiacente! Non è stato trovato nessun atto che soddisfi i parametri di ricerca inseriti»: il filtro funziona. Nessun atto sull'accesso dei cani alla spiaggia. L'unico atto che esce su «spiagg» è l'ordinanza di prevenzione dei falò sulle spiagge per il Ferragosto 2026. 🔴 L'«Archivio storico» dell'albo non ha un campo di ricerca per oggetto — si filtra solo per tipologia, soggetto emittente, numero, protocollo e date — e quindi non è stato possibile cercarvi a testo libero.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

RomettaME · 1 scheda
  • L'albo pretorio del Comune di Rometta è stato aperto il 24 agosto 2026 e non è risultato consultabile da una richiesta automatica: la pagina «Documenti albo pretorio» costruisce l'elenco nel browser a partire da un modello JavaScript e nella risposta del server resta il segnaposto non risolto «{{:baseUrl}}/documenti/», senza alcun atto.
    Il testo intero, e gli orari

    L'albo pretorio del Comune di Rometta è stato aperto il 24 agosto 2026 e non è risultato consultabile da una richiesta automatica: la pagina «Documenti albo pretorio» costruisce l'elenco nel browser a partire da un modello JavaScript e nella risposta del server resta il segnaposto non risolto «{{:baseUrl}}/documenti/», senza alcun atto. La sitemap.xml del sito istituzionale contiene un solo indirizzo pertinente, la categoria tematica «Animale domestico». Il portale della trasparenza del fornitore, servizipubblicaamministrazione.it, non espone un albo interrogabile per oggetto. Nessuna ricerca è stata quindi possibile: non sappiamo se il Comune abbia adottato un atto sull'accesso dei cani alle spiagge.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

SaponaraME · 1 scheda
  • L'albo pretorio di Saponara (servizipa.cloud) è stato interrogato il 24 agosto 2026 nelle sezioni Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali per «cani», «spiagg» e «animali», con controllo del filtro su una parola inesistente («zzqq»), che restituisce zero risultati.
    Il testo intero, e gli orari

    L'albo pretorio di Saponara (servizipa.cloud) è stato interrogato il 24 agosto 2026 nelle sezioni Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali per «cani», «spiagg» e «animali», con controllo del filtro su una parola inesistente («zzqq»), che restituisce zero risultati. Le ordinanze che escono su «spiagg» sono quattro e riguardano tutte la prevenzione dei falò e dei tendaggi sulla spiaggia (2019, 2020, 2021, 2022), non gli animali. Nessun atto del Comune disciplina l'accesso dei cani alle spiagge.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

SpadaforaME · 1 scheda
  • L'articolo 27 comma 1 della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 e' stato letto sul testo pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana e dispone: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, e' consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori.
    Il testo intero, e gli orari

    L'articolo 27 comma 1 della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 e' stato letto sul testo pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana e dispone: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, e' consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Il comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone la raccolta delle deiezioni. L'articolo 36 abroga la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

  • Vale dal 1 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
    VeneticoME · 2 schede
    • L'articolo 27 comma 1 della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 è stato letto sul testo pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana e dispone che «ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori.
      Il testo intero, e gli orari

      L'articolo 27 comma 1 della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 è stato letto sul testo pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana e dispone che «ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». La legge è successiva all'ordinanza di Venetico e ne ribalta il presupposto: nel 2019 il divieto generalizzato con un'area di deroga era la regola, dal 2022 la regola è il permesso e il divieto è l'eccezione, che deve essere autorizzata dal sindaco e portata a conoscenza con un cartello datato e numerato.

    • L'albo pretorio del Comune di Venetico (Halley, modulo MC, all'indirizzo trasparenza.comune.venetico.me.it) è stato interrogato il 24 agosto 2026 con il parametro sto=1, che include gli atti a pubblicazione scaduta, per le parole «cani», «animali», «spiagg» e «balnear».
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio del Comune di Venetico (Halley, modulo MC, all'indirizzo trasparenza.comune.venetico.me.it) è stato interrogato il 24 agosto 2026 con il parametro sto=1, che include gli atti a pubblicazione scaduta, per le parole «cani», «animali», «spiagg» e «balnear». La ricerca per «animali» restituisce cinque atti e l'ordinanza del 2019 è l'unico che riguardi l'accesso alla spiaggia; la ricerca per «spiagg» restituisce dieci pagine di risultati ordinati per data decrescente, e i più recenti (2025 e 2026) riguardano interventi di messa in sicurezza dell'arenile dopo le mareggiate, non l'accesso degli animali. Nessun atto successivo al 2019 modifica, conferma o revoca l'ordinanza n. 23.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate vengono dall'ordinanza del Sindaco di Venetico n. 23 del 21 giugno 2019, letta per intero con OCR, e valgono nell'area dedicata. L'atto non pone limiti di taglia né di peso e non fissa orari di accesso. Obblighi (punti 9-21): guinzaglio sempre, di lunghezza non superiore a 1,50 metri; museruola o altro strumento contenitivo sempre con sé, da applicare solo in caso di pericolo, e una volta applicata l'animale va allontanato dalla spiaggia nel minor tempo possibile per non limitarne la respirazione; strumenti per la raccolta igienica delle deiezioni (paletta, sacchetto) e rimozione immediata con conferimento nei cestini, mentre le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare; dove non c'è acqua corrente, obbligo di portare attrezzatura e contenitori per l'idratazione dell'animale; obbligo di garantirgli riparo all'ombra, con uso dell'ombrellone o di altro riparo prescritto dalle ore 10 alle ore 18, e obbligo di allontanarlo in caso di evidente sofferenza per il caldo; obbligo di evitare latrati prolungati o comportamenti eccessivamente vivaci o pericolosi, pena l'allontanamento; divieto di lasciare gli animali liberi di vagare; divieto di correre o giocare con palle o racchette dentro l'area dedicata, per non agitare gli animali; divieto di accesso ai bagni e alle docce pubbliche. Requisiti sanitari: i cani possono accedere solo se iscritti all'anagrafe canina nazionale o a quella del paese d'origine, documentabile immediatamente su richiesta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; devono essere in regola con le profilassi vaccinali (cimurro, leptospirosi, parvovirosi) e antiparassitarie, e ogni cane deve essere sottoposto a trattamento antiparassitario preventivo oppure portare un collare antipulci efficace; per i cani provenienti dall'estero è obbligatoria anche la vaccinazione antirabbica. Esclusioni: è vietato l'accesso agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Deroga: i pazienti in pet therapy con limitate capacità motorie, risultante da certificato medico, possono accedere alla spiaggia libera con l'animale al seguito anche fuori dalle aree dedicate, per posizionarsi in prossimità dei percorsi accessibili.

    TorregrottaME · 1 scheda
    • L'albo pretorio del Comune e' stato interrogato il 24 agosto 2026 con il parametro sto=1, che include anche gli atti la cui pubblicazione e' gia' scaduta — cioe' proprio la finestra in cui stanno le ordinanze stagionali — per le parole «cani», «spiagg», «balnear», «animali» e «arenil».
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio del Comune e' stato interrogato il 24 agosto 2026 con il parametro sto=1, che include anche gli atti la cui pubblicazione e' gia' scaduta — cioe' proprio la finestra in cui stanno le ordinanze stagionali — per le parole «cani», «spiagg», «balnear», «animali» e «arenil». Nessun atto del Comune disciplina l'accesso dei cani alle spiagge. Le ordinanze sindacali che escono sulla stagione balneare riguardano la pulizia dell'arenile e il divieto di falo' sulla spiaggia del Lungomare.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

    Monforte San GiorgioME · 1 scheda
    • L'albo pretorio del Comune sulla piattaforma Hypersic è stato aperto il 24 agosto 2026.
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio del Comune sulla piattaforma Hypersic è stato aperto il 24 agosto 2026. L'elenco degli atti in pubblicazione corrente è leggibile e contiene cinquantaquattro righe di delibere di giunta, determine e atti di liquidazione dell'agosto 2026: nessuna riguarda gli animali o la spiaggia. 🔴 La ricerca per oggetto è un postback ASP.NET con VIEWSTATE ed EVENTVALIDATION: la richiesta automatica, costruita con tutti i campi nascosti della pagina e con il campo oggetto valorizzato, restituisce una risposta vuota di duecentotrentasei byte. L'archivio storico dell'albo non è stato quindi interrogabile.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

    San Pier NicetoME · 1 scheda
    • L'albo pretorio del Comune e' stato interrogato il 24 agosto 2026 con sto=1 per «cani», «spiagg», «balnear», «animali» e «arenil».
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio del Comune e' stato interrogato il 24 agosto 2026 con sto=1 per «cani», «spiagg», «balnear», «animali» e «arenil». Le uniche ordinanze sindacali sulla stagione balneare sono i divieti di balneazione per ragioni sanitarie, dal 2022 al 2026. Nessun atto del Comune disciplina l'accesso dei cani alle spiagge.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

    Pace del MelaME · 1 scheda
    • L'albo pretorio del Comune è stato interrogato il 24 agosto 2026 con il parametro sto=1, che include anche gli atti la cui pubblicazione è già scaduta — cioè proprio la finestra in cui stanno le ordinanze stagionali — per le parole «cani», «animali», «spiagg», «balnear», «arenil», «guinzagl», «tutela animali» e «battigia».
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio del Comune è stato interrogato il 24 agosto 2026 con il parametro sto=1, che include anche gli atti la cui pubblicazione è già scaduta — cioè proprio la finestra in cui stanno le ordinanze stagionali — per le parole «cani», «animali», «spiagg», «balnear», «arenil», «guinzagl», «tutela animali» e «battigia». Il filtro è stato controllato interrogandolo anche a parola vuota, e funziona: parole diverse danno risultati diversi e pertinenti. Nessun atto del Comune disciplina l'accesso dei cani alle spiagge.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

    San Filippo del MelaME · 1 scheda
    • L'albo pretorio del Comune e' stato interrogato il 24 agosto 2026 con sto=1 per «cani», «spiagg», «balnear», «animali» e «arenil».
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio del Comune e' stato interrogato il 24 agosto 2026 con sto=1 per «cani», «spiagg», «balnear», «animali» e «arenil». Le uniche ordinanze sulla stagione balneare sono i divieti di balneazione per ragioni sanitarie, dal 2022 al 2026. Nessun atto del Comune disciplina l'accesso dei cani alle spiagge.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

    MilazzoME · 1 scheda
    • Il D.D.G. n. 476 del 1° giugno 2007 dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente non è stato reperito.
      Il testo intero, e gli orari

      Il D.D.G. n. 476 del 1° giugno 2007 dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente non è stato reperito. Lo conosciamo solo attraverso due atti che lo citano: l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Milazzo, che ne indica autorità emanante, numero, data e oggetto — «le norme di utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari» — e aggiunge che il D.D.G. n. 707/2010 ne estende l'applicazione «indistintamente a tutto il pubblico demanio marittimo della Regione Siciliana»; e l'ordinanza sindacale n. 53 dell'8 agosto 2022 del Comune di Brolo, che lo richiama nei «visti» come «D.D.G. dell'assessorato Territorio ed Ambiente n. 476 del 01/06/2007». Nessuno dei due ne riporta gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Non sappiamo che cosa il decreto disponga sugli animali.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

    Barcellona Pozzo di GottoME · 1 scheda
    • L'albo pretorio del Comune è stato interrogato il 24 agosto 2026 con il parametro sto=1 per le parole «cani», «spiagg», «balnear», «animali», «arenil», «guinzagl», «tutela animali», «battigia» e «demanial»: su tutte la risposta è «Nessuna pubblicazione estratta».
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio del Comune è stato interrogato il 24 agosto 2026 con il parametro sto=1 per le parole «cani», «spiagg», «balnear», «animali», «arenil», «guinzagl», «tutela animali», «battigia» e «demanial»: su tutte la risposta è «Nessuna pubblicazione estratta». Il filtro è stato controllato a parola vuota (restituisce righe), su «ordinanza» e «determina» (restituiscono risultati diversi e pertinenti) e su una parola inesistente, «zzqq» (nessun risultato): il filtro discrimina. Nessun atto del Comune disciplina l'accesso dei cani alle spiagge. 🔴 Riserva: l'archivio esposto appare parziale — a parole generiche escono soprattutto atti della Commissione straordinaria di liquidazione e la ricerca per «ordinanza» non risale oltre il 2025.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

    Terme VigliatoreME · 1 scheda
    • L'albo pretorio di Terme Vigliatore (servizipa.cloud) è stato interrogato il 24 agosto 2026 nelle sezioni Ordinanze Sindacali, Ordinanze Dirigenziali e Regolamenti Comunali per «cani», «spiagg» e «animali».
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio di Terme Vigliatore (servizipa.cloud) è stato interrogato il 24 agosto 2026 nelle sezioni Ordinanze Sindacali, Ordinanze Dirigenziali e Regolamenti Comunali per «cani», «spiagg» e «animali». Il filtro è stato controllato con una parola inesistente, «zzqq», e restituisce zero risultati. Nessuna ordinanza disciplina l'accesso dei cani alla spiaggia: quelle che escono su «spiagg» riguardano la rimozione di attrezzature abusivamente lasciate sull'arenile, lo sgombero di imbarcazioni, le carcasse di tartarughe spiaggiate e il divieto di transito di cavalli e animali da soma e da sella.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

    FurnariME · 1 scheda
    • Il 24 agosto 2026 l'unico archivio di atti del Comune di Furnari raggiungibile è risultato la banca dati VenereWeb del fornitore servizipubblicaamministrazione.it, che copre le sole delibere e determine dell'anno in corso — il menu degli anni offre unicamente il 2026 — e non comprende le ordinanze sindacali.
      Il testo intero, e gli orari

      Il 24 agosto 2026 l'unico archivio di atti del Comune di Furnari raggiungibile è risultato la banca dati VenereWeb del fornitore servizipubblicaamministrazione.it, che copre le sole delibere e determine dell'anno in corso — il menu degli anni offre unicamente il 2026 — e non comprende le ordinanze sindacali. La ricerca per oggetto (campo SelOggetto) funziona e su «cani» risponde «Totale Delibere trovate: 0», ma quello zero riguarda solo le delibere del 2026. L'accesso diretto alla banca dati è negato con «ACCESSO NON AUTORIZZATO!» in assenza di un Referer proveniente dal sito del Comune. Il sito istituzionale non pubblica una sitemap.xml e non espone un albo pretorio consultabile. Non è stato quindi possibile stabilire se il Comune abbia adottato un'ordinanza sull'accesso dei cani alla spiaggia.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

    FalconeME · 1 scheda
    • L'albo pretorio del Comune di Falcone (servizipa.cloud) è stato interrogato il 24 agosto 2026.
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio del Comune di Falcone (servizipa.cloud) è stato interrogato il 24 agosto 2026. Il filtro per oggetto funziona: a filtro vuoto restituisce quaranta righe, su «spiagg» una sola (una determina dell'Area Tecnica del 20 agosto 2026), su «cani» e su una parola inesistente («zzqq») nessuna. 🔴 L'archivio esposto comprende però soltanto i quaranta atti in pubblicazione corrente: non esiste un archivio storico consultabile, e l'interrogazione per registro (sez=ord, ordinanze sindacali), che sulla stessa piattaforma funziona per altri Comuni, per Falcone non restituisce nulla. Non è stato quindi possibile verificare se il Comune abbia adottato in passato un'ordinanza sull'accesso dei cani alla spiaggia.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

    OliveriME · 1 scheda
    • Il 24 agosto 2026 nessuno dei due albi pretori indicati dal sito istituzionale del Comune di Oliveri è risultato consultabile.
      Il testo intero, e gli orari

      Il 24 agosto 2026 nessuno dei due albi pretori indicati dal sito istituzionale del Comune di Oliveri è risultato consultabile. L'albo sulla piattaforma servizipa.cloud risponde con codice 200 ma restituisce una pagina di 9.422 byte che non contiene alcun atto, e la stessa risposta si ottiene interrogandolo a filtro vuoto: la fonte è vuota, non è il filtro a non funzionare. L'albo sulla piattaforma Hypersic reindirizza a una pagina di errore (errore.aspx). Nessuna ricerca per oggetto è stata quindi possibile.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

    PattiME · 1 scheda
    • L'albo pretorio del Comune è stato interrogato il 24 agosto 2026 con il parametro sto=1, che include anche gli atti la cui pubblicazione è già scaduta — cioè proprio la finestra in cui stanno le ordinanze stagionali — per le parole «cani», «animali», «spiagg», «balnear», «arenil», «guinzagl», «tutela animali» e «battigia».
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio del Comune è stato interrogato il 24 agosto 2026 con il parametro sto=1, che include anche gli atti la cui pubblicazione è già scaduta — cioè proprio la finestra in cui stanno le ordinanze stagionali — per le parole «cani», «animali», «spiagg», «balnear», «arenil», «guinzagl», «tutela animali» e «battigia». Il filtro è stato controllato interrogandolo anche a parola vuota, e funziona: parole diverse danno risultati diversi e pertinenti. Nessun atto del Comune disciplina l'accesso dei cani alle spiagge.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

    Gioiosa MareaME · 1 scheda
    • L'albo pretorio del Comune è stato interrogato il 24 agosto 2026 con il parametro sto=1 per «cani», «animali», «spiagg», «balnear», «arenil», «guinzagl», «tutela animali», «battigia», «demanial», «spiagge libere», «fruizione», «uso dell», «sicurezza balneare» e «capitaneria».
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio del Comune è stato interrogato il 24 agosto 2026 con il parametro sto=1 per «cani», «animali», «spiagg», «balnear», «arenil», «guinzagl», «tutela animali», «battigia», «demanial», «spiagge libere», «fruizione», «uso dell», «sicurezza balneare» e «capitaneria». Il filtro funziona e restituisce risultati diversi per parole diverse. L'unico atto del Comune che riguardi l'uso dell'arenile è l'ordinanza sindacale n. 10 del 2014, il cui testo non è scaricabile. Nessun altro atto disciplina l'accesso dei cani alla spiaggia.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono dalla legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune non ha deliberato. L'articolo 27 comma 1 consente ai cani, accompagnati dal detentore, l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e prescrive che «i cani sono condotti al guinzaglio». L'articolo 27 comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone a chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di essere munito di appositi dispositivi e di raccogliere le deiezioni. La legge non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa orari. ⚠️ Attenzione: la stessa norma stabilisce che «ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento»: sulla spiaggia il cartello e' la fonte che vince, e se c'e' un cartello con data e numero di ordinanza vale quello. Dove il tratto sia in concessione a uno stabilimento, l'articolo 27 rinvia al regolamento del gestore.

    BroloME · 2 schede
    • L'articolo 27 comma 1 della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 e' stato letto sul testo pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana e dispone: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, e' consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori.
      Il testo intero, e gli orari

      L'articolo 27 comma 1 della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 e' stato letto sul testo pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana e dispone: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, e' consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto e' autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Il comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. L'articolo 22 comma 1 impone la raccolta delle deiezioni. L'articolo 36 abroga la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

    • Il D.D.G. n. 476 del 1° giugno 2007 dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente è citato nei «visti» dell'ordinanza di Brolo n. 53/2022 nella forma «VISTO il D.D.G. dell'assessorato Territorio ed Ambiente n. 476 del 01/06/2007», senza indicazione del contenuto né degli estremi di pubblicazione.
      Il testo intero, e gli orari

      Il D.D.G. n. 476 del 1° giugno 2007 dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente è citato nei «visti» dell'ordinanza di Brolo n. 53/2022 nella forma «VISTO il D.D.G. dell'assessorato Territorio ed Ambiente n. 476 del 01/06/2007», senza indicazione del contenuto né degli estremi di pubblicazione. Lo stesso decreto è richiamato, con la descrizione del contenuto, nell'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Milazzo, che lo qualifica come «recante le norme di utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari» e aggiunge che il D.D.G. n. 707/2010 «ne estende l'applicazione indistintamente a tutto il pubblico demanio marittimo della Regione Siciliana». 🔴 Il testo del decreto non è stato reperito: non sappiamo se e che cosa disponga sugli animali.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Le condizioni vengono dall'ordinanza del Sindaco di Brolo n. 53 dell'8 agosto 2022, riletta per intero con OCR. L'atto NON detta condizioni specifiche per i cani negli spazi alla foce del Torrente Sant'Angelo: si limita a escluderli dal divieto del punto 9. Non pone limiti di taglia né di peso, non fissa orari per i cani, non prescrive espressamente il guinzaglio. ⚠️ Il guinzaglio resta comunque obbligatorio per effetto della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, articolo 27 comma 1, che prescrive «i cani sono condotti al guinzaglio», e la raccolta delle deiezioni per effetto dell'articolo 22 comma 1 della stessa legge. Valgono inoltre, su tutto il litorale e per tutti, gli altri divieti dell'ordinanza: non lasciare ombrelloni, sedie a sdraio e attrezzature incustodite e non utilizzate né di giorno né di notte; non occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli o mezzi nautici la fascia di cinque metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, neppure davanti ai lidi in concessione; non installare tende, campeggiare, bivaccare, pernottare o accendere falò a nessuna ora; non transitare né sostare con veicoli; non gettare rifiuti in mare o sulla spiaggia; non usare shampoo, balsami, bagnoschiuma o altri detergenti; non lasciare aperte le docce dopo l'uso; non pescare con attrezzi muniti di amo entro 200 metri dalla battigia fra le 9,00 e le 20,00; non fare giochi che possano recare danno o molestia, come palloni, tamburelli e frisbee. La violazione del punto sui cani è punita con sanzione amministrativa da 25 a 150 euro.

    Capo d'OrlandoME · 1 scheda
    • L'articolo 27 comma 1 della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 è stato letto sul testo pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana: consente ai cani accompagnati dal detentore l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge», prescrive il guinzaglio e stabilisce che «ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento».
      Il testo intero, e gli orari

      L'articolo 27 comma 1 della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 è stato letto sul testo pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana: consente ai cani accompagnati dal detentore l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico «compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge», prescrive il guinzaglio e stabilisce che «ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». La legge è di due anni successiva all'ordinanza di Capo d'Orlando: la restrizione oraria resta nella competenza che la legge riconosce al sindaco, ma va segnalata con il cartello.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Le condizioni vengono dall'ordinanza sindacale n. 98 dell'11 agosto 2020, letta per intero. ⚠️ L'ORARIO È IL PUNTO CHE CAMBIA TUTTO: l'accesso in spiaggia è consentito soltanto dalle ore 8,00 alle ore 10,00. Fuori da quella finestra l'ordinanza non lo consente. L'atto non pone limiti di taglia né di peso e non distingue fra spiagge. Obblighi: nelle aree pubbliche e aperte al pubblico i cani devono essere portati al guinzaglio e muniti di museruola; i proprietari o chi li accompagna devono rimuovere le deiezioni ed essere in possesso di mezzi idonei alla raccolta, con sanzione amministrativa da 100 a 500 euro sia per chi non rimuove sia per chi ne risulta sprovvisto al controllo del personale di vigilanza. Divieto di accesso ai negozi di generi alimentari e similari. ⚠️ Sull'obbligo di museruola l'ordinanza comunale del 2020 è più severa della legge regionale siciliana 15/2022, che all'articolo 27 comma 1 prescrive il solo guinzaglio: le due fonti non coincidono e l'atto comunale è il più vecchio dei due.

    Sant'Agata di MilitelloME · 1 scheda
    • Scaricato in CSV il registro annuale delle ordinanze per gli anni dal 2016 al 2026 e letto per intero fuori linea. 2016-2018: registro vuoto (solo intestazione). 2019-2026: registro alimentato, ordinanze del Sindaco e delle Aree.
      Il testo intero, e gli orari

      Scaricato in CSV il registro annuale delle ordinanze per gli anni dal 2016 al 2026 e letto per intero fuori linea. 2016-2018: registro vuoto (solo intestazione). 2019-2026: registro alimentato, ordinanze del Sindaco e delle Aree. Nessun oggetto riguarda l'accesso dei cani alle spiagge. Gli atti in materia di mare sono le ordinanze annuali di divieto di balneazione per acque non idonee (recepimento del D.D.G. dell'Assessorato regionale della Salute) e due sgomberi coatti di aree demaniali marittime del marzo 2022. Gli atti in materia di animali riguardano il sequestro di animali infetti (n. 30 del 25/05/2021) e la privazione del possesso di sei cani a un privato (n. 65 del 18/07/2023).

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    AcquedolciME · 1 scheda
    • Interrogata la ricerca a testo pieno del portale trasparenza del Comune di Acquedolci.
      Il testo intero, e gli orari

      Interrogata la ricerca a testo pieno del portale trasparenza del Comune di Acquedolci. Taratura: «zzqqxx» e «arenile» danno «nessun risultato»; «ordinanza» ne dà 107, «cani» 10, «spiaggia» 11, «demaniale» 10, «balneare» 1, «animali» 1. Nessun atto sull'accesso dei cani alle spiagge. Su cani: delibera di Giunta n. 64 del 25/03/2025 e determine dell'Area Vigilanza e dell'Area Territorio per la custodia e il mantenimento di un cane randagio presso la struttura «Arca di Noè» e di due cani di proprietà comunale, per gli anni 2024, 2025 e 2026. Su animali: conferimento dell'incarico gratuito di esperto del Sindaco in materia di politiche per la tutela degli animali. Su balneare: unica occorrenza, l'ordinanza sindacale n. 32 del 20/05/2026 «Stagione Balneare 2026 - Divieto di Balneazione». Su spiaggia: lavori di messa in sicurezza e di pulitura e livellamento del tratto di spiaggia in contrada Barranca Mare, delibera di Giunta n. 136 del 04/07/2024 di approvazione dello studio di fattibilità, determina sindacale n. 39 del 16/12/2024 di nomina del RUP, e due interrogazioni consiliari. Su demaniale: determina sindacale n. 19 del 27/05/2025 e n. 11 del 13/05/2026 di autorizzazione demaniale temporanea dell'area di contrada Buffone per la manifestazione «Estate Acquedolcese», e le ordinanze dell'Area Edilizia n. 49, 50, 51, 53, 54, 55 e 56 del 2025 di demolizione di manufatti abusivi in località Buffone.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    CaroniaME · 1 scheda
    • Albo pretorio: la pagina senza parametri risponde 200 e mostra le prime dieci pubblicazioni in corso; ogni richiesta con un parametro - ricerca per oggetto in POST multipart, in POST urlencoded, in GET, e la sola paginazione - risponde HTTP 400 «Bad request» da un filtro applicativo posto davanti all'applicazione.
      Il testo intero, e gli orari

      Albo pretorio: la pagina senza parametri risponde 200 e mostra le prime dieci pubblicazioni in corso; ogni richiesta con un parametro - ricerca per oggetto in POST multipart, in POST urlencoded, in GET, e la sola paginazione - risponde HTTP 400 «Bad request» da un filtro applicativo posto davanti all'applicazione. Non è stato possibile interrogare l'archivio né tarare un filtro, quindi non si può affermare che il Comune non abbia deliberato. Sito istituzionale: scaricato l'indice delle sitemap (All in One SEO) e tutte le sotto-sitemap, 613 URL complessivi; nessuno contiene le parole cani, animali, spiagg, balnear, arenil, demanial, litoral o battigia. L'elenco dei regolamenti comunali pubblicati non comprende un regolamento sugli animali. La pagina di argomento «Animale domestico» non elenca atti sull'accesso alle spiagge.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    Santo Stefano di CamastraME · 1 scheda
    • Il PDF del regolamento è una scansione priva di testo (prodotta nel giugno 2013 con software I.R.I.S.) ed è stato letto convertendo le pagine in immagini e passandole a OCR in lingua italiana.
      Il testo intero, e gli orari

      Il PDF del regolamento è una scansione priva di testo (prodotta nel giugno 2013 con software I.R.I.S.) ed è stato letto convertendo le pagine in immagini e passandole a OCR in lingua italiana. Art. 1: il Comune ha realizzato un'area di sgambatura cani all'interno della particella 1028 del foglio 2, dove gli animali possono essere lasciati liberi di muoversi sotto il controllo e la responsabilità dei conduttori. L'accesso è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale e resi noti con apposita segnaletica. È vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, a quelli affetti da patologie contagiose e a quelli già inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009. Obbligo di portare con sé l'attrezzatura per la rimozione delle deiezioni e il documento di iscrizione all'anagrafe canina, da esibire su richiesta dell'autorità. Il testo non contiene le parole spiaggia, arenile, litorale, balneare o mare: non disciplina l'accesso alle spiagge.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    TusaME · 1 scheda
    • Scaricato e letto per intero il PDF dell'ordinanza sindacale n. 13 del 27/07/2026 del Comune di Tusa.
      Il testo intero, e gli orari

      Scaricato e letto per intero il PDF dell'ordinanza sindacale n. 13 del 27/07/2026 del Comune di Tusa. Art. 1: la zona di mare entro 200 metri dalla battigia è destinata esclusivamente alla balneazione. Art. 2 «Condizioni generali di utilizzo delle aree demaniali marittime»: dodici divieti - alare e varare unità da diporto; lasciare unità in sosta; lasciare incustoditi sulle spiagge libere ombrelloni, sdraio, tende e attrezzature; occupare con attrezzature o mezzi nautici la fascia di cinque metri dalla battigia destinata al libero transito e alla sicurezza della balneazione; mangiare, campeggiare e accendere fuochi; transitare o sostare con qualsiasi veicolo salvo mezzi di pulizia, soccorso e ausili per persone con disabilità; praticare giochi o sport se ne può derivare danno o molestia; tenere alto il volume degli apparecchi sonori; esercitare attività o organizzare manifestazioni senza autorizzazione; consumare bevande in contenitori di vetro sulle aree demaniali, spiagge e arenili compresi; gettare rifiuti fuori dai contenitori; distendere o tinteggiare reti; introdurre e usare bombole di gas; installare gazebo. «Tutti i divieti di cui alla presente ordinanza sindacale restano in vigore tutto l'anno». Art. 3: obblighi dei concessionari di stabilimenti balneari e spiagge attrezzate. Art. 4: sanzioni ex artt. 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e art. 650 c.p. Art. 5: entrata in vigore immediata, abrogazione e sostituzione delle precedenti ordinanze. NESSUNA menzione di cani, animali, guinzaglio o deiezioni in tutto il documento. Fra i presupposti l'ordinanza richiama espressamente il D.D.G. n. 476 del 1º giugno 2007 «Disciplina delle attività delle strutture balneari» dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, senza però riprodurne il divieto di animali nella parte dispositiva.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    PollinaPA · 1 scheda
    • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022.
      Il testo intero, e gli orari

      Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Comma 3: negli spazi loro destinati i cani possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola. L'art. 36 abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che molti regolamenti comunali citano ancora come vigente.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    CefalùPA · 1 scheda
    • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022.
      Il testo intero, e gli orari

      Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Comma 3: negli spazi loro destinati i cani possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola. L'art. 36 abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che molti regolamenti comunali citano ancora come vigente.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    LascariPA · 1 scheda
    • Albo pretorio Halley modulo MC interrogato con il parametro sto=1 e con le parole cani, spiagg, balnear, ordinanza e con filtro vuoto: risponde sempre «L'Albo Pretorio Storico non e' abilitato».
      Il testo intero, e gli orari

      Albo pretorio Halley modulo MC interrogato con il parametro sto=1 e con le parole cani, spiagg, balnear, ordinanza e con filtro vuoto: risponde sempre «L'Albo Pretorio Storico non e' abilitato». L'archivio storico non è consultabile, quindi non è possibile escludere l'esistenza di un'ordinanza sindacale sull'uso della spiaggia: esito «non conclusivo». Ricerca documentale del sito istituzionale (Halley EG0, EGSCHTST17.HBL con MESSA=RICERCA): «Nessun elemento estratto» per zzqqxx, cani, spiagg e balnear. Scaricato l'elenco completo dei documenti pubblicati, 188 voci, che comprende tutti i regolamenti comunali (protezione civile, canone pubblicitario, aree mercatali, cimitero, TARI, IMU, contabilità, videosorveglianza, democrazia partecipata, trasporto scolastico e altri): NON esiste un regolamento sugli animali né un regolamento di polizia urbana. Fra le categorie documentali del sito è invece presente quella dedicata al «Piano di utilizzo del demanio marittimo (P.U.D.M.)».

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    Campofelice di RoccellaPA · 1 scheda
    • Interrogato l'albo pretorio Halley modulo MC con il parametro sto=1, che include gli atti a pubblicazione scaduta.
      Il testo intero, e gli orari

      Interrogato l'albo pretorio Halley modulo MC con il parametro sto=1, che include gli atti a pubblicazione scaduta. Senza il parametro multiente=campofelice il filtro per oggetto è ignorato e la risposta è sempre identica; con quel parametro il filtro opera: «zzqqxx», «guinzagl», «affezion» e «battigia» rispondono «Nessuna pubblicazione estratta», mentre «ordinanza» apre 156 pagine di risultati, «cane» 8, «estiva» 5, «spiagg» e «arenil» e «demanial» 3 ciascuna. L'archivio contiene atti dal 2011 al 2026. Nessun atto sull'accesso dei cani alle spiagge. Su cani e cane: ordinanze sindacali di affidamento in custodia di cani e cuccioli all'Associazione Volontari «A.G.A.D.A.» di Trabia, impegni di spesa per prelevamento, ricovero e mantenimento di cani e cuccioli abbandonati, rimozione di una carcassa di cane rinvenuta sulla spiaggia del Lungomare del Mediterraneo (ordinanza sindacale n. 39 del 26/04/2016). Su arenil: le ordinanze sindacali annuali per la notte di Ferragosto (2023, 2024, 2025, 2026) di divieto di detenzione di legna, bottiglie di vetro, superalcolici e materiali da campeggio sull'arenile, e l'ordinanza di interdizione al transito del Lungomare del Mediterraneo per rinvenimento di un ordigno bellico. Su balnear e balneari: l'ordinanza n. 36 del 28/04/2011 di divieto di balneazione e limitazione dell'utilizzo della spiaggia per inconvenienti igienico-sanitari, gli atti di indirizzo per i parcheggi nella zona balneare, e la determinazione n. 65 del 19/09/2016 di «Fornitura segnaletica verticale per Ord. 13/2016 (Disciplina attivita' balneari)». L'ordinanza n. 13/2016 sulla disciplina delle attività balneari NON risulta pubblicata nell'albo e il suo testo non è stato letto. Nell'albo è pubblicata anche l'ordinanza n. 21/2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese sulla sicurezza della balneazione, atto di un'altra autorità, non letta. ⚠️ CONTROLLO ANTI-SOTTO-RIPORTO, fatto apposta perché il filtro di Halley MC altrove è risultato sotto-riportare: le ricerche su «cani», «cane», «spiagg», «arenil», «disciplina» e «attivit» sono state PAGINATE FINO IN FONDO e lette per intero - 163 righe su cani, 82 su cane, 32 su spiagg, 30 su arenil, 303 su disciplina, 450 su attivit, con risultati che vanno dal 2011 al 2026. Il filtro è stato inoltre controllato con parole prese dagli oggetti reali dell'elenco non filtrato (SIOPE, aspettativa, Convocazione, ferragosto, carcassa, randag) e le ha ritrovate tutte, in maiuscolo e minuscolo indifferentemente: non sotto-riporta. In nessuna di quelle 1.060 righe compare un atto che disciplini l'accesso dei cani alla spiaggia, e l'ordinanza n. 13/2016 «Disciplina attività balneari» resta citata ma non pubblicata. L'albo completo del Comune conta circa 2.880 pagine di elenco, e non è stato scaricato per intero: la copertura è quella delle parole cercate.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    Termini ImeresePA · 1 scheda
    • Individuata la griglia «Storico atti» (data-mainurl /web/trasparenza/papca-ap/-/papca/igrid/6128) e interrogata in POST conservando i campi nascosti.
      Il testo intero, e gli orari

      Individuata la griglia «Storico atti» (data-mainurl /web/trasparenza/papca-ap/-/papca/igrid/6128) e interrogata in POST conservando i campi nascosti. Taratura del filtro: zzqqxx, guinzagl, affezion e arenil tornano zero righe; ordinanz, cani, spiagg, balnear e demanial tornano insiemi diversi. Nessun atto sull'accesso dei cani alle spiagge. Su cani: solo il servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi di proprietà comunale (procedura aperta, aggiudicazione alla ditta Macaluso srl, liquidazioni 2026) e l'ambulatorio veterinario in uso congiunto col Comune di Collesano. Su spiagg: interventi di recupero e stabilizzazione della spiaggia in erosione, servizio di accompagnamento in spiaggia per persone con disabilità affidato all'associazione Travel Soccorso, nomina del RUP e avviso per il servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge libere comunali, interrogazione consiliare sulla mancata partecipazione al programma regionale D.D.G. n. 597 dell'8 aprile 2026 per la sicurezza e il presidio delle spiagge libere. Su balnear: chiusura e successiva revoca della chiusura di uno stabilimento balneare in contrada Ginestra per violazione dell'art. 64 comma 6. Su demanial: concessioni demaniali marittime prevalentemente portuali, istruite dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    TrabiaPA · 1 scheda
    • Scaricato e letto per intero l'avviso (PDF firmato, due pagine).
      Il testo intero, e gli orari

      Scaricato e letto per intero l'avviso (PDF firmato, due pagine). Comunica che gli elaborati del P.U.D.M. sono consultabili e che entro trenta giorni si possono presentare contributi via PEC. Non contiene prescrizioni sull'uso della spiaggia né sugli animali: è un atto di procedura. Il Piano vero e proprio non risulta ancora approvato dal Consiglio comunale alla data della verifica, e i suoi elaborati sono ospitati su un link Google Drive esterno che non è una fonte istituzionale citabile.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    Altavilla MiliciaPA · 1 scheda
    • Albo pretorio Hypersic (archivioalbopretorio.aspx?P=500): riprodotto il postback del form di ricerca con i campi nascosti valorizzati; il server risponde con la stessa pagina a qualunque parola, compresa «zzqqxx» e il filtro vuoto, senza rendere la griglia dei risultati.
      Il testo intero, e gli orari

      Albo pretorio Hypersic (archivioalbopretorio.aspx?P=500): riprodotto il postback del form di ricerca con i campi nascosti valorizzati; il server risponde con la stessa pagina a qualunque parola, compresa «zzqqxx» e il filtro vuoto, senza rendere la griglia dei risultati. Ricerca non eseguita: esito «non sono riuscito a cercare». Sito istituzionale Municipium, ricerca JSON /it/ajax tarata con «zzqqxx» che dà zero: cani, animal, spiagg, balnear, arenil, demanial non danno alcuna notizia né alcun atto; l'unico riscontro su «spiagg» è la pagina «Storia del Comune». Nessuna ordinanza balneare e nessun regolamento sugli animali pubblicati sul sito.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    CasteldacciaPA · 1 scheda
    • Albo pretorio Golem Software: la vista cronologica espone 62 pubblicazioni in corso, dieci per pagina.
      Il testo intero, e gli orari

      Albo pretorio Golem Software: la vista cronologica espone 62 pubblicazioni in corso, dieci per pagina. La «Ricerca avanzata» è stata interrogata riproducendo il postback ASP.NET con tutti i campi nascosti, in tre varianti (bottone come submit, __EVENTTARGET sul SearchButton, __EVENTTARGET sulla NavBar) e forzando la selezione della scheda dei risultati: la risposta è di lunghezza identica per «zzqqxx», «ordinanza» e «cani», e la griglia dei risultati non viene mai renderizzata. Ricerca non eseguita: esito «non sono riuscito a cercare». Il feed RSS dell'albo restituisce solo le venti pubblicazioni più recenti. Tentata anche la via URBI (servizionline.comune.casteldaccia.pa.it, DB_NAME=wt00039375) con POST multipart su ur1ME001.sto, Stepper_StepAttivo=2 e Archivio='S': la risposta è un megabyte e mezzo di JavaScript senza alcuna riga di atto. Sito istituzionale: scaricate tutte le ventisette sotto-sitemap, 523 URL complessivi; nessuno contiene cani, spiaggia, balneare, arenile, demaniale o litorale. L'unico regolamento pubblicato è quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; esiste una pagina di argomento «Animale domestico» che non elenca atti sull'accesso alle spiagge. La ricerca REST di WordPress restituisce zero a qualunque parola, compresa «ordinanza», e quindi non è tarabile.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    Santa FlaviaPA · 1 scheda
    • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022.
      Il testo intero, e gli orari

      Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Comma 3: negli spazi loro destinati i cani possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola. L'art. 36 abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che molti regolamenti comunali citano ancora come vigente.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    BagheriaPA · 1 scheda
    • Individuata la griglia «Storico atti» (data-mainurl /web/trasparenza/papca-sa/-/papca/igrid/39919), distinta dalla griglia dell'albo corrente, e interrogata in POST su eseguiOrdinamentoLista conservando i campi nascosti.
      Il testo intero, e gli orari

      Individuata la griglia «Storico atti» (data-mainurl /web/trasparenza/papca-sa/-/papca/igrid/39919), distinta dalla griglia dell'albo corrente, e interrogata in POST su eseguiOrdinamentoLista conservando i campi nascosti. Taratura: «zzqqxx» e «guinzagl» tornano zero righe; «ordinanz», «cani», «spiagg», «balnear», «demanial», «affezion» tornano insiemi diversi fra loro. Nessun atto sull'accesso dei cani alle spiagge. Su spiagg/arenil: pulizia dell'arenile di Aspra, interdizioni temporanee per il Torneo Beach Volley, ordinanza dirigenziale n. 29 del 18/05/2023 di interdizione al transito e sosta di persone e cose sulle spiagge di Aspra per pulizia meccanica, rimozione natanti dallo Scalo di Levante. Su balnear: ordinanze annuali di divieto di balneazione per le stagioni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, che recepiscono i D.D.G. dell'Assessorato regionale della Salute sulla classificazione dei tratti di mare (l'ultimo citato è il D.D.G. n. 388 del 23/03/2026) e non dispongono sugli animali. Su cani/affezion: cure veterinarie, custodia di animali recuperati, microchippatura, e un'ordinanza sindacale contingibile e urgente per la tutela del benessere degli animali d'affezione dalle elevate temperature, che non riguarda l'accesso alle spiagge.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    FicarazziPA · 1 scheda
    • Interrogato l'archivio degli Atti Decisionali per oggetto.
      Il testo intero, e gli orari

      Interrogato l'archivio degli Atti Decisionali per oggetto. Taratura: «zzqqxx» dà zero risultati, «ordinanza» ne dà 58 e «cani» 51 - filtro funzionante. Nessun atto sull'accesso dei cani alle spiagge. Su spiagg (2 atti): ordinanza sindacale n. 10 del 12/08/2026 di divieto di attendamenti, accensione di fuochi su spiaggia e uso di petardi e artifici pirotecnici per il Ferragosto 2026; ordinanza sindacale n. 3 del 01/02/2026 «Divieto di accesso, transito e sosta, tratto Reggia Trazzera e relativa spiaggia, ricadenti in questo Territorio Comunale zona Martinica-Crastonelli», il cui testo integrale non è stato letto. Su balnear (1 atto): ordinanza sindacale n. 4 dell'08/04/2025 «Divieto di Balneazione - Stagione Balneare anno 2025». Su animal e affezion: ordinanza sindacale n. 8 del 16/07/2026 sulla tutela del benessere degli animali d'affezione e la prevenzione dei rischi da elevate temperature estive, e l'ordinanza dirigenziale n. 15 del 19/01/2026 di acquisizione in proprietà comunale di un cavallo. Zero risultati per arenil, demanial, guinzagl, battigia e litoral. Verificata inoltre la sitemap del portale istituzionale (922 URL): nessun riferimento a cani o spiagge.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

    PalermoPA · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    Isola delle FemminePA · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    CapaciPA · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    CariniPA · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    CinisiPA · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    TerrasiniPA · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    TrappetoPA · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    BalestratePA · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    Castellammare del GolfoTP · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    San Vito Lo CapoTP · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    CustonaciTP · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    ValdericeTP · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    EriceTP · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    TrapaniTP · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    MarsalaTP · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    PetrosinoTP · 1 scheda
    • In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana.
      Il testo intero, e gli orari

      In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.

    GelaCL · 1 scheda
    • L'ordinanza sindacale di Gela n. 463 del 10 agosto 2026 è stata scaricata dall'albo pretorio e letta per intero.
      Il testo intero, e gli orari

      L'ordinanza sindacale di Gela n. 463 del 10 agosto 2026 è stata scaricata dall'albo pretorio e letta per intero. Vieta, per le giornate del 14, 15 e 16 agosto 2026, l'introduzione e il trasporto sulle spiagge di legna, pallet, bancali, tronchi, ramaglie e altri materiali combustibili; l'accensione di fuochi, falò e bracieri; l'installazione di tende e strutture assimilabili; e l'introduzione, detenzione e utilizzo di contenitori in vetro. Le parole «cani» e «animali» non compaiono mai nel testo. L'atto richiama fra i propri presupposti «le disposizioni regionali vigenti in materia di stagione balneare 2026 e di utilizzazione delle aree demaniali marittime» e «i vigenti regolamenti comunali in materia di polizia urbana, igiene, decoro e tutela del territorio», senza citarne gli estremi. Le altre ordinanze sindacali in pubblicazione all'albo riguardano misure di sicurezza per eventi musicali e la sospensione di lavori di scavo; le tipologie «Ordinanze» e «Regolamenti» non hanno atti in pubblicazione.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    La legge regionale non pone limiti di taglia o di peso: chiede il guinzaglio nelle aree pubbliche e, negli spazi appositamente destinati ai cani, consente il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Vieta invece l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini.

    AcateRG · 1 scheda
    • La scheda pubblicata dal Comune di Acate descrive la spiaggia della marina di Acate come situata «nella parte sud orientale della Sicilia, presso la frazione marinara della cittadina, distante circa 13 chilometri», «un piccolo centro balneare perso in un mare di serre, con una ampia e bella spiaggia di sabbia chiara, ideale per le famiglie con bambini, anche grazie ai fondali digradanti».
      Il testo intero, e gli orari

      La scheda pubblicata dal Comune di Acate descrive la spiaggia della marina di Acate come situata «nella parte sud orientale della Sicilia, presso la frazione marinara della cittadina, distante circa 13 chilometri», «un piccolo centro balneare perso in un mare di serre, con una ampia e bella spiaggia di sabbia chiara, ideale per le famiglie con bambini, anche grazie ai fondali digradanti». Alla voce «Modalità d'accesso» il Comune indica «gratuito». L'indirizzo dichiarato è 97011 Marina di Acate (RG). La scheda non contiene alcuna regola sugli animali.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    La legge regionale non pone limiti di taglia o di peso: chiede il guinzaglio nelle aree pubbliche e, negli spazi appositamente destinati ai cani, consente il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Vieta invece l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini.

    VittoriaRG · 1 scheda
    • L'albo pretorio di Vittoria, interrogato includendo gli atti a pubblicazione scaduta, non contiene alcun atto che disciplini l'accesso degli animali alle spiagge.
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio di Vittoria, interrogato includendo gli atti a pubblicazione scaduta, non contiene alcun atto che disciplini l'accesso degli animali alle spiagge. Il filtro è stato verificato con la parola di controllo «zzqq», che restituisce zero risultati, mentre «cani», «spiagg», «balnear», «animal» e «arenil» ne restituiscono di diversi fra loro: lo zero sugli animali in spiaggia è quindi attendibile. Le occorrenze di «cani» sono tutte relative al rifugio/canile comunale di contrada Carosone, alla fornitura di derrate alimentari e alla reimmissione in libertà di cani randagi (ordinanza sindacale n. 68). Fra gli atti sulle spiagge: determine per il servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge libere, lavori di realizzazione di quadri elettrici, punti acqua-docce e pedane «per potenziare i servizi nelle spiagge per la fruizione sostenibile», delibere di presa d'atto di contributi dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, l'ordinanza sindacale che revoca la n. 53 di divieto di balneazione nell'area antistante l'arenile «47 Spiaggia», e l'ordinanza sindacale n. 75 del 7 agosto 2026 sulla disciplina di prevenzione dei falò sulle spiagge e sul divieto di detenzione e trasporto di materiale idoneo all'accensione di fuochi nelle giornate del 10-11 e 14-15 agosto 2026. La ricerca per «capitaneria» e «sicurezza balneare» non restituisce nulla: l'albo non pubblica l'ordinanza balneare della Capitaneria di Pozzallo.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    La legge regionale non pone limiti di taglia o di peso: chiede il guinzaglio nelle aree pubbliche e, negli spazi appositamente destinati ai cani, consente il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Vieta invece l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini.

    Santa Croce CamerinaRG · 1 scheda
    • La scheda pubblicata dal Comune riassume l'ordinanza sindacale n. 13 dell'8 agosto 2026, in vigore dalle ore 08:00 del 10 agosto alle ore 08:00 del 17 agosto 2026 su tutto il litorale di competenza.
      Il testo intero, e gli orari

      La scheda pubblicata dal Comune riassume l'ordinanza sindacale n. 13 dell'8 agosto 2026, in vigore dalle ore 08:00 del 10 agosto alle ore 08:00 del 17 agosto 2026 su tutto il litorale di competenza. I divieti elencati sono: accensione di falò, fuochi e bracieri e uso di fornelli, inceneritori o strumenti a fiamma; trasporto o deposito sugli arenili di legna, carbone, carbonella, residui vegetali o altro materiale idoneo anche solo astrattamente all'accensione di fuochi; installazione di tende da campo, tendaggi, gazebo e ricoveri provvisori; introduzione di bevande in bottiglie o recipienti di vetro; giochi pirotecnici. Il riassunto non menziona in alcun punto i cani o gli animali. Il testo integrale dell'ordinanza non è stato reperito.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    La legge regionale non pone limiti di taglia o di peso: chiede il guinzaglio nelle aree pubbliche e, negli spazi appositamente destinati ai cani, consente il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Vieta invece l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini.

    RagusaRG · 1 scheda
    • Il comunicato dell'Ufficio Stampa del Comune di Ragusa del 22 giugno 2026 dichiara che «anche per la stagione balneare 2026 sarà attiva a Marina di Ragusa l'area di spiaggia dedicata agli animali d'affezione, situata nell'arenile adiacente all'area Luna Park, in prossimità dell'ex depuratore», che «l'accesso sarà consentito ai cani regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina e dotati di microchip» e che «i proprietari dovranno mantenere gli animali al guinzaglio, avere con sé la museruola da utilizzare quando prevista dalla normativa e provvedere alla raccolta delle deiezioni».
      Il testo intero, e gli orari

      Il comunicato dell'Ufficio Stampa del Comune di Ragusa del 22 giugno 2026 dichiara che «anche per la stagione balneare 2026 sarà attiva a Marina di Ragusa l'area di spiaggia dedicata agli animali d'affezione, situata nell'arenile adiacente all'area Luna Park, in prossimità dell'ex depuratore», che «l'accesso sarà consentito ai cani regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina e dotati di microchip» e che «i proprietari dovranno mantenere gli animali al guinzaglio, avere con sé la museruola da utilizzare quando prevista dalla normativa e provvedere alla raccolta delle deiezioni». Il comunicato chiude precisando che «l'ordinanza resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026», senza indicarne il numero, e riferisce che il tratto ha beneficiato di recenti interventi di pulizia.

    • Vale fino al 31 ottobre 2026.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    L'ordinanza non pone limiti di taglia o di peso. Possono accedere i cani iscritti all'anagrafe canina e dotati di microchip; il proprietario o detentore deve mantenerli al guinzaglio, portare con sé una museruola da usare quando la legge lo prevede, e avere palette o raccoglitori per rimuovere le deiezioni. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, applicata in misura di 50 euro pari al doppio del minimo.

    ScicliRG · 1 scheda
    • La ricerca a testo pieno del sito del Comune di Scicli è stata verificata con la parola di controllo «zzqq» e poi interrogata per «cani», «spiagge», «balneare» e «animali», isolando i risultati non presenti nella ricerca di controllo.
      Il testo intero, e gli orari

      La ricerca a testo pieno del sito del Comune di Scicli è stata verificata con la parola di controllo «zzqq» e poi interrogata per «cani», «spiagge», «balneare» e «animali», isolando i risultati non presenti nella ricerca di controllo. Nessun atto disciplina l'accesso degli animali alle spiagge. Sul litorale il Comune ha pubblicato ordinanze sindacali di divieto di balneazione - la n. 178 del 30 giugno 2022, «Stagione Balneare 2022, D.D.G. n. 256/2021 del 08/04/2022 e D.D.G. n. 225/2022, tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione», e le analoghe n. 74 del 30 marzo 2018, n. 66 del 28 marzo 2019 e n. 106 del 29 maggio 2020 - oltre ad atti sulla pulizia delle spiagge e dei torrenti e un divieto di balneazione a Donnalucata. Fra i regolamenti comunali pubblicati compaiono il «Regolamento Istituzione Consulta animali» (C.C. n. 35/2010) e il «Regolamento Comunale sulla tutela degli animali d'affezione» (C.C. n. 6 del 16 gennaio 2018); non esiste un regolamento comunale per l'attività balneare.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    La legge regionale non pone limiti di taglia o di peso: chiede il guinzaglio nelle aree pubbliche e, negli spazi appositamente destinati ai cani, consente il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Vieta invece l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini.

    ModicaRG · 1 scheda
    • La ricerca a testo pieno del sito del Comune di Modica è stata verificata con la parola di controllo «zzqq», che restituisce zero risultati, e poi interrogata con le chiavi utili: «cani» dà 1.388 risultati, «balneare» 75, «spiagg» 65, «animali» 44, «demaniali» 13, «affezione» 6.
      Il testo intero, e gli orari

      La ricerca a testo pieno del sito del Comune di Modica è stata verificata con la parola di controllo «zzqq», che restituisce zero risultati, e poi interrogata con le chiavi utili: «cani» dà 1.388 risultati, «balneare» 75, «spiagg» 65, «animali» 44, «demaniali» 13, «affezione» 6. Nessuno degli atti restituiti disciplina l'accesso degli animali alle spiagge. Fra quelli sul litorale: l'ordinanza prot. 40430 del 7 agosto 2025 sulle attività di prevenzione dei falò sulle spiagge con divieto di detenzione di materiale combustibile; le determine di istituzione del servizio di vigilanza e salvamento a mare per le spiagge libere di competenza comunale ai sensi della legge regionale 17/1998; gli avvisi sul rinnovo delle concessioni demaniali marittime e sul decreto D.A. n. 34 del 19 febbraio 2025; e il Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (P.U.D.M.) ricadenti nel territorio del Comune di Modica.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    La legge regionale non pone limiti di taglia o di peso: chiede il guinzaglio nelle aree pubbliche e, negli spazi appositamente destinati ai cani, consente il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Vieta invece l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini.

    PozzalloRG · 1 scheda
    • L'albo pretorio di Pozzallo, interrogato includendo gli atti a pubblicazione scaduta, non contiene alcun atto che disciplini l'accesso degli animali alle spiagge.
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio di Pozzallo, interrogato includendo gli atti a pubblicazione scaduta, non contiene alcun atto che disciplini l'accesso degli animali alle spiagge. Il filtro è stato verificato con la parola di controllo «zzqq», che restituisce zero risultati, mentre «cani», «spiagg» e «balnear» ne restituiscono di diversi fra loro. La ricerca per «animal» non restituisce alcuna riga. Gli atti sulla stagione balneare sono l'ordinanza sindacale «Divieto di balneazione ai fini della sicurezza balneare D.D.G. n. 388 del 23.3.2026», che recepisce il decreto dell'Assessorato regionale della Salute; la delibera di Giunta di istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere; le determine di impegno e affidamento del servizio di vigilanza e salvamento, il nolo dei pattini per le spiagge demaniali, l'affidamento dei servizi di animazione in spiaggia e l'accertamento di somme derivanti dal contributo concesso con D.D.G. n. 964 dell'11 giugno 2026. Le occorrenze di «cani» riguardano soltanto il servizio di accalappiamento, ricovero e mantenimento e le fatture della ditta Dog Village.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    La legge regionale non pone limiti di taglia o di peso: chiede il guinzaglio nelle aree pubbliche e, negli spazi appositamente destinati ai cani, consente il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Vieta invece l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini.

    IspicaRG · 1 scheda
    • La sitemap integrale del sito del Comune di Ispica è stata scaricata e cercata: dei 456 indirizzi nessuno corrisponde a un'ordinanza o a un regolamento su cani, animali, spiagge, arenili o balneazione; l'unica occorrenza delle chiavi cercate è un evento musicale il cui titolo contiene la sequenza «cani».
      Il testo intero, e gli orari

      La sitemap integrale del sito del Comune di Ispica è stata scaricata e cercata: dei 456 indirizzi nessuno corrisponde a un'ordinanza o a un regolamento su cani, animali, spiagge, arenili o balneazione; l'unica occorrenza delle chiavi cercate è un evento musicale il cui titolo contiene la sequenza «cani». La ricerca interna del sito è stata provata sia senza token, ricevendo un errore 403, sia con il token e i campi anti-spam prelevati dalla home: le risposte sono incoerenti - zero byte per «cani», una pagina di contenuto per «balneare» e la stessa per la parola di controllo «zzqq» - e per questo non sono state considerate. L'albo pretorio, ospitato sul portale jcitygov all'indirizzo ispica.trasparenza-valutazione-merito.it, restituisce pagine prive di contenuto perché i dati sono caricati via JavaScript: non è stato possibile consultarlo.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    La legge regionale non pone limiti di taglia o di peso: chiede il guinzaglio nelle aree pubbliche e, negli spazi appositamente destinati ai cani, consente il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Vieta invece l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini.

    PachinoSR · 1 scheda
    • L'albo pretorio storico di Pachino, interrogato includendo gli atti a pubblicazione scaduta, non contiene alcuna ordinanza comunale sugli animali in spiaggia: la ricerca per «cani» restituisce solo atti sul canile e sul randagismo, quella per «animal» solo due ordinanze veterinarie sulla rimozione di carcasse, quella per «spiagg» e «balnear» quasi soltanto ordinanze marittime della Capitaneria di porto di Siracusa (interdizioni di tratti costieri, nidi di tartaruga marina, ordinanze di sicurezza balneare) e atti dell'Ufficio demanio marittimo.
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio storico di Pachino, interrogato includendo gli atti a pubblicazione scaduta, non contiene alcuna ordinanza comunale sugli animali in spiaggia: la ricerca per «cani» restituisce solo atti sul canile e sul randagismo, quella per «animal» solo due ordinanze veterinarie sulla rimozione di carcasse, quella per «spiagg» e «balnear» quasi soltanto ordinanze marittime della Capitaneria di porto di Siracusa (interdizioni di tratti costieri, nidi di tartaruga marina, ordinanze di sicurezza balneare) e atti dell'Ufficio demanio marittimo. L'archivio dichiara 1.448 pagine a filtro vuoto e si ferma all'inizio del 2024. Il registro delle ordinanze su piattaforma Halley zf, scaricato in CSV, ha contenuto per il 2022 e il 2023 - dove nessun oggetto contiene «balnear», «cani», «spiagg», «animal» o «arenil» - e restituisce il solo record di intestazione per il 2024, il 2025 e il 2026. Fra gli atti dell'albo compare anche un provvedimento dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, «Disciplina attività balneari e utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi lungo le spiagge della Regione Siciliana», con data atto 1 giugno 2010 e senza allegati scaricabili: la registrazione è stata aperta ma il testo dell'atto non è disponibile.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    La legge regionale non pone limiti di taglia o di peso: chiede il guinzaglio nelle aree pubbliche e, negli spazi appositamente destinati ai cani, consente il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Vieta invece l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini.

    Portopalo di Capo PasseroSR · 1 scheda
    • L'ordinanza di sicurezza balneare del Circondario marittimo di Siracusa non contiene alcuna disposizione sugli animali in spiaggia: l'articolo 16 elenca i divieti validi in tutto il circondario durante la stagione balneare e non menziona i cani; l'unica occorrenza della parola in tutto l'atto riguarda i cani da salvataggio delle scuole cinofile.
      Il testo intero, e gli orari

      L'ordinanza di sicurezza balneare del Circondario marittimo di Siracusa non contiene alcuna disposizione sugli animali in spiaggia: l'articolo 16 elenca i divieti validi in tutto il circondario durante la stagione balneare e non menziona i cani; l'unica occorrenza della parola in tutto l'atto riguarda i cani da salvataggio delle scuole cinofile. L'articolo 17 punto 4 detta invece una prescrizione locale per l'Isola di Capo Passero: sono vietati navigazione, sosta e ancoraggio di qualsiasi unità navale nel canale interno tra l'isola e la terraferma, ed è consentito esclusivamente l'attraversamento del canale dall'approdo di «Scalo Mandrie» all'attracco della Vecchia Tonnara ai soli fini del collegamento con la terraferma.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Né la legge regionale né il regolamento comunale pongono limiti di taglia o di peso. Sulle strade il regolamento di Portopalo impone il guinzaglio non più lungo di 1,5 metri; nelle aree pubbliche la legge regionale chiede il guinzaglio, e negli spazi appositamente destinati ai cani consente il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Nei pubblici esercizi, negli esercizi commerciali e nelle strutture ricettive del Comune i cani hanno libero accesso con guinzaglio e museruola, salvo che il singolo esercente abbia ottenuto dalla Polizia locale un provvedimento limitativo, che deve esporre all'ingresso.

    NotoSR · 1 scheda
    • La sitemap integrale del sito del Comune di Noto è stata scaricata e cercata: non contiene alcuna pagina di ordinanza o regolamento su cani, animali, spiagge o balneazione.
      Il testo intero, e gli orari

      La sitemap integrale del sito del Comune di Noto è stata scaricata e cercata: non contiene alcuna pagina di ordinanza o regolamento su cani, animali, spiagge o balneazione. Le pagine attinenti sono soltanto schede turistiche - «Spiaggia di Eloro», «Spiaggia di Marianelli», «Spiaggia della Tonnara di Vendicari» - che sono state aperte e lette per intero e che descrivono i luoghi senza dettare alcuna regola sugli animali. Fra i regolamenti comunali pubblicati (contabilità, cultura e turismo, organi e funzioni istituzionali, edilizia demanio suolo pubblico e arredo urbano, imposta di soggiorno, lavori pubblici e ambiente, performance, tributi) non compare né un regolamento sulla tutela degli animali né un regolamento per l'attività balneare. La ricerca interna del sito è stata verificata con una parola inventata e restituisce lo stesso risultato che con «cani» e «balneare»: non filtra, e i suoi zero non sono stati considerati. L'albo pretorio, su piattaforma jcitygov, non è stato interrogabile: le griglie «Albo pretorio» e «Storico atti» rispondono con pagine prive di contenuto perché i dati sono caricati via JavaScript.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    La legge regionale non pone limiti di taglia o di peso: chiede il guinzaglio nelle aree pubbliche e, negli spazi appositamente destinati ai cani, consente il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Vieta invece l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini.

    AvolaSR · 1 scheda
    • L'albo pretorio di Avola, aggiornato all'agosto 2026 e interrogato includendo gli atti a pubblicazione scaduta, non contiene alcun atto che disciplini l'accesso degli animali alle spiagge.
      Il testo intero, e gli orari

      L'albo pretorio di Avola, aggiornato all'agosto 2026 e interrogato includendo gli atti a pubblicazione scaduta, non contiene alcun atto che disciplini l'accesso degli animali alle spiagge. Gli atti sulla stagione balneare 2026 sono l'ordinanza sindacale n. 28 del 4 maggio 2026, «Stagione balneare 2026 divieto di balneazione per motivi diversi dall'inquinamento»; l'ordinanza sindacale n. 49 del 28 luglio 2026, «Stagione balneare 2026 divieto provvisorio di balneazione»; l'ordinanza sindacale n. 50 del 29 luglio 2026, che revoca il divieto provvisorio; la deliberazione di Giunta n. 131 del 12 maggio 2026, che istituisce il servizio di salvamento a mare sui litorali afferenti il Borgo Marinaro e il Lungomare Tremoli ai sensi della legge regionale n. 17 del 1 settembre 1998; e la determinazione n. 10 del 10 giugno 2026, che rinnova la convenzione con la locale O.d.V. «Misericordia» per i servizi di fruizione delle spiagge libere. Nessuno di questi atti menziona i cani. La ricerca per «animal» e «affezione» restituisce solo atti sul randagismo e sulla prevenzione; quella per «cani» solo determine di liquidazione a canile e riparazioni meccaniche.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    La legge regionale non pone limiti di taglia o di peso: chiede il guinzaglio nelle aree pubbliche e, negli spazi appositamente destinati ai cani, consente il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Vieta invece l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini.

    SiracusaSR · 1 scheda
    • L'ordinanza sindacale di Siracusa sulla stagione balneare 2026 è stata letta per intero: ordina il divieto di balneazione nel tratto di costa in località «Scoglio Due Fratelli» per pericolo idrogeologico di classe P4, e conferma tutti gli altri divieti di balneazione disposti con l'ordinanza n. 25 del 12 agosto 2026.
      Il testo intero, e gli orari

      L'ordinanza sindacale di Siracusa sulla stagione balneare 2026 è stata letta per intero: ordina il divieto di balneazione nel tratto di costa in località «Scoglio Due Fratelli» per pericolo idrogeologico di classe P4, e conferma tutti gli altri divieti di balneazione disposti con l'ordinanza n. 25 del 12 agosto 2026. Non contiene alcuna disposizione sugli animali. L'atto dichiara che la stagione balneare 2026 è iniziata il 1° maggio e terminerà il 31 ottobre, in applicazione del decreto dell'Assessorato regionale della Salute n. 388 del 23 marzo 2026, e coinvolge fra i destinatari il Consorzio dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, «al cui interno ricadono alcuni tratti di costa e specchi acquei interdetti».

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Limite di peso non verificato
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    La legge regionale non pone limiti di taglia o di peso e chiede il guinzaglio nelle aree pubbliche; negli spazi appositamente destinati ai cani consente invece il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Il regolamento comunale del 2019 precisa, per le aree pubbliche del territorio, che il guinzaglio non deve superare 1,5 metri, che la museruola è obbligatoria per i cani di indole mordace e che i cuccioli fino a sei mesi non hanno l'obbligo di museruola.

    Priolo GargalloSR · 1 scheda
    • L'articolo 27 della legge regionale siciliana 15/2022 è stato letto sul testo pubblicato in Gazzetta.
      Il testo intero, e gli orari

      L'articolo 27 della legge regionale siciliana 15/2022 è stato letto sul testo pubblicato in Gazzetta. Il comma 1 stabilisce che «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Il comma 2 vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini; il comma 3 consente, negli spazi loro destinati, di condurli con guinzaglio estensibile o di lasciarli liberi senza guinzaglio né museruola, fermo l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo; il comma 4 consente il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico della Regione. L'articolo 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. ⚠️ Il PDF della Gazzetta usa un font a indici di glifo: pdftotext e la ricerca testuale restituiscono zero occorrenze su parole che nel testo ci sono, e l'articolo è stato letto rasterizzando le pagine a 200 dpi e passandole a tesseract in italiano.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      MelilliSR · 1 scheda
      • Il catalogo completo dei contenuti pubblicati sul sito del Comune di Melilli è stato scaricato e cercato per intero: non contiene alcun atto su spiagge, arenili, balneazione o accesso degli animali al litorale.
        Il testo intero, e gli orari

        Il catalogo completo dei contenuti pubblicati sul sito del Comune di Melilli è stato scaricato e cercato per intero: non contiene alcun atto su spiagge, arenili, balneazione o accesso degli animali al litorale. Le uniche occorrenze della parola «cani» riguardano l'adozione, il randagismo, il mantenimento dei cani randagi e le deiezioni canine in ambito urbano. L'unico atto attinente al mare è un «Divieto balneazione anno 2024», che riguarda la qualità delle acque e non gli animali. L'albo pretorio del Comune non è stato interrogabile: l'endpoint pap/filter dell'API risponde 500 «Impossibile reperire le informazioni delle PAP» anche a filtro vuoto.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Limite di peso non verificato
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      La legge regionale non pone limiti di taglia o di peso: chiede il guinzaglio nelle aree pubbliche e, negli spazi appositamente destinati ai cani, consente il guinzaglio estensibile o la libertà senza guinzaglio né museruola. Vieta invece l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini.

      AugustaSR · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

      CataniaCT · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale è stato reperito. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1. Resta il divieto di legge di portare i cani nelle aree attrezzate per scopi particolari, come le aree gioco per bambini.

      Aci CastelloCT · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

      AcirealeCT · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

      RipostoCT · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

      GiarreCT · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

      MascaliCT · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

      Fiumefreddo di SiciliaCT · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

      CalatabianoCT · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

      Giardini NaxosME · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

      TaorminaME · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Verificato inoltre, nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS, che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      L'ordinanza è stata letta per intero e non pone alcun limite di taglia né di peso: parla genericamente di «animali». L'obbligo del guinzaglio non viene dal Comune ma dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, secondo cui «i cani sono condotti al guinzaglio» ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. L'ordinanza comunale non menziona museruola, raccolta delle deiezioni né obblighi sanitari; per questi valgono le norme generali. Le sanzioni richiamate dall'art. 3 sono quelle degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della navigazione.

      LetojanniME · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

      Sant'Alessio SiculoME · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

      Santa Teresa di RivaME · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

      Furci SiculoME · 1 scheda
      • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
        Il testo intero, e gli orari

        Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

      • Vale dal 1 giugno 2022 al 15 ottobre 2022.
        RoccalumeraME · 1 scheda
        • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
          Il testo intero, e gli orari

          Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
        • Nessun limite di taglia o peso
        • Guinzaglio obbligatorio
        Le condizioni per esteso

        L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Impone di condurre i cani «sempre al guinzaglio quando si trovino nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblici, all'interno del territorio del comune di Roccalumera», di esibire la museruola su richiesta degli agenti della Polizia Locale o delle forze di polizia, e di portare sempre al seguito paletta, sacchetti e una bottiglietta d'acqua per raccogliere le deiezioni solide e dilavare quelle liquide. Sono esclusi dal divieto di accesso ad aiuole, parchi e aree gioco i cani da salvataggio al guinzaglio e i cani guida per non vedenti e non udenti. Sanzione da 25 a 150 euro.

        Nizza di SiciliaME · 3 schede
        • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
          Il testo intero, e gli orari

          Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

        • Vale dal 24 luglio 2023 al 30 settembre 2023.
        • Nessun limite di taglia o peso
        • Guinzaglio obbligatorio
        Le condizioni per esteso

        L'ordinanza è stata letta per intero e non pone alcun limite di taglia né di peso, né chiede microchip o certificazioni sanitarie. Impone invece, testualmente, che «in ogni ora ed in tutti gli spazi pubblici è obbligatorio l'uso del guinzaglio con museruola a disposizione del padrone o del responsabile, così come a disposizione devono essere gli strumenti per la raccolta delle deiezioni, con i quali provvedere sempre alla loro raccolta ed al loro smaltimento», e l'obbligo per il responsabile di vigilare affinché l'animale non arrechi disturbo agli altri utenti della spiaggia. Sono esclusi dal divieto diurno i cani guida per non vedenti, i cani delle forze dell'ordine e le unità cinofile per il salvataggio nautico in possesso di brevetto da esibire. Le violazioni sono punite con sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

        Alì TermeME · 2 schede
        • Terzo alinea del dispositivo dell'ordinanza n. 64 del 4 agosto 2021: «Di stabilire, nel medesimo periodo, il divieto di accesso di animali di affezione nella restante parte dell'arenile e della costa», dove «il medesimo periodo» è la stagione balneare annualmente determinata dalla Regione Siciliana.
          Il testo intero, e gli orari

          Terzo alinea del dispositivo dell'ordinanza n. 64 del 4 agosto 2021: «Di stabilire, nel medesimo periodo, il divieto di accesso di animali di affezione nella restante parte dell'arenile e della costa», dove «il medesimo periodo» è la stagione balneare annualmente determinata dalla Regione Siciliana. Nelle premesse: «RIBADITO che nella restante parte dell'arenile è fatto divieto assoluto di introdurre animali di affezione».

        • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
          Il testo intero, e gli orari

          Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
        • Nessun limite di taglia o peso
        • Guinzaglio obbligatorio
        Le condizioni per esteso

        Gli atti sono stati letti per intero e non pongono alcun limite di taglia né di peso. L'ordinanza n. 64/2021 ammette nella Bau Beach «solo i cani che sono iscritti all'anagrafe canina e dotati di apposito microchip» e pone a carico del proprietario o detentore l'obbligo di tenerli al guinzaglio, di portare con sé una museruola e di avere palette o raccoglitori per rimuovere le deiezioni. L'ordinanza n. 46/2021 precisa la misura del guinzaglio, non superiore a 1,50 metri, e aggiunge l'obbligo di portare bottigliette d'acqua per eliminare i residui liquidi. Restano esclusi dai divieti, per l'ordinanza n. 46/2021, i cani guida per non vedenti e quelli in dotazione a Forze Armate, Polizia, Protezione civile e Vigili del fuoco. Le violazioni sono punite con sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

        ItalaME · 1 scheda
        • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
          Il testo intero, e gli orari

          Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

        • Vale dal 1 agosto 2022 al 30 settembre 2022.
          Scaletta ZancleaME · 1 scheda
          • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana.
            Il testo intero, e gli orari

            Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale reperito ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1. Resta il divieto di legge di portare i cani nelle aree attrezzate per scopi particolari, come le aree gioco per bambini.

          LipariME · 7 schede
          • L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch. Mirko Ficarra. L'atto ORDINA di «destinare, a partire dalla data odierna i tratti di spiaggia alla balneazione degli animali di affezione con il relativo specchio acqueo da utilizzare per la balneazione, come individuato nell'allegata documentazione tecnica e opportunamente delimitate con apposita segnaletica», e la documentazione tecnica nomina sette tratti, uno per ciascuna delle isole del Comune più due sull'isola di Lipari. Le regole di condotta sono le stesse per tutti i tratti: si raggiunge il mare transitando esclusivamente sulle porzioni di arenile destinate allo scopo, tenendo il cane al guinzaglio e alla museruola, e all'uscita dall'acqua il cane va immediatamente riassicurato al guinzaglio; durante la permanenza in acqua deve essere sempre presente il proprietario o un accompagnatore e i cani non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare; il numero dei cani in acqua contemporaneamente «dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo»; la pulizia dell'arenile e dello specchio acqueo dalle deiezioni è a carico dei proprietari; i proprietari devono portare acqua sufficiente per l'animale e possono realizzare zone d'ombra provvisorie e amovibili. Due divieti nominati: è vietata la balneazione dei cani obbligati a portare la museruola ed è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. La specchio acqueo va segnalato con un cartello «Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani». L'atto dispone che le sue disposizioni «resteranno in vigore per questa stagione balneare dalla data odierna e sino alla sua conclusione, mentre per gli anni successivi resterà in vigore per il periodo di durata delle stagioni balneari»: è dunque un atto a efficacia pluriennale, e nell'albo pretorio di Lipari, interrogato anche sugli atti a pubblicazione scaduta, non risulta alcun atto successivo che lo revochi o lo modifichi. Per questo tratto la documentazione tecnica indica una superficie di 520 mq (foglio 26, particella 1, sezione di Filicudi).

          • L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch. Mirko Ficarra. L'atto ORDINA di «destinare, a partire dalla data odierna i tratti di spiaggia alla balneazione degli animali di affezione con il relativo specchio acqueo da utilizzare per la balneazione, come individuato nell'allegata documentazione tecnica e opportunamente delimitate con apposita segnaletica», e la documentazione tecnica nomina sette tratti, uno per ciascuna delle isole del Comune più due sull'isola di Lipari. Le regole di condotta sono le stesse per tutti i tratti: si raggiunge il mare transitando esclusivamente sulle porzioni di arenile destinate allo scopo, tenendo il cane al guinzaglio e alla museruola, e all'uscita dall'acqua il cane va immediatamente riassicurato al guinzaglio; durante la permanenza in acqua deve essere sempre presente il proprietario o un accompagnatore e i cani non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare; il numero dei cani in acqua contemporaneamente «dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo»; la pulizia dell'arenile e dello specchio acqueo dalle deiezioni è a carico dei proprietari; i proprietari devono portare acqua sufficiente per l'animale e possono realizzare zone d'ombra provvisorie e amovibili. Due divieti nominati: è vietata la balneazione dei cani obbligati a portare la museruola ed è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. La specchio acqueo va segnalato con un cartello «Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani». L'atto dispone che le sue disposizioni «resteranno in vigore per questa stagione balneare dalla data odierna e sino alla sua conclusione, mentre per gli anni successivi resterà in vigore per il periodo di durata delle stagioni balneari»: è dunque un atto a efficacia pluriennale, e nell'albo pretorio di Lipari, interrogato anche sugli atti a pubblicazione scaduta, non risulta alcun atto successivo che lo revochi o lo modifichi. Per questo tratto la documentazione tecnica indica una superficie di 520 mq (foglio 15, particella 193, sezione di Alicudi).

          • L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch. Mirko Ficarra. L'atto ORDINA di «destinare, a partire dalla data odierna i tratti di spiaggia alla balneazione degli animali di affezione con il relativo specchio acqueo da utilizzare per la balneazione, come individuato nell'allegata documentazione tecnica e opportunamente delimitate con apposita segnaletica», e la documentazione tecnica nomina sette tratti, uno per ciascuna delle isole del Comune più due sull'isola di Lipari. Le regole di condotta sono le stesse per tutti i tratti: si raggiunge il mare transitando esclusivamente sulle porzioni di arenile destinate allo scopo, tenendo il cane al guinzaglio e alla museruola, e all'uscita dall'acqua il cane va immediatamente riassicurato al guinzaglio; durante la permanenza in acqua deve essere sempre presente il proprietario o un accompagnatore e i cani non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare; il numero dei cani in acqua contemporaneamente «dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo»; la pulizia dell'arenile e dello specchio acqueo dalle deiezioni è a carico dei proprietari; i proprietari devono portare acqua sufficiente per l'animale e possono realizzare zone d'ombra provvisorie e amovibili. Due divieti nominati: è vietata la balneazione dei cani obbligati a portare la museruola ed è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. La specchio acqueo va segnalato con un cartello «Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani». L'atto dispone che le sue disposizioni «resteranno in vigore per questa stagione balneare dalla data odierna e sino alla sua conclusione, mentre per gli anni successivi resterà in vigore per il periodo di durata delle stagioni balneari»: è dunque un atto a efficacia pluriennale, e nell'albo pretorio di Lipari, interrogato anche sugli atti a pubblicazione scaduta, non risulta alcun atto successivo che lo revochi o lo modifichi. Per questo tratto la documentazione tecnica indica una superficie di 500 mq (foglio 3, particella 10, sezione di Vulcano).

          • L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch. Mirko Ficarra. L'atto ORDINA di «destinare, a partire dalla data odierna i tratti di spiaggia alla balneazione degli animali di affezione con il relativo specchio acqueo da utilizzare per la balneazione, come individuato nell'allegata documentazione tecnica e opportunamente delimitate con apposita segnaletica», e la documentazione tecnica nomina sette tratti, uno per ciascuna delle isole del Comune più due sull'isola di Lipari. Le regole di condotta sono le stesse per tutti i tratti: si raggiunge il mare transitando esclusivamente sulle porzioni di arenile destinate allo scopo, tenendo il cane al guinzaglio e alla museruola, e all'uscita dall'acqua il cane va immediatamente riassicurato al guinzaglio; durante la permanenza in acqua deve essere sempre presente il proprietario o un accompagnatore e i cani non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare; il numero dei cani in acqua contemporaneamente «dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo»; la pulizia dell'arenile e dello specchio acqueo dalle deiezioni è a carico dei proprietari; i proprietari devono portare acqua sufficiente per l'animale e possono realizzare zone d'ombra provvisorie e amovibili. Due divieti nominati: è vietata la balneazione dei cani obbligati a portare la museruola ed è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. La specchio acqueo va segnalato con un cartello «Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani». L'atto dispone che le sue disposizioni «resteranno in vigore per questa stagione balneare dalla data odierna e sino alla sua conclusione, mentre per gli anni successivi resterà in vigore per il periodo di durata delle stagioni balneari»: è dunque un atto a efficacia pluriennale, e nell'albo pretorio di Lipari, interrogato anche sugli atti a pubblicazione scaduta, non risulta alcun atto successivo che lo revochi o lo modifichi. Per questo tratto la documentazione tecnica indica una superficie di 520 mq (foglio 24, particella 121, sezione di Stromboli).

          • L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch. Mirko Ficarra. L'atto ORDINA di «destinare, a partire dalla data odierna i tratti di spiaggia alla balneazione degli animali di affezione con il relativo specchio acqueo da utilizzare per la balneazione, come individuato nell'allegata documentazione tecnica e opportunamente delimitate con apposita segnaletica», e la documentazione tecnica nomina sette tratti, uno per ciascuna delle isole del Comune più due sull'isola di Lipari. Le regole di condotta sono le stesse per tutti i tratti: si raggiunge il mare transitando esclusivamente sulle porzioni di arenile destinate allo scopo, tenendo il cane al guinzaglio e alla museruola, e all'uscita dall'acqua il cane va immediatamente riassicurato al guinzaglio; durante la permanenza in acqua deve essere sempre presente il proprietario o un accompagnatore e i cani non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare; il numero dei cani in acqua contemporaneamente «dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo»; la pulizia dell'arenile e dello specchio acqueo dalle deiezioni è a carico dei proprietari; i proprietari devono portare acqua sufficiente per l'animale e possono realizzare zone d'ombra provvisorie e amovibili. Due divieti nominati: è vietata la balneazione dei cani obbligati a portare la museruola ed è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. La specchio acqueo va segnalato con un cartello «Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani». L'atto dispone che le sue disposizioni «resteranno in vigore per questa stagione balneare dalla data odierna e sino alla sua conclusione, mentre per gli anni successivi resterà in vigore per il periodo di durata delle stagioni balneari»: è dunque un atto a efficacia pluriennale, e nell'albo pretorio di Lipari, interrogato anche sugli atti a pubblicazione scaduta, non risulta alcun atto successivo che lo revochi o lo modifichi. Per questo tratto la documentazione tecnica indica una superficie di 560 mq.

          • L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch. Mirko Ficarra. L'atto ORDINA di «destinare, a partire dalla data odierna i tratti di spiaggia alla balneazione degli animali di affezione con il relativo specchio acqueo da utilizzare per la balneazione, come individuato nell'allegata documentazione tecnica e opportunamente delimitate con apposita segnaletica», e la documentazione tecnica nomina sette tratti, uno per ciascuna delle isole del Comune più due sull'isola di Lipari. Le regole di condotta sono le stesse per tutti i tratti: si raggiunge il mare transitando esclusivamente sulle porzioni di arenile destinate allo scopo, tenendo il cane al guinzaglio e alla museruola, e all'uscita dall'acqua il cane va immediatamente riassicurato al guinzaglio; durante la permanenza in acqua deve essere sempre presente il proprietario o un accompagnatore e i cani non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare; il numero dei cani in acqua contemporaneamente «dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo»; la pulizia dell'arenile e dello specchio acqueo dalle deiezioni è a carico dei proprietari; i proprietari devono portare acqua sufficiente per l'animale e possono realizzare zone d'ombra provvisorie e amovibili. Due divieti nominati: è vietata la balneazione dei cani obbligati a portare la museruola ed è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. La specchio acqueo va segnalato con un cartello «Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani». L'atto dispone che le sue disposizioni «resteranno in vigore per questa stagione balneare dalla data odierna e sino alla sua conclusione, mentre per gli anni successivi resterà in vigore per il periodo di durata delle stagioni balneari»: è dunque un atto a efficacia pluriennale, e nell'albo pretorio di Lipari, interrogato anche sugli atti a pubblicazione scaduta, non risulta alcun atto successivo che lo revochi o lo modifichi. Per questo tratto la documentazione tecnica indica una superficie di 840 mq.

          • L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza del Sindaco di Lipari n. 38 del 17 luglio 2024, «Ordinanza per la disciplina della balneazione degli animali di affezione», è stata letta per intero insieme alla documentazione tecnica allegata a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch. Mirko Ficarra. L'atto ORDINA di «destinare, a partire dalla data odierna i tratti di spiaggia alla balneazione degli animali di affezione con il relativo specchio acqueo da utilizzare per la balneazione, come individuato nell'allegata documentazione tecnica e opportunamente delimitate con apposita segnaletica», e la documentazione tecnica nomina sette tratti, uno per ciascuna delle isole del Comune più due sull'isola di Lipari. Le regole di condotta sono le stesse per tutti i tratti: si raggiunge il mare transitando esclusivamente sulle porzioni di arenile destinate allo scopo, tenendo il cane al guinzaglio e alla museruola, e all'uscita dall'acqua il cane va immediatamente riassicurato al guinzaglio; durante la permanenza in acqua deve essere sempre presente il proprietario o un accompagnatore e i cani non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare; il numero dei cani in acqua contemporaneamente «dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo»; la pulizia dell'arenile e dello specchio acqueo dalle deiezioni è a carico dei proprietari; i proprietari devono portare acqua sufficiente per l'animale e possono realizzare zone d'ombra provvisorie e amovibili. Due divieti nominati: è vietata la balneazione dei cani obbligati a portare la museruola ed è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. La specchio acqueo va segnalato con un cartello «Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani». L'atto dispone che le sue disposizioni «resteranno in vigore per questa stagione balneare dalla data odierna e sino alla sua conclusione, mentre per gli anni successivi resterà in vigore per il periodo di durata delle stagioni balneari»: è dunque un atto a efficacia pluriennale, e nell'albo pretorio di Lipari, interrogato anche sugli atti a pubblicazione scaduta, non risulta alcun atto successivo che lo revochi o lo modifichi. Per questo tratto la documentazione tecnica indica una superficie di 405 mq (foglio 15, particella 192, sezione di Panarea).

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Il guinzaglio è obbligatorio nel transito sull'arenile e subito all'uscita dall'acqua; nel transito l'atto prescrive anche la museruola. È vietata la balneazione dei cani che sono obbligati a portare la museruola, ed è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. Il cane non va mai lasciato incustodito né libero di vagare e deve essere sempre accompagnato dal proprietario o da un accompagnatore. Il numero di cani ammessi in acqua contemporaneamente non è fissato in cifra: l'ordinanza dice che «dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo». La raccolta delle deiezioni sull'arenile e la pulizia dello specchio acqueo sono a carico del proprietario, che deve inoltre portare con sé acqua sufficiente per l'animale.

          Santa Marina SalinaME · 1 scheda
          • Albo pretorio Hypersic (cmssmariasalina, archivioalbopretorio.aspx?P=500): riprodotto il postback del form di ricerca con i campi nascosti valorizzati; il server risponde con la stessa pagina a qualunque parola, compresa «zzqqxx» e il filtro vuoto, senza rendere la griglia dei risultati.
            Il testo intero, e gli orari

            Albo pretorio Hypersic (cmssmariasalina, archivioalbopretorio.aspx?P=500): riprodotto il postback del form di ricerca con i campi nascosti valorizzati; il server risponde con la stessa pagina a qualunque parola, compresa «zzqqxx» e il filtro vuoto, senza rendere la griglia dei risultati. Ricerca non eseguita: esito «non sono riuscito a cercare». Sito istituzionale Municipium, ricerca JSON /it/ajax tarata con «zzqqxx» che dà zero: cani, animal, arenil e demanial non danno riscontri; «spiagg» restituisce l'avviso di pubblicazione della procedura di gara sul MEPA per il servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere e tre avvisi di allerta meteo del gennaio 2026; «balnear» restituisce lo stesso avviso di gara e la pagina «Località Balneare 5 Vele Legambiente»; «ordinanza» restituisce solo chiusure di scuole e allerte meteo. Nessuna ordinanza balneare, nessun regolamento sugli animali.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

          MalfaME · 1 scheda
          • Scaricata in una sola richiesta l'intera tabella dell'Albo Pretorio Storico del Comune di Malfa (16 MB di HTML, 12.694 righe) e analizzata fuori linea.
            Il testo intero, e gli orari

            Scaricata in una sola richiesta l'intera tabella dell'Albo Pretorio Storico del Comune di Malfa (16 MB di HTML, 12.694 righe) e analizzata fuori linea. Copertura verificata: dal 2013 al 2026. Le tipologie comprendono determine, delibere di Giunta e di Consiglio e 281 ordinanze. Nessun atto disciplina l'accesso dei cani alle spiagge o alle aree demaniali marittime. Gli atti sul mare sono le ordinanze sindacali annuali di divieto di balneazione dell'area portuale (2018-2025), l'ordinanza n. 18 del 04/08/2025 sulla regolamentazione provvisoria di ingresso e uscita dei piccoli natanti con la successiva rettifica n. 20 dell'08/08/2025, e l'ordinanza n. 14 del 10/06/2019 di interdizione di porzioni di aree demaniali marittime nei comuni costieri della Città Metropolitana di Messina per pericolo alla pubblica incolumità. Gli atti sugli animali sono la delibera di Giunta n. 21 del 25/02/2021 di approvazione dello schema di convenzione per la sterilizzazione degli animali randagi, le delibere n. 129 e n. 133 del 2021 sul mantenimento e la cura di tre cani, e le successive determine di acquisto alimenti, affidamento del servizio medico veterinario e allaccio idrico temporaneo per la loro custodia. L'albo Hypersic del Comune, interrogato in parallelo, non si è lasciato filtrare (stessa pagina a qualunque parola, compresa quella-spazzatura), ma è irrilevante perché l'archivio APKAPPA è stato letto per intero.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

          LeniME · 1 scheda
          • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022.
            Il testo intero, e gli orari

            Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Comma 3: negli spazi loro destinati i cani possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola. L'art. 36 abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che molti regolamenti comunali citano ancora come vigente.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

          FavignanaTP · 1 scheda
          • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022.
            Il testo intero, e gli orari

            Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». Comma 3: negli spazi loro destinati i cani possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola. L'art. 36 abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che molti regolamenti comunali citano ancora come vigente.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

          UsticaPA · 1 scheda
          • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022.
            Il testo intero, e gli orari

            Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». L'art. 36 abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone e il regolamento dell'area marina protetta non se ne occupa. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

          PantelleriaTP · 1 scheda
          • Albo pretorio Halley modulo MC interrogato con sto=1 e con le parole zzqqxx, ordinanza, cani, spiagg, balnear, arenil, demanial, animal e guinzagl: a ogni richiesta il server risponde «L'Albo Pretorio Storico non e' abilitato».
            Il testo intero, e gli orari

            Albo pretorio Halley modulo MC interrogato con sto=1 e con le parole zzqqxx, ordinanza, cani, spiagg, balnear, arenil, demanial, animal e guinzagl: a ogni richiesta il server risponde «L'Albo Pretorio Storico non e' abilitato». L'archivio non è consultabile, quindi la ricerca sulle ordinanze è non conclusiva. Ricerca del sito istituzionale (piattaforma OpenPA, /content/search): tarata con «zzqqxx» che dà «Nessun risultato ottenuto»; «spiaggia», «balneare», «arenile» e «cani» non danno alcun risultato; «ordinanza» ne dà tredici (prevenzione incendi boschivi 2026, regolamentazione degli orari delle attività di intrattenimento musicale e delle emissioni sonore con ordinanza sindacale n. 29 del 24/04/2026, ordinanza n. 4/2026 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria per avverse condizioni meteo-marine, provvedimenti sull'emergenza idrica); «demaniale» ne dà tre, tutte convocazioni di organi collegiali; «animali» ne dà quattro, fra cui il regolamento comunale sul benessere degli animali.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          Nessun limite di taglia o di peso, perchè nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1, che lo impone ovunque sia consentito l'accesso alle aree pubbliche, spiagge comprese. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale.

          Lampedusa e LinosaAG · 2 schede
          • Scaricato e letto per intero il «Regolamento per la fruizione della Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa», emanato dall'ente gestore Legambiente Sicilia con determina n. 5/rn del 24 luglio 2021 e protocollato dal Comune di Lampedusa e Linosa al n. 0012561 del 26 luglio 2021, 16 pagine.
            Il testo intero, e gli orari

            Scaricato e letto per intero il «Regolamento per la fruizione della Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa», emanato dall'ente gestore Legambiente Sicilia con determina n. 5/rn del 24 luglio 2021 e protocollato dal Comune di Lampedusa e Linosa al n. 0012561 del 26 luglio 2021, 16 pagine. La Riserva è stata istituita con i decreti dell'Assessore regionale Territorio e Ambiente del 16 maggio 1995 e dell'11 agosto 1995 e affidata in gestione a Legambiente, con rinnovo e delega di pubbliche funzioni disposti dal D.D.G. del Dipartimento Regionale Ambiente n. 1164 del 31 dicembre 2018. Nell'elenco dei divieti dell'articolo 2, comma 5, si legge: «introdurre in zona A e nelle spiagge qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio o con trasportino, tranne che i cani guida per i non vedenti e i cani addetti alle attività di soccorso e salvataggio. A parziale deroga del predetto divieto è possibile accedere con cani muniti di guinzaglio e museruola esclusivamente lungo i sentieri segnalati di cui al precedente comma 1 con esclusione, durante la stagione balneare, della pista che da Via Ponente conduce alla spiaggia dei Conigli». Il divieto quindi non riguarda solo la spiaggia: riguarda tutte le spiagge della Riserva e l'intera zona A, e nella stagione balneare copre anche il sentiero di avvicinamento. L'articolo 4 detta le norme specifiche per la baia e la spiaggia dei Conigli, con accesso contingentato su due turni, divisione dell'arenile in tre lotti e orario di fruizione dalle 8.30 alle 19.30. La ragione del divieto è dichiarata dallo stesso ente gestore nella pagina «Visitare la Riserva»: «Non è consentito l'accesso ai cani perché possono arrecare danni alla fauna; sono esclusi i cani guida per i non vedenti». La spiaggia dei Conigli è sito di ovodeposizione della tartaruga marina Caretta caretta e il regolamento vieta anche di danneggiare le recinzioni dei nidi e di proiettarvi sopra l'ombra degli ombrelloni.

          • Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022.
            Il testo intero, e gli orari

            Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, sia nella versione dell'Assemblea Regionale Siciliana sia nel supplemento ordinario n. 33 alla G.U.R.S. n. 35 del 5 agosto 2022. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Comma 2: «È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini». L'art. 36 abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          Nessun limite di taglia o di peso, perché nessun atto comunale ne pone. L'obbligo del guinzaglio viene dalla legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, art. 27 comma 1. Restano gli obblighi generali di raccolta delle deiezioni e di custodia dell'animale, e resta il divieto assoluto dentro il perimetro della Riserva naturale.

          I comuni sono in ordine di costa, da Messina a Lampedusa e Linosa. Su schermo stretto la tabella scorre di lato: il nome del comune resta fermo.

          I 16 comuni che mancano

          Sono comuni con un arenile che non abbiamo ancora aperto. In Sicilia la loro assenza si legge nel modo più mite di tutto l'archivio: la legge apre per difetto, quindi lì il cane probabilmente può stare — ma non sappiamo se quel sindaco abbia firmato una restrizione, ed è proprio quello che una scheda dovrebbe dire.

          Su parecchi di questi l'albo pretorio non si è lasciato interrogare, e in più di un caso il portale ha risposto senza filtrare davvero: lo abbiamo scoperto cercando una parola inventata e ottenendo gli stessi risultati. Quando è successo non abbiamo chiamato «zero» quel risultato, e la scheda del comune lo dichiara.