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Calabria

La legge dice ai Comuni di aprire un tratto. Non dice cosa succede se non lo fanno

La Calabria ha 104 comuni con un arenile — la costa più lunga d'Italia continentale, su due mari — e ne abbiamo letti 104. In archivio ne trovate 24: la differenza non è quello che ci manca da fare, è quello che i Comuni non hanno scritto.

24 comuni su 104 e 37 schede, di cui 12 sono luoghi dove il cane non può entrare. Altri 80 comuni li abbiamo aperti e letti senza trovare una regola da riportare. L'ultima lettura è del 29 agosto 2026.

Perché una costa così lunga ha così poche regole scritte

La regola calabrese esiste, è recente ed è chiara. La legge regionale 3 ottobre 2023 n. 45, all'articolo 24 «Spiagge e stabilimenti balneari», dice che «i comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione». E per gli stabilimenti rovescia l'onere: l'accesso «è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione» — cioè sono aperti per difetto, e chi vuole chiudere deve chiedere un atto.

⚠️ Attenzione a una cosa che si trova citata quasi ovunque: la legge regionale del 1990 sugli animali è abrogata dall'articolo 54 di questa. Se leggete una guida che cita quella, sta citando un testo morto da tre anni.

Poi c'è il motivo per cui questa pagina è così corta. L'articolo 53, quello che elenca le violazioni sanzionate, non richiama l'articolo 24: gli articoli con una sanzione sono il 15, il 20, il 21, il 22, il 25, il 26, il 29, il 30, il 34 e il 39. L'obbligo di individuare i tratti non ha una sanzione, non ha un termine entro cui adempiere e non fissa una quota minima — mentre la Puglia dà ai Comuni il 30 marzo di ogni anno e la Campania pretende almeno l'1% della costa balneabile.

Il risultato lo vedete nella tabella, e lo abbiamo contato: su 104 comuni aperti e letti il 28 agosto 2026, solo 24hanno un atto che dica qualcosa sui cani. Gli altri hanno l'ordinanza balneare — che in Calabria è comunale, per il Piano di Indirizzo Regionale del 2007 — e dei cani semplicemente non parlano.

Va detta anche l'altra metà, perché riguarda chi parte: dove un tratto è aperto, l'articolo 24 comma 4 chiede al conduttore di avere con sé tre documenti — l'iscrizione all'anagrafe, un certificato veterinario valido sessanta giorni che attesti la buona salute e l'assenza di parassiti, e un'attestazione dell'ASP, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane è esente da manifestazioni di aggressività. È l'onere documentale più pesante di tutte le regioni che abbiamo letto, e quasi nessuna ordinanza comunale lo ripete.

Un caso che vale da solo: a Praia a Mare l'ordinanza in vigore ammette i cani, e abroga quella di gennaio dello stesso anno, che li vietava del tutto. Sulla stessa spiaggia, nel 2026, la risposta è cambiata due volte: è il motivo per cui ogni scheda porta la data in cui l'abbiamo letta.

Che cosa cambia da un comune all'altro

Fra i pochi che hanno scritto qualcosa, quasi tutto. Questi numeri escono dagli atti, non da un'impressione.

La tabella

Un comune per riga. Sono i comuni che hanno scritto qualcosa: gli altri stanno più sotto, e non ci sono perché il loro atto tace, non perché non lo abbiamo cercato.

Un comune per riga, da nord a sud: dove si può stare, che cosa dice l'atto, a quali condizioni, e quale documento abbiamo letto.
ComuneDove si può stareChe cosa dice l'attoCondizioniL'atto, e quando l'abbiamo letto
TortoraCS · 1 scheda
  • Il Comune di Tortora tiene due albi pretori, e sono stati interrogati entrambi.
    Il testo intero, e gli orari

    Il Comune di Tortora tiene due albi pretori, e sono stati interrogati entrambi. IL PRIMO è la piattaforma jcitygov/Maggioli su tortora.trasparenza-valutazione-merito.it, che espone due griglie distinte: «Albo pretorio» (griglia 13286) per gli atti in pubblicazione e «Storico atti» (griglia 13290) per l'intero archivio. Filtrando lo storico sull'oggetto, «balnear» restituisce diciassette atti dal 2021 al 2026, fra cui le ordinanze balneari comunali 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 (n. 554 di registro, 28 aprile 2025) e 2026 (n. 601 di registro, 24 aprile 2026), più due ordinanze di sicurezza balneare dell'Ufficio circondariale marittimo di Maratea recepite dal Comune. Nessuno degli oggetti nomina cani o animali. «Animali» restituisce tre soli atti, tutti estranei al mare: un contributo del 2022 all'associazione ONLUS Salvami per il diritto alla vita degli animali, la delibera di giunta del 2022 sul contrasto al randagismo, e l'ordinanza n. 2330 del 21 luglio 2021 «Detenzione di animali nel centro abitato con pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica». «Cani» restituisce solo atti in cui la sequenza compare dentro «meccanici», «meccanizzato» o «Lucani». «Spiagg» restituisce ventuno atti, tutti determinazioni di spesa: pulizia delle spiagge libere per le stagioni 2023, 2024, 2025 e 2026, servizio spiaggia e animazione per la colonia estiva, sistemazione della spiaggia alla foce del fiume Noce, riparazione della discesa a mare dal lungomare Sirimarco. Sono la prova che il Comune amministra il proprio arenile, non che lo abbia aperto ai cani. IL SECONDO albo è quello storico su albo.bitsrl.com, che serve il Comune al codice ISTAT 078149 e la cui ultima pubblicazione risale al 24 luglio 2024: il registro completo delle 4.577 ordinanze archiviate è stato scaricato in una sola richiesta e filtrato in locale sulle parole «cani», «animal», «balnear», «spiagg», «arenil», «litoral», «battigia». Ne escono le ordinanze balneari dal 2012 al 2024, alcune ordinanze dell'Ufficio circondariale marittimo di Maratea e diverse ordinanze di smaltimento di carcasse di animali: nessun atto che disciplini l'accesso dei cani alle spiagge, in nessun anno. CONCLUSIONE: il Comune di Tortora non ha individuato la spiaggia libera aperta agli animali d'affezione che l'articolo 24 comma 1 della legge regionale 45/2023 gli impone di individuare, e non ha pubblicato alcun provvedimento di limitazione dell'accesso negli stabilimenti balneari ai sensi del comma 2. ⚠️ NOTA SUL SITO ISTITUZIONALE: il dominio dichiarato all'IndicePA per questo Comune, www.comuneditortora.it, risponde HTTP 403 (Forbidden) alle richieste automatiche, sia sulla home sia su sitemap.xml, e non è stato possibile consultarlo; il sito raggiungibile e funzionante è www.comune.tortora.cs.it, che rinvia a entrambi gli albi pretori sopra descritti. Non affermiamo che quel dominio sia inattivo: affermiamo che a noi ha risposto con un rifiuto.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Attenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE calabrese, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune sull'accesso degli animali alle spiagge non esiste. La legge regionale 45/2023 è stata letta e non pone alcun limite di taglia, di peso o di numero, e parla di «animali d'affezione», che l'articolo 2 definisce come «ogni animale detenuto o destinato ad essere detenuto dall'uomo per compagnia o affezione»: non i soli cani. Le prescrizioni dell'articolo 24 che valgono ovunque l'accesso sia consentito: il conduttore deve avere con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe canina, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni dal rilascio e un'attestazione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane è esente da manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali (comma 4); i cani accedono AL GUINZAGLIO e «sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore» (comma 5); l'animale non va lasciato incustodito e va protetto dai raggi solari (comma 6); in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione l'accesso può essere impedito e l'animale allontanato (comma 7). Le aree destinate all'accesso devono essere dotate di cartellonistica con modalità e limiti, di almeno un dispensatore d'acqua e di bidoni con coperchio per le deiezioni (comma 3). L'articolo 25 comma 1 impone paletta, sacchetti e acqua per il dilavamento. ⚠️ Il guinzaglio è imposto dalla legge regionale, ma sul tratto specifico non c'è un atto comunale: quale sia quel tratto resta ignoto.

Praia a MareCS · 1 scheda
  • L'albo pretorio informatico di Praia a Mare è servito dalla piattaforma TinnVision e consente l'esportazione in CSV dell'archivio per intervallo di date.
    Il testo intero, e gli orari

    L'albo pretorio informatico di Praia a Mare è servito dalla piattaforma TinnVision e consente l'esportazione in CSV dell'archivio per intervallo di date. Sono stati scaricati gli anni dal 2021 al 2026 uno per uno: il 2021 e il 2022 tornano un file col solo intestazione — l'archivio non li copre — mentre dal 2023 al 24 agosto 2026 sono presenti 9.478 pubblicazioni, che sono state filtrate in locale. ORDINANZE BALNEARI COMUNALI presenti in archivio: «ORDINANZA BALNEARE ANNO 2024» (pubbl. 2024/1048, atto del 28 marzo 2024), «ORDINANZA BALNEARE 2025» (pubbl. 2025/232, atto del 30 gennaio 2025), «ORDINANZA BALNEARE 2026» (pubbl. 2026/23, atto del 9 gennaio 2026) e «ORDINANZA BALNEARE 2026 — TESTO COORDINATO E VIGENTE IN SOSTITUZIONE DELL'ORDINANZA N. 1 DEL 09/01/2026» (pubbl. 2026/411, atto del 24 febbraio 2026, n. 16 di registro, periodo di pubblicazione 24 febbraio - 30 novembre 2026). È quest'ultima quella vigente, ed è quella che abbiamo letto. Nessun'altra ordinanza dell'archivio riguarda l'accesso degli animali alle spiagge: filtrando su «animal» escono soltanto i contributi all'associazione di volontariato «Salvami - per il diritto alla vita degli animali» (delibera di giunta n. 127 del 2023, determinazioni 2023 e 2026, delibera n. 91 del 2026); filtrando su «cani» escono le liquidazioni al canile rifugio e al canile Mister Dog per il ricovero dei cani randagi; filtrando su «spiagg» escono le determinazioni di pulizia degli arenili e il progetto «SpiaggiaLinda Praia a Mare» della Lega Navale; filtrando su «Dino» escono atti di valorizzazione ambientale dell'Isola di Dino e la convenzione con l'associazione OA W, nessuno dei quali riguarda gli animali. Il sito istituzionale www.comune.praiaamare.cs.it è raggiungibile e rimanda esso stesso ai due portali TinnVision (albo e trasparenza) e ai vecchi indirizzi asmenet.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

SPIAGGE LIBERE: l'ordinanza n. 16/2026 è stata letta per intero e non pone alcun limite di taglia o di peso sulle spiagge destinate alla libera fruizione; parla di «cani o altri animali» e di «animali da compagnia», non dei soli cani. Condizioni: guinzaglio obbligatorio (l'atto vieta di «condurre o far permanere cani o altri animali senza guinzaglio», con eccezione per i cani guida per non vedenti e i cani da salvataggio); l'animale dev'essere sano, dotato di microchip e libretto di vaccinazione, non aggressivo e abituato alla convivenza con persone e altri animali; il proprietario o possessore deve portare con sé museruola e attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni e per l'abbeveraggio; è vietato condurre o far permanere animali di genere femminile in calore. ORARI: divieto di portare gli animali da compagnia in spiaggia dalle 12.00 alle 15.00 e divieto di condurli in acqua dalle 9.30 alle 18.30, in entrambi i casi salvo cani guida e da salvataggio. STABILIMENTI BALNEARI: regola diversa e più restrittiva — «i concessionari hanno la possibilità di accogliere e far accedere animali di piccola taglia garantendo sotto ogni aspetto il benessere dell'animale, nonché assicurare la piena e pacifica convivenza con tutti gli ospiti dello stabilimento»: è una facoltà del gestore, limitata alla piccola taglia. Stagione balneare 2026: dal 1° aprile al 30 novembre. Le sanzioni per la violazione dell'ordinanza sono quelle degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione (da 1.032 a 3.098 euro per l'art. 1164) e dell'art. 650 del codice penale.

ScaleaCS · 1 scheda
  • L'albo pretorio di Scalea è servito dalla piattaforma Asmenet (alboscalea.asmenet.it). ⚠️ LA SUA RICERCA PER PAROLA È FINTA, e va detto perché è la trappola di questa piattaforma: passando un valore nel campo «testo» del modulo cercaArchivio.php il portale restituisce comunque l'archivio completo, quindi il filtro va rifatto in locale; chi si fidasse del risultato leggerebbe come «risultati» tutto l'archivio.
    Il testo intero, e gli orari

    L'albo pretorio di Scalea è servito dalla piattaforma Asmenet (alboscalea.asmenet.it). ⚠️ LA SUA RICERCA PER PAROLA È FINTA, e va detto perché è la trappola di questa piattaforma: passando un valore nel campo «testo» del modulo cercaArchivio.php il portale restituisce comunque l'archivio completo, quindi il filtro va rifatto in locale; chi si fidasse del risultato leggerebbe come «risultati» tutto l'archivio. Scaricato l'intero registro — 9.154 pubblicazioni — e filtrato in locale su «balnear», «spiagg», «arenil», «litoral», «animal», «cani», «affezione» e «demanio marittimo». GLI ANNI PRESENTI SONO 2013, 2015 E DAL 2020 AL 2025: il 2026 NON È COPERTO, e l'elenco degli atti attualmente in pubblicazione contiene tre soli documenti (il più recente del 25 settembre 2025, oltre a un'ordinanza del 2013 con scadenza 2026). Questo è il limite della verifica. ATTI TROVATI, per anno: ordinanze «Disciplina per l'uso delle spiagge libere e delle zone di mare destinate alla balneazione» del 24 luglio 2025 (pubbl. 1081/2025), del 18 giugno 2024 (pubbl. 1029/2024), del 5 giugno 2023 (pubbl. 0762/2023, al singolare «della spiaggia libera») e del 17 giugno 2022 (pubbl. 0807/2022); nessun oggetto nomina cani o animali. Ordinanze della Capitaneria di Maratea recepite dal Comune (sicurezza balneare 2025, sosta di nave Orione, ecc.). Ordinanze comunali su falò e fuochi sulle spiagge libere (2021 e 2025). Sul fronte animali, solo randagismo: gare e affidamenti per la custodia, il ricovero e il mantenimento dei cani randagi (2022, 2023, 2024) e l'adesione al progetto «Zero cani in canile». Due atti meritano una riga: la determinazione n. 0035/2024 del 4 gennaio 2024, «Realizzazione di un'area sgambamento cani - determina a contrarre», che documenta la volontà di realizzare un'area cani senza però indicarne l'ubicazione; e la delibera di giunta n. 0882/2022, che approva la convenzione fra i Comuni di San Nicola Arcella, Tortora, Praia a Mare e Scalea con il Sindacato Italiano Balneari - Consorzio Turistico del Tirreno per la pulizia degli specchi d'acqua, segno di un coordinamento fra i quattro comuni dell'alto Tirreno in materia balneare. ALTRE STRADE TENTATE E FALLITE, il 24 agosto 2026: il portale Halley eGov del Comune (scalea.halleyegov.it, funzione MC09) richiede una sessione e non espone l'albo a una richiesta diretta; /mc/mc_p_ricerca.php e /zf/index.php/atti-amministrativi non rispondono né su scalea.halleyegov.it né su scaleaegov.halleyas.com; la ricerca del sito istituzionale via API WordPress su «balneare», «cani» e «spiagge» non restituisce atti. CONCLUSIONE ONESTA: per gli anni verificabili il Comune di Scalea non ha individuato alcuna spiaggia libera aperta agli animali d'affezione né ha vietato loro l'accesso; per il 2026 non siamo riusciti a cercare.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso

Attenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE calabrese, non di un atto di questo Comune, perché l'ordinanza comunale sulle spiagge libere non nomina gli animali e non abbiamo potuto verificare l'esistenza di un atto 2026. La legge regionale 45/2023 non pone limiti di taglia, di peso o di numero e parla di «animali d'affezione», non dei soli cani. Le prescrizioni dell'articolo 24 che valgono ovunque l'accesso sia consentito: il conduttore deve avere con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe canina, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del servizio veterinario dell'ASP, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane è esente da manifestazioni di aggressività (comma 4); i cani accedono al guinzaglio e «sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore» (comma 5); l'animale non va lasciato incustodito e va protetto dai raggi solari (comma 6); in caso di sovraffollamento l'accesso può essere impedito (comma 7). ⚠️ Il guinzaglio è imposto dalla legge regionale, ma su quale tratto di Scalea si applichi non c'è un atto comunale: quel tratto resta ignoto.

Santa Maria del CedroCS · 1 scheda
  • L'albo pretorio informatico di Santa Maria del Cedro è servito dalla piattaforma Halley all'indirizzo santamariadelcedro.halleyweb.it/c078132, interrogabile via GET senza JavaScript, e il Comune dichiara che il servizio consente «la consultazione degli atti amministrativi in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché degli atti la cui pubblicazione è scaduta»: copre quindi l'archivio e non la sola finestra corrente.
    Il testo intero, e gli orari

    L'albo pretorio informatico di Santa Maria del Cedro è servito dalla piattaforma Halley all'indirizzo santamariadelcedro.halleyweb.it/c078132, interrogabile via GET senza JavaScript, e il Comune dichiara che il servizio consente «la consultazione degli atti amministrativi in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché degli atti la cui pubblicazione è scaduta»: copre quindi l'archivio e non la sola finestra corrente. ORDINANZE: «balnear» restituisce cinque atti — «Ordinanza Balneare 2026» (reg. gen. 18, num. part. 8, del 30 marzo 2026), «ORDINANZA BALNEARE ANNO 2025» (reg. gen. 26, num. part. 15, del 9 luglio 2025), «ORDINANZA BALNEARE ANNO 2024» (reg. gen. 24, num. part. 7, del 22 aprile 2024), «ORDINANZA BALNEARE anno 2023» (reg. gen. 30 del 27 aprile 2023) e «ORDINANZA BALNEARE 2021» (reg. gen. 112 del 15 giugno 2021); la più recente è quella del 2026, che è l'atto che abbiamo letto. «spiagg» e «cani» restituiscono «Nessun elemento estratto»; «animal» restituisce un solo atto, l'ordinanza del Sindaco reg. gen. 5, num. part. 4, del 15 gennaio 2025, «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - NORME DI COMPORTAMENTO DEI PROPRIETARI», che non abbiamo aperto. DELIBERE: «balnear» e «spiagg» restituiscono atti di lavori pubblici e di finanziamento — riqualificazione dei percorsi di accesso alle spiagge prive di concessioni balneari (giunta n. 121 del 3 settembre 2025), riefficientamento della rete fognaria a servizio degli stabilimenti balneari (giunta n. 61 del 29 maggio 2024), POC 2014-2020 per le località turistico-balneari (giunta n. 93 del 2025 e n. 102 del 2026), «Welcome Costa dei Cedri, Porta di Apollo - I Giardini del mare» (giunta n. 121 del 2023) — e due atti sul Piano comunale di spiaggia: la delibera di consiglio n. 12 del 21 aprile 2023 che ne adotta l'aggiornamento e la delibera di giunta n. 26 del 24 marzo 2023 sull'«adeguamento del Piano comunale di spiaggia alle linee guida P.I.R. Piano di Indirizzo Regionale (art. 7 legge regionale n. 17/2005)». «cani» restituisce l'adesione al progetto «Zero cani in canile» (giunta n. 155 del 3 novembre 2022) e la convenzione con un'associazione di volontariato per la prevenzione del randagismo (giunta n. 85 del 5 agosto 2020); «animal» un contributo all'associazione Amore a 4 Zampe Onlus (giunta n. 20 del 7 febbraio 2024). Nessuno di questi atti disciplina l'accesso dei cani all'arenile. ⚠️ NOTA SUGLI ALTRI PORTALI DEL COMUNE: l'albo pretorio Asmenet (albosantamariadelcedro.asmenet.it), a cui rimanda ancora il vecchio portale santamariadelcedro.asmenet.it, è di fatto abbandonato — la ricerca in archivio restituisce cinquantanove pubblicazioni comprese fra il 2020 e il 2022, un'interrogazione limitata al periodo 1° gennaio 2023 - 24 agosto 2026 non restituisce nulla, e la sezione Ordinanze degli atti in pubblicazione è vuota. Chi cercasse lì concluderebbe che il Comune non ha ordinanze balneari. L'albo vivo è quello Halley.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

SPIAGGE LIBERE: l'ordinanza è stata letta per intero e non pone alcun limite di taglia o di peso sulle spiagge destinate alla libera fruizione; parla di «cani o altri animali» e di «animali da compagnia», non dei soli cani. Condizioni: guinzaglio obbligatorio — l'atto vieta di «condurre o far permanere cani o altri animali senza guinzaglio», con eccezione per i cani guida per non vedenti e i cani da salvataggio; l'animale dev'essere sano, dotato di microchip e libretto di vaccinazione, non aggressivo e abituato alla convivenza con persone e altri animali; il proprietario o possessore deve portare con sé museruola e attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni e per l'abbeveraggio; è vietato condurre o far permanere animali di genere femminile in calore. ORARI: divieto di portare gli animali da compagnia in spiaggia dalle 12.00 alle 15.00 e divieto di condurli in acqua dalle 9.30 alle 18.30, in entrambi i casi salvo cani guida e da salvataggio. STABILIMENTI BALNEARI: «i concessionari hanno la possibilità di accogliere e far accedere, animali di piccola taglia garantendo sotto ogni aspetto, il benessere dell'animale, nonché assicurare la piena e pacifica convivenza con tutti gli ospiti dello stabilimento» — facoltà del gestore, limitata alla piccola taglia. Stagione balneare 2026: dal 1° aprile al 30 novembre. Per la sicurezza in mare vale l'ordinanza dell'Ufficio locale marittimo di Diamante.

BonifatiCS · 1 scheda
  • La legge regionale della Calabria 3 ottobre 2023, n. 45, all'articolo 24 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e stabilisce che l'accesso «è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione» (comma 2).
    Il testo intero, e gli orari

    La legge regionale della Calabria 3 ottobre 2023, n. 45, all'articolo 24 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e stabilisce che l'accesso «è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione» (comma 2). Il comma 4 impone al conduttore di avere con sé il certificato di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario e un'attestazione dell'Azienda sanitaria provinciale di non aggressività, questi ultimi due rilasciati da non più di sessanta giorni; il comma 5 impone il guinzaglio e consente all'animale di fare il bagno. A Bonifati questa norma non è rimasta sulla carta: l'ordinanza comunale n. 15/2024 la cita nelle premesse, ne recepisce quasi alla lettera le condizioni documentali all'articolo 6, e apre di conseguenza le spiagge libere del litorale. È un caso di adempimento, e in Calabria è raro: l'articolo 53 della stessa legge, che elenca le sanzioni, non richiama l'articolo 24, sicché l'obbligo di individuare i tratti non ha conseguenze per il Comune che lo ignori. Va segnalato infine che l'articolo 54 abroga la legge regionale 41/1990, che si trova ancora citata in molti documenti.

  • Vale dal 1 maggio 2024 al 31 ottobre 2024.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

L'articolo 6 è stato letto per intero e non pone alcun limite di peso né di taglia. Le condizioni che pone sono documentali e di condotta, e ricalcano l'articolo 24 della legge regionale 45/2023. Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé: il certificato d'iscrizione all'anagrafe obbligatoria per i cani; un certificato rilasciato da un medico veterinario, valido sessanta giorni dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell'animale e l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattie trasmissibili, anche di natura non zoonotica, e di endo ed ectoparassitosi; e un'attestazione del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane è esente da manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. I cani che accedono all'area di spiaggia vanno condotti al guinzaglio e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore. Il conduttore deve assicurarsi che gli animali non siano lasciati incustoditi e che siano sufficientemente protetti dai raggi solari. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, l'accesso può essere impedito e l'animale allontanato. Restano comunque esclusi da ogni divieto, per espressa previsione dell'articolo 4, i cani di salvataggio a guinzaglio e i cani guida per i non vedenti accompagnati dai rispettivi utilizzatori.

CetraroCS · 1 scheda
  • La legge regionale della Calabria 21 dicembre 2005, n. 17, «Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo», è il testo che regge tutto il demanio marittimo calabrese ed è quello che le ordinanze balneari dei Comuni citano in premessa.
    Il testo intero, e gli orari

    La legge regionale della Calabria 21 dicembre 2005, n. 17, «Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo», è il testo che regge tutto il demanio marittimo calabrese ed è quello che le ordinanze balneari dei Comuni citano in premessa. Il testo coordinato scaricato dalla banca dati normativa del Consiglio regionale — diciannove pagine, aggiornato con le modifiche fino alla legge regionale 14 maggio 2026, n. 16 — è stato letto e NON contiene le parole «cani», «cane» né «animali» in nessun articolo. L'articolo 3 riserva alla Regione la programmazione e l'indirizzo generale, il catasto del demanio marittimo, la pianificazione portuale e i criteri per il ripascimento; l'articolo 4, «Funzioni e competenze dei Comuni», dispone che «per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione conferisce ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti: a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime; b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative», e obbliga i Comuni a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni delegate. Sull'accesso dei cani alle spiagge la legge regionale calabrese tace: la regola, se c'è, è quella del singolo Comune.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    FuscaldoCS · 1 scheda
    • L'ordinanza di sicurezza balneare del Circondario marittimo di Cetraro che il Comune di Longobardi ha pubblicato all'albo il 16 luglio 2026 con l'oggetto «Ordinanza sicurezza balneare 2026» è stata scaricata e letta per intero (ventisei pagine, diciassette articoli più allegati), e confrontata carattere per carattere con quella che il Comune di Cetraro aveva pubblicato nel 2025: il testo è lo stesso, e l'articolo 17 dice ancora che l'ordinanza «entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 16/2024 in data 06/06/2024 di questo Ufficio Circondariale Marittimo».
      Il testo intero, e gli orari

      L'ordinanza di sicurezza balneare del Circondario marittimo di Cetraro che il Comune di Longobardi ha pubblicato all'albo il 16 luglio 2026 con l'oggetto «Ordinanza sicurezza balneare 2026» è stata scaricata e letta per intero (ventisei pagine, diciassette articoli più allegati), e confrontata carattere per carattere con quella che il Comune di Cetraro aveva pubblicato nel 2025: il testo è lo stesso, e l'articolo 17 dice ancora che l'ordinanza «entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 16/2024 in data 06/06/2024 di questo Ufficio Circondariale Marittimo». Non è quindi un atto nuovo del 2026 ma la ripubblicazione dell'ordinanza n. 14/2025 del 9 giugno 2025, che non ha scadenza e resta in vigore finché non sia sostituita. Serve a stabilire che sugli animali in spiaggia non decide l'Autorità marittima. L'articolo 1 dichiara che l'ordinanza disciplina «ai fini della sicurezza marittima» la balneazione lungo il litorale del Circondario Marittimo di Cetraro, «esteso dal Comune di Belvedere Marittimo al Comune di Belmonte Calabro (inclusi)», e le premesse elencano i Comuni della giurisdizione uno per uno: «Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola, San Lucido, Falconara Albanese, Longobardi e Belmonte Calabro». Nessuno degli articoli dispositivi vieta o consente gli animali sulla spiaggia: l'unico punto che li nomina è quello sulle unità cinofile abilitate al salvamento, che si apre con la clausola «fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge», cioè rinvia altrove. Nel decalogo del bagnante allegato si legge, fra le raccomandazioni, «OSSERVA QUANTO PREVISTO NELLE ORDINANZE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI, IN PARTICOLARE: [...] NON PORTARE ANIMALI SULLA SPIAGGIA, AD ECCEZIONE DELLE ZONE DOVE ESPRESSAMENTE PREVISTO»: è un rinvio alle ordinanze comunali, non una regola autonoma. La regola sui cani a Fuscaldo resta quella dell'ordinanza balneare comunale.

    • Vale dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
      PaolaCS · 1 scheda
      • L'ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2025 del 9 giugno 2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Cetraro, letta per intero in ventisei pagine, comprende Paola nella propria giurisdizione: le premesse elencano i Comuni «Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola, San Lucido, Falconara Albanese, Longobardi e Belmonte Calabro», e l'articolo 1 estende l'ordinanza «dal Comune di Belvedere Marittimo al Comune di Belmonte Calabro (inclusi)», precisando che essa disciplina la balneazione «ai fini della sicurezza marittima».
        Il testo intero, e gli orari

        L'ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2025 del 9 giugno 2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Cetraro, letta per intero in ventisei pagine, comprende Paola nella propria giurisdizione: le premesse elencano i Comuni «Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola, San Lucido, Falconara Albanese, Longobardi e Belmonte Calabro», e l'articolo 1 estende l'ordinanza «dal Comune di Belvedere Marittimo al Comune di Belmonte Calabro (inclusi)», precisando che essa disciplina la balneazione «ai fini della sicurezza marittima». È rilevante perché stabilisce che sugli animali in spiaggia l'Autorità marittima non dispone: nessuno dei diciassette articoli li vieta o li consente, e l'unico punto che li nomina — quello sulle unità cinofile abilitate al salvamento — si apre con «fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge». Il decalogo del bagnante allegato raccomanda «NON PORTARE ANIMALI SULLA SPIAGGIA, AD ECCEZIONE DELLE ZONE DOVE ESPRESSAMENTE PREVISTO», rinviando alle ordinanze comunali. L'art. 17 dispone che l'ordinanza «entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 16/2024 in data 06/06/2024»: non ha scadenza, e l'ordinanza n. 36/2026 del vicino Comune di Longobardi la cita espressamente come l'ordinanza di sicurezza balneare in vigore «per l'anno 2026».

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Limite di peso non verificato
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Obblighi a carico del padrone, scritti nell'art. 9: esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario con tutte le vaccinazioni registrate; rimuovere qualunque deiezione con sacchetti e palette e conferirla nei cassonetti dell'indifferenziato; utilizzare guinzaglio e museruola secondo le prescrizioni dell'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009. Il proprietario o detentore è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde civilmente e penalmente dei danni a cose, persone o animali provocati dal cane. Obblighi a carico dello stabilimento che ammette i cani: segnaletica all'ingresso; una zona di spiaggia delimitata, segnalata e attrezzata per i cani, con copertura dai raggi solari e una distanza minima fra un cane e l'altro che garantisca libertà di movimento e assenza di interferenza; adeguata pulizia dell'arenile; divieto di far entrare il cane in acqua. L'atto non pone limiti di taglia né di peso: non li pone e non li esclude, quindi non dichiariamo che non ci siano.

      LongobardiCS · 2 schede
      • L'ordinanza di sicurezza balneare del Circondario marittimo di Cetraro, che il Comune di Longobardi ha pubblicato all'albo il 16 luglio 2026 come ordinanza per la stagione 2026, è stata scaricata e letta per intero: ventisei pagine, diciassette articoli più allegati.
        Il testo intero, e gli orari

        L'ordinanza di sicurezza balneare del Circondario marittimo di Cetraro, che il Comune di Longobardi ha pubblicato all'albo il 16 luglio 2026 come ordinanza per la stagione 2026, è stata scaricata e letta per intero: ventisei pagine, diciassette articoli più allegati. L'articolo 17 dice che essa «entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 16/2024 in data 06/06/2024 di questo Ufficio Circondariale Marittimo», e le premesse dell'ordinanza comunale n. 36/2026 la identificano espressamente come «l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2025 - Circondario marittimo di Cetraro, per l'anno 2026, emessa dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Cetraro il 09.06.2025»: è quindi l'atto del 2025, in vigore anche per il 2026 perché non ha scadenza. L'articolo 1 precisa che l'ordinanza disciplina «ai fini della sicurezza marittima» la balneazione lungo il litorale del Circondario Marittimo di Cetraro, «esteso dal Comune di Belvedere Marittimo al Comune di Belmonte Calabro (inclusi)», e le premesse elencano i Comuni della giurisdizione: «Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola, San Lucido, Falconara Albanese, Longobardi e Belmonte Calabro». Nessuno degli articoli dispositivi vieta o consente gli animali sulla spiaggia: l'unico che li nomina è quello sulle unità cinofile abilitate al salvamento, che si apre con la clausola «fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge». Nel decalogo del bagnante allegato si legge «NON PORTARE ANIMALI SULLA SPIAGGIA, AD ECCEZIONE DELLE ZONE DOVE ESPRESSAMENTE PREVISTO», che è un rinvio alle ordinanze comunali e non una regola autonoma dell'Autorità marittima.

      • L'ordinanza n. 36 del 15 luglio 2026 del Sindaco di Longobardi, «Disciplina per l'uso della spiaggia, delle zone di mare destinate alla balneazione, delle aree demaniali limitrofe e delle attività aperte al pubblico», all'articolo 1 comma 1 si applica «su tutto il litorale del Comune di Longobardi» e disciplina «l'uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione nonché gli specchi acquei per le finalità turistico-ricreative», rinviando all'Autorità marittima per la sicurezza dei bagnanti; il comma 6 dispone che «la presente ordinanza trova applicazione dalla data odierna e fino al 30 Settembre 2026».
        Il testo intero, e gli orari

        L'ordinanza n. 36 del 15 luglio 2026 del Sindaco di Longobardi, «Disciplina per l'uso della spiaggia, delle zone di mare destinate alla balneazione, delle aree demaniali limitrofe e delle attività aperte al pubblico», all'articolo 1 comma 1 si applica «su tutto il litorale del Comune di Longobardi» e disciplina «l'uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione nonché gli specchi acquei per le finalità turistico-ricreative», rinviando all'Autorità marittima per la sicurezza dei bagnanti; il comma 6 dispone che «la presente ordinanza trova applicazione dalla data odierna e fino al 30 Settembre 2026». L'articolo 3, «Prescrizioni generali sull'uso delle spiagge», elenca ciò che è vietato «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione del territorio del Comune di Longobardi», e fra i divieti pone quello di «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, in aree non appositamente attrezzate e segnalate, CHE, PER LA STAGIONE ESTIVA 2026, SONO INDIVIDUATE NEL TRATTO DI SPIAGGIA PROSPICIENTE E COMPRESO TRA IL CAMPO SPORTIVO E IL TORRENTE AGOSTO». Seguono le eccezioni generali: «Sono esclusi dal divieto i cani-guida per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), condotti da personale munito di brevetto assistente bagnanti. Sia i cani guida che quelli da soccorso dovranno, durante la permanenza in spiaggia, essere tenuti al guinzaglio, indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori accompagnatori dovranno farsi riconoscere, indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio ed avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla spiaggia. Tale divieto non vige altresì negli stabilimenti balneari appositamente attrezzati e dotati di specifica autorizzazione per l'accesso dei cani e/o altri animali». L'atto è stato letto per intero e non nomina nessuno stabilimento autorizzato, non pone limiti di taglia o di peso, non fissa fasce orarie per gli animali e non dispone sulla balneazione dei cani. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, salve le previsioni degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione. L'ordinanza è firmata dal sindaco Giacinto Mannarino e trasmessa alla Prefettura di Cosenza, alla Capitaneria di Porto di Cetraro, ai Carabinieri di Fiumefreddo Bruzio e alla Polizia Municipale. Fra le premesse cita il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 10269 dell'11 giugno 2026 sull'individuazione delle acque di balneazione per la stagione 2026, da cui risulta esito «eccellente» nei punti Torrente Agosto, Torrente Cordaro e Zona Lidi.

      • Vale dal 15 luglio 2026 al 30 settembre 2026.
      • Limite di peso non verificato
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso: non li pone e non li esclude, quindi non dichiariamo che non ci siano. Non fissa orari. L'unico obbligo che si ricava per chi porta il cane è il guinzaglio, che l'atto presuppone nella formula del divieto; per i cani guida e per i cani da soccorso ammessi ovunque l'ordinanza prescrive esplicitamente guinzaglio, imbracatura, assicurazione per danni a terzi, vaccinazioni in regola e sistema per la raccolta degli escrementi, che in nessun caso devono restare sulla spiaggia.

      ZambroneVV · 1 scheda
      • L'ordinanza del Sindaco di Zambrone n. 12 del 09-07-2026 (R.G. n. 18), «Ordinanza di regolamentazione dell'accesso alle spiagge con animali d'affezione», dispone testualmente: «1.
        Il testo intero, e gli orari

        L'ordinanza del Sindaco di Zambrone n. 12 del 09-07-2026 (R.G. n. 18), «Ordinanza di regolamentazione dell'accesso alle spiagge con animali d'affezione», dispone testualmente: «1. Potranno accedere alle spiagge libere, per l'intero arco della giornata, esclusivamente, i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina.»; «4. I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore al mt 1,50.»; «5. I proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con se' una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali, o su richiesta delle Autorita' competenti.»; «6. In presenza del proprietario/detentore e' consentita la balneazione dei cani dalle ore 6:00 alle ore 10:00 e dalle ore 19:00 alle 22:00.»; «7. I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio fino all'ingresso dello specchio acqueo e all'uscita dall'acqua dovranno essere nuovamente assicurati al suo guinzaglio; non potranno passeggiare e sostare sulla battigia (eccezione fatta per i cani di primo soccorso e d'accompagnamento per non vedenti), ne' essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare.»; «8. I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.»; «9. Il cane deve essere, comunque, munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente.»; «10. I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area.»; «11. L'accesso all'area e' vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.». Sugli stabilimenti l'atto rimette la regola ai privati: «Per quanto concerne, invece, i titolari o gestori delle spiagge che ammettono anche clienti con cani o altri animali d'affezione, essi devono stabilire le regole che adottano per assicurarsi il rispetto delle norme igienico sanitarie e di quanto necessario a garantire l'incolumita' di persone, animali e cose; di tali regole i concessionari e i gestori delle spiagge danno adeguata pubblicita' ai loro clienti», e «Il concessionario vigilera', nei limiti del possibile, affinche' siano evitati latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane, pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio del concessionario medesimo e/o delle Autorita' preposte». La chiusa fissa la durata: «La presente ordinanza avra' efficacia fino al 31 Ottobre 2026». Il PDF e' stato scaricato dall'albo pretorio Halley del Comune e letto per intero; il link muore alla scadenza della pubblicazione, per questo il contenuto e' riportato qui per esteso.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      L'ordinanza e' stata letta per intero e non pone limiti di taglia ne' di peso. Possono accedere alle spiagge libere, per l'intero arco della giornata, esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina. Il cane va tenuto al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri; il proprietario o detentore deve portare con se' una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti. La balneazione del cane e' consentita, in presenza del proprietario o detentore, solo dalle 6:00 alle 10:00 e dalle 19:00 alle 22:00: il cane va tenuto al guinzaglio fino all'ingresso in acqua e riassicurato all'uscita. Sulla battigia il cane non puo' passeggiare ne' sostare, con l'eccezione dei cani di primo soccorso e di accompagnamento per non vedenti; non puo' essere lasciato incustodito ne' libero di vagare. Il cane deve essere esente da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti e munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente. Le deiezioni vanno rimosse immediatamente e il proprietario deve essere munito di palette o raccoglitori idonei. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Il proprietario o detentore risponde in via esclusiva, civilmente e penalmente, dei danni o delle lesioni provocati dall'animale a persone, animali e cose. Le violazioni sono sanzionate ai sensi degli articoli 1162 e 1164 del Codice della Navigazione: da 1.032 a 3.098 euro per il comma 1 dell'art. 1164 e da 100 a 1.000 euro per il comma 2.

      ScillaRC · 3 schede
      • Articolo 4, punto 1, dell'ordinanza balneare 2026: «Sulle spiagge libere del litorale del Comune di Scilla, per la corrente stagione balneare 2026, È VIETATO: [...] condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che nelle spiagge appositamente segnalate e destinate a tale utilizzo (vd. art. 6 della presente Ordinanza).
        Il testo intero, e gli orari

        Articolo 4, punto 1, dell'ordinanza balneare 2026: «Sulle spiagge libere del litorale del Comune di Scilla, per la corrente stagione balneare 2026, È VIETATO: [...] condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che nelle spiagge appositamente segnalate e destinate a tale utilizzo (vd. art. 6 della presente Ordinanza). Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione del Comune, i cani brevettati per il salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge destinate alla balneazione nel corso della stagione balneare». Il rinvio all'articolo 6 è un refuso ereditato dall'ordinanza 2024: nel testo 2026 la disciplina dei cani sulle spiagge libere sta all'articolo 9.

      • Articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026: «Nei tratti di spiaggia libera alla balneazione, appositamente segnalati con idonea cartellonistica, è consentito l'accesso da parte dei bagnanti accompagnati da cani.
        Il testo intero, e gli orari

        Articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026: «Nei tratti di spiaggia libera alla balneazione, appositamente segnalati con idonea cartellonistica, è consentito l'accesso da parte dei bagnanti accompagnati da cani. In tali tratti di litorale devono essere osservate le seguenti prescrizioni: - l'utilizzo di tali aree per la pubblica fruizione da parte dei bagnanti accompagnati da cani è consentita dall'alba al tramonto nel periodo 01 Giugno al 30 Settembre; - tali tratti di arenile, non essendo attrezzati di zone d'ombra, acqua e servizio di salvataggio, deve essere cura del proprietario del cane, per il benessere dell'animale, creare zone ombreggiate e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura del cane; - possono accedere alla spiaggia a ciò destinata, esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed in regola con le vaccinazioni; [...] - i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50; - i proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti; - i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona indicata; essi devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; - i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei». Il testo è identico, parola per parola, a quello dell'articolo 6 dell'ordinanza balneare n. 33 del 15 maggio 2024: la disciplina è stabile da almeno tre stagioni.

      • Punto 6.8 dell'ordinanza balneare 2026: «Per la stagione balneare 2026, i titolari degli stabilimenti balneari possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani in proprietà, con le seguenti prescrizioni e limitazioni: - apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento balneare indicante la possibilità di accesso ai cani; - delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani, munire l'area di idonea vasca con acqua, garantendo adeguata copertura dai raggi solari e distanza minima tra un cane e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze; - assicurare adeguata pulizia dell'arenile; - fare rispettare tutte le prescrizioni di cui al precedente art. 6 della presente ordinanza.
        Il testo intero, e gli orari

        Punto 6.8 dell'ordinanza balneare 2026: «Per la stagione balneare 2026, i titolari degli stabilimenti balneari possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani in proprietà, con le seguenti prescrizioni e limitazioni: - apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento balneare indicante la possibilità di accesso ai cani; - delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani, munire l'area di idonea vasca con acqua, garantendo adeguata copertura dai raggi solari e distanza minima tra un cane e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze; - assicurare adeguata pulizia dell'arenile; - fare rispettare tutte le prescrizioni di cui al precedente art. 6 della presente ordinanza. I proprietari dei cani condotti all'interno degli stabilimenti che ne ammettono l'accesso hanno l'obbligo di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale». Il punto 6.3 aggiunge che «i concessionari di strutture balneari hanno l'obbligo di dare evidenza di eventuali misure limitative adottate in ordine alla accessibilità degli animali d'affezione» e che «in caso di spiaggia "animal friendly", attrezzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, i concessionari o gestori della struttura balneare devono esporre apposita cartellonistica».

      • Vale dal 7 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
      • Vale dal 1 giugno 2026 al 30 settembre 2026.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Condizioni dell'articolo 9: accesso consentito dall'alba al tramonto dal 1° giugno al 30 settembre; solo cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e in regola con le vaccinazioni, esenti da pulci, zecche e altri parassiti; guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri; museruola rigida o morbida da portare con sé e applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità; deiezioni da rimuovere immediatamente, con palette o raccoglitori; il proprietario risponde civilmente e penalmente dei danni. 🔑 A Scilla IL CANE PUÒ FARE IL BAGNO: «i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona indicata». È il contrario di quanto dispone la vicina Motta San Giovanni.

      Le condizioni per esteso

      Obblighi del proprietario: esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario con tutte le vaccinazioni, e rispettare tutte le prescrizioni dell'articolo 6 dell'ordinanza. Obblighi del concessionario: segnaletica all'ingresso, zona delimitata e attrezzata per i cani con vasca d'acqua e ombra, distanza minima fra un cane e l'altro, adeguata pulizia dell'arenile.

      Reggio CalabriaRC · 4 schede
      • Articolo 3, punto 1, dell'ordinanza balneare 2025: «Nelle spiagge del Comune di Reggio Calabria destinate alla libera balneazione, è vietato: [...] condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio, nonché di quanto previsto all'art. 4 e al punto 10 dell'art. 5 della presente ordinanza».
        Il testo intero, e gli orari

        Articolo 3, punto 1, dell'ordinanza balneare 2025: «Nelle spiagge del Comune di Reggio Calabria destinate alla libera balneazione, è vietato: [...] condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio, nonché di quanto previsto all'art. 4 e al punto 10 dell'art. 5 della presente ordinanza». Il punto 2 dello stesso articolo precisa che «le aree destinate alla libera balneazione sono individuate nel vigente Piano Comunale di Spiaggia».

      • Articolo 4 dell'ordinanza balneare 2025 del Comune di Reggio Calabria: «Sono individuate dalla variante al Piano Comunale di Spiaggia (PCS) vigente, le seguenti n. 2 spiagge destinate alla libera balneazione “animal friendly” e dunque con accesso aperto ad animali d'affezione (cani/gatti) in proprietà: - in località Catona, l'area identificata con il codice Af.01 (Spiaggia Animal friendly) nella Tav. 2.2_agg.04-2024 del Quadro Programmatico del PCS [...]; - in località Pellaro, l'area identificata con il codice Af.02 (Spiaggia Animal friendly) nella Tav. 2.11_agg.07-2024 del Quadro Programmatico del PCS».
        Il testo intero, e gli orari

        Articolo 4 dell'ordinanza balneare 2025 del Comune di Reggio Calabria: «Sono individuate dalla variante al Piano Comunale di Spiaggia (PCS) vigente, le seguenti n. 2 spiagge destinate alla libera balneazione “animal friendly” e dunque con accesso aperto ad animali d'affezione (cani/gatti) in proprietà: - in località Catona, l'area identificata con il codice Af.01 (Spiaggia Animal friendly) nella Tav. 2.2_agg.04-2024 del Quadro Programmatico del PCS [...]; - in località Pellaro, l'area identificata con il codice Af.02 (Spiaggia Animal friendly) nella Tav. 2.11_agg.07-2024 del Quadro Programmatico del PCS». Seguono le condizioni: iscrizione all'anagrafe canina/felina e collare con targhetta identificativa; facoltà per cani e gatti di fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante sotto il controllo e la responsabilità del detentore; libretto sanitario con le vaccinazioni; obbligo di usare sempre il guinzaglio non superiore a 1,50 metri e di avere sempre con sé la museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di potenziale pericolo, in conformità all'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 prorogata dall'ordinanza del 6 agosto 2024; rimozione immediata delle deiezioni con palette e sacchetti e deposito nei cassonetti; responsabilità civile e penale per i danni a cose, persone o animali.

      • Punto 10 dell'articolo 5 dell'ordinanza balneare 2025: «Per la stagione balneare 2025 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di Reggio Calabria possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso agli animali domestici (cani/gatti) in proprietà, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e in conformità all'ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013: apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento indicante la possibilità di accesso ai cani/gatti; delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani/gatti, garantendo adeguata copertura dai raggi solari, distanza minima tra un cane/gatto e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze; assicurare adeguata pulizia dell'arenile».
      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Condizioni poste dall'articolo 4: l'animale dev'essere regolarmente iscritto all'anagrafe canina o felina e portare un collare con targhetta identificativa con i dati del proprietario; il detentore deve avere con sé il libretto sanitario rilasciato dal veterinario con tutte le vaccinazioni; guinzaglio SEMPRE obbligatorio e non superiore a 1,50 metri, museruola rigida o morbida sempre al seguito da applicare in caso di potenziale pericolo, in conformità all'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 prorogata dall'ordinanza del 6 agosto 2024; deiezioni da rimuovere subito con palette e sacchetti e da depositare nei cassonetti; responsabilità civile e penale del detentore. 🔑 IL BAGNO È AMMESSO: «i cani/gatti possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante le zone sopra indicate sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore».

      Le condizioni per esteso

      Obblighi del proprietario secondo il punto 10 dell'articolo 5: esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario con tutte le vaccinazioni; rimuovere qualunque deiezione con palette e sacchetti e depositarla nei cassonetti dell'indifferenziata; usare guinzaglio e museruola secondo le prescrizioni dell'ordinanza del Ministero della Salute. Obblighi del concessionario: segnaletica all'ingresso, zona delimitata e attrezzata con ombra e distanza minima fra un animale e l'altro, adeguata pulizia dell'arenile.

      Motta San GiovanniRC · 4 schede
      • Articolo 3, punto I, dell'ordinanza balneare 2026: «Nelle spiagge del Comune di Motta San Giovanni è vietato [...] condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio, nonché da quanto previsto all'art. 4 ed all'art. 5».
        Il testo intero, e gli orari

        Articolo 3, punto I, dell'ordinanza balneare 2026: «Nelle spiagge del Comune di Motta San Giovanni è vietato [...] condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio, nonché da quanto previsto all'art. 4 ed all'art. 5». L'articolo 4 è quello delle due spiagge animal friendly, l'articolo 5 quello degli stabilimenti balneari.

      • L'articolo 4 dell'ordinanza balneare 2026 del Comune di Motta San Giovanni recita: «Sono individuate, per la stagione balneare 2026, n. 2 spiagge destinate alla libera balneazione in cui è consentito l'accesso degli animali (cani/gatti) d'affezione di proprietà; le aree sono individuate con i lotti n.C.5.1 e n.C.5.2 nel redigendo Piano Comunale di Spiaggia».
        Il testo intero, e gli orari

        L'articolo 4 dell'ordinanza balneare 2026 del Comune di Motta San Giovanni recita: «Sono individuate, per la stagione balneare 2026, n. 2 spiagge destinate alla libera balneazione in cui è consentito l'accesso degli animali (cani/gatti) d'affezione di proprietà; le aree sono individuate con i lotti n.C.5.1 e n.C.5.2 nel redigendo Piano Comunale di Spiaggia». Seguono le condizioni: iscrizione all'anagrafe canina/felina e collare con etichetta identificativa; libretto sanitario con le vaccinazioni; guinzaglio non superiore a 1,50 metri e museruola al seguito da applicare in caso di potenziale pericolo, ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009; rimozione immediata delle deiezioni con paletta e sacchetto; responsabilità civile e penale del detentore; e il divieto per cani e gatti di fare il bagno nello specchio acqueo antistante. L'anno precedente l'ordinanza balneare n. 32 del 24 giugno 2024 ne apriva UNA sola, il solo lotto C.5.1: nel 2026 sono due.

      • Articolo 5, punto IV: «Per la stagione balneare 2026 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di Motta San Giovanni possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani in proprietà nel rispetto delle seguenti prescrizioni: apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento indicante la possibilità di accesso ai cani; delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani, garantendo adeguata copertura dai raggi solari, distanza minima tra un cane e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze; assicurare adeguata pulizia dell'arenile».
        Il testo intero, e gli orari

        Articolo 5, punto IV: «Per la stagione balneare 2026 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di Motta San Giovanni possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani in proprietà nel rispetto delle seguenti prescrizioni: apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento indicante la possibilità di accesso ai cani; delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani, garantendo adeguata copertura dai raggi solari, distanza minima tra un cane e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze; assicurare adeguata pulizia dell'arenile». Nessuno stabilimento è nominato e il Comune non pubblica l'elenco di chi si è avvalso della facoltà.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Condizioni poste dall'articolo 4: l'animale dev'essere regolarmente iscritto all'anagrafe canina o felina e portare un collare con etichetta identificativa con i dati del proprietario; il detentore deve avere con sé il libretto sanitario con tutte le vaccinazioni; il guinzaglio è obbligatorio e non può superare 1,50 metri, e la museruola va portata con sé e applicata in caso di potenziale pericolo, ai sensi dell'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009; le deiezioni vanno rimosse subito con paletta e sacchetto; il detentore risponde civilmente e penalmente dei danni. ⚠️ IL BAGNO IN MARE È VIETATO: «non è comunque consentito che i cani/gatti possano fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante le zone sopra indicate».

      Le condizioni per esteso

      Obblighi posti al proprietario dall'articolo 5, punto IV: esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario con tutte le vaccinazioni; rimuovere qualunque deiezione con palette e sacchetti e provvedere alla pulizia dei luoghi; usare guinzaglio e museruola secondo l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009.

      Melito di Porto SalvoRC · 4 schede
      • Articolo 3 dell'ordinanza balneare 2026: fra i divieti sulle spiagge, «condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio, nonché di quanto previsto agli artt. 4 e 5 punto 12 e 13».
      • Articolo 4 dell'ordinanza balneare 2026: «Sono individuate, per la stagione balneare 2026, le seguenti n° 2 spiagge destinate alla libera balneazione “animal friendly”, con accesso aperto anche ai cani/gatti in proprietà: sono individuate in linea temporanea in attesa di predisporre la variante al vigente PSC, le seguenti n° 2 zone di spiagge destinate alla libera balneazione “animali friendly”, con accesso aperto ai cani/gatti di proprietà: - località zona Annà inizio fiumara S.
        Il testo intero, e gli orari

        Articolo 4 dell'ordinanza balneare 2026: «Sono individuate, per la stagione balneare 2026, le seguenti n° 2 spiagge destinate alla libera balneazione “animal friendly”, con accesso aperto anche ai cani/gatti in proprietà: sono individuate in linea temporanea in attesa di predisporre la variante al vigente PSC, le seguenti n° 2 zone di spiagge destinate alla libera balneazione “animali friendly”, con accesso aperto ai cani/gatti di proprietà: - località zona Annà inizio fiumara S. Elia F.40; - località Pilati F.44 P.Ha 393». Seguono le condizioni: iscrizione all'anagrafe canina e collare con targhetta identificativa; facoltà per cani e gatti di fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante, sotto il controllo e la responsabilità del detentore; libretto sanitario con le vaccinazioni; obbligo di usare sempre il guinzaglio non superiore a 1,50 metri e di avere sempre con sé la museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di potenziale pericolo, in conformità all'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009; rimozione immediata delle deiezioni con palette e sacchetti e deposito nei cassonetti; responsabilità civile e penale del detentore. L'atto è una scansione senza testo, letta con OCR (pdftoppm a 300 dpi più tesseract in italiano).

      • Punto 11 dell'articolo 5, rubricato «Accesso animali domestici»: «Per la stagione balneare 2026 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di Melito di Porto Salvo Calabria possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso agli animali domestici (cani/gatti) in proprietà, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento indicante la possibilità di accesso ai cani/gatti; - delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani/gatti, garantendo adeguata copertura dai raggi solari, distanza minima tra un cane/gatto e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze; - assicurare adeguata pulizia dell'arenile».
        Il testo intero, e gli orari

        Punto 11 dell'articolo 5, rubricato «Accesso animali domestici»: «Per la stagione balneare 2026 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di Melito di Porto Salvo Calabria possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso agli animali domestici (cani/gatti) in proprietà, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento indicante la possibilità di accesso ai cani/gatti; - delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani/gatti, garantendo adeguata copertura dai raggi solari, distanza minima tra un cane/gatto e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze; - assicurare adeguata pulizia dell'arenile». Il punto 12 pone gli obblighi ai proprietari. L'allegato «A», check-list di autoverifica, contiene una voce sull'accesso ai cani/gatti.

      • Vale dal 1 maggio 2026 al 31 ottobre 2026.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Condizioni poste dall'articolo 4: possono accedere solo cani e gatti regolarmente iscritti all'anagrafe canina, muniti di collare con targhetta identificativa con i dati del proprietario; il detentore deve avere con sé il libretto sanitario rilasciato dal veterinario con tutte le vaccinazioni; guinzaglio SEMPRE obbligatorio e non superiore a 1,50 metri, museruola rigida o morbida sempre al seguito da applicare in caso di potenziale pericolo, in conformità all'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009; deiezioni da rimuovere subito con palette e sacchetti e da depositare nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani; responsabilità civile e penale del detentore. 🔑 IL BAGNO È AMMESSO: «i cani/gatti possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante le zone sopra indicate sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore».

      Le condizioni per esteso

      Obblighi del proprietario: esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario con tutte le vaccinazioni; rimuovere qualunque deiezione con palette e sacchetti e depositarla nei cassonetti dell'indifferenziata; usare guinzaglio e museruola secondo l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009. Obblighi del concessionario: segnaletica all'ingresso, zona delimitata e attrezzata con ombra e distanza minima fra un animale e l'altro, adeguata pulizia dell'arenile.

      Bruzzano ZeffirioRC · 1 scheda
      • La legge regionale della Calabria 3 ottobre 2023, n. 45, all'articolo 24 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e stabilisce che l'accesso «è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione» (comma 2): gli stabilimenti sono cioè aperti per difetto e si chiudono soltanto con un atto comunale.
        Il testo intero, e gli orari

        La legge regionale della Calabria 3 ottobre 2023, n. 45, all'articolo 24 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e stabilisce che l'accesso «è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione» (comma 2): gli stabilimenti sono cioè aperti per difetto e si chiudono soltanto con un atto comunale. Il comma 4 impone a chi conduce l'animale di avere con sé il certificato di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario e un'attestazione dell'Azienda sanitaria provinciale di non aggressività, questi ultimi due rilasciati da non più di sessanta giorni; il comma 5 impone il guinzaglio e consente all'animale di fare il bagno. Due cose vanno dette su come questa norma incide a Bruzzano Zeffirio. La prima è che l'obbligo del comma 1 non è stato adempiuto: l'ordinanza balneare 2026 vieta gli animali su tutte le spiagge libere e non ne individua nessuna dove siano ammessi. La seconda è che l'articolo 53 della stessa legge, che elenca le sanzioni, non richiama l'articolo 24: l'inadempimento del Comune non ha conseguenze, ed è la ragione strutturale per cui in Calabria la gran parte dei comuni costieri non ha un atto in materia. Va segnalato infine che la legge, all'articolo 54, abroga la legge regionale 41/1990, che si trova ancora citata in molti documenti: chi cerca il quadro normativo calabrese deve fare riferimento alla 45/2023 e non alla norma abrogata.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
        BovalinoRC · 1 scheda
        • L'art. 5 dell'ordinanza balneare 2026 vieta di «condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che nelle spiagge appositamente segnalate e destinate a tale utilizzo (vd. art. 6 della presente Ordinanza).
          Il testo intero, e gli orari

          L'art. 5 dell'ordinanza balneare 2026 vieta di «condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che nelle spiagge appositamente segnalate e destinate a tale utilizzo (vd. art. 6 della presente Ordinanza). Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione del Comune, i cani brevettati per il salvataggio al guinzaglio». L'art. 6, intitolato «Aree demaniali marittime libere dove è consentito l'accesso ai cani», stabilisce che nei tratti di spiaggia libera segnalati con idonea cartellonistica è consentito l'accesso ai bagnanti accompagnati da cani «dall'alba al tramonto nel periodo 01 Giugno al 30 Settembre», impone iscrizione all'anagrafe canina e vaccinazioni in regola, guinzaglio non superiore a 1,50 metri, museruola al seguito, assenza di infestazioni di pulci e zecche, rimozione immediata delle deiezioni, e precisa che quei tratti non sono attrezzati con ombra, acqua e servizio di salvataggio. L'articolo non nomina alcun tratto.

        • Vale dal 1 giugno 2026 al 30 settembre 2026.
        • Nessun limite di taglia o peso
        • Guinzaglio obbligatorio
        Le condizioni per esteso

        L'ordinanza n. 71/2026 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso; ammette esplicitamente cani e gatti. L'area è segnalata con cartellonistica ed è dotata di un dispensatore di acqua e di un bidone con coperchio per le deiezioni. Il cane va condotto al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, e il detentore deve portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità. Serve idonea certificazione sanitaria o il libretto delle vaccinazioni, da esibire ai controlli: è vietato l'accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni e alle femmine in periodo estrale. I cani non identificabili con microchip, tatuaggio o altro documento idoneo espongono il detentore a sanzione. Gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni ma nelle immediate vicinanze del detentore. La balneazione è consentita, sotto stretta sorveglianza, nello specchio acqueo antistante l'area per una superficie massima di 100 metri quadri e fuori dalle fasce orarie di balneazione assistita individuate dall'Autorità marittima. Le deiezioni solide vanno rimosse subito e quelle liquide dilavate con acqua, anche marina. È interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi. L'area non è attrezzata con zone d'ombra, acqua e servizio di salvataggio: ombra e abbeverata sono a carico del detentore, e l'ordinanza consiglia di evitare le ore più calde. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione l'accesso può essere impedito e l'animale allontanato. È sempre consentito l'accesso ai cani guida per non vedenti e ai cani delle forze dell'ordine, e previa autorizzazione ai cani con brevetto di salvataggio. La sanzione per l'inosservanza è quella dell'art. 1164 comma 2 del Codice della Navigazione, da 100 a 1.000 euro.

        Marina di Gioiosa IonicaRC · 1 scheda
        • L'art. 5 dell'ordinanza balneare 2026 vieta di «condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che nelle spiagge appositamente segnalate e destinate a tale utilizzo (vedi art. 6 della presente Ordinanza).
          Il testo intero, e gli orari

          L'art. 5 dell'ordinanza balneare 2026 vieta di «condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che nelle spiagge appositamente segnalate e destinate a tale utilizzo (vedi art. 6 della presente Ordinanza). Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione del Comune, i cani brevettati per il salvataggio al guinzaglio». L'art. 6, «Aree demaniali marittime libere dove è consentito l'accesso ai cani», consente l'accesso «nei tratti di spiaggia libera alla balneazione, appositamente segnalati con idonea cartellonistica», «dall'alba al tramonto nel periodo 01 giugno al 20 settembre», senza nominare alcun tratto e senza rinviare ad altro atto di individuazione.

        • Vale dal 25 luglio 2025 al 31 ottobre 2025.
        • Nessun limite di taglia o peso
        • Guinzaglio obbligatorio
        Le condizioni per esteso

        L'ordinanza sindacale n. 18/2025 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Accesso consentito dall'alba al tramonto. Possono accedere solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e con regolare documentazione sanitaria che attesti la profilassi vaccinale contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi; la scheda di vaccinazione va esibita ai controlli, pena sanzione e allontanamento. Il detentore deve essere maggiorenne e munito di documento d'identità valido, anch'esso da esibire. Guinzaglio e museruola vanno portati e usati per accedere all'area e in caso di necessità. Le deiezioni vanno rimosse immediatamente, con paletta o raccoglitore. Gli animali devono essere esenti da pulci, zecche e altri parassiti; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. È vietata la sosta dei cani fuori dall'area autorizzata. Il bagno in mare è ammesso nello specchio acqueo antistante, sotto controllo e responsabilità del detentore. Poiché l'area non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, ombra e acqua per abbeverata e docciatura (senza detergenti) sono a carico del detentore. Le sanzioni sono quelle dell'art. 1164 del Codice della Navigazione. L'ordinanza balneare 2026, che vale per la stagione in corso, prescrive per i tratti segnalati regole in parte diverse: guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri, museruola rigida o morbida al seguito, iscrizione all'anagrafe e vaccinazioni in regola, assenza di parassiti, rimozione immediata delle deiezioni.

        Isca sullo IonioCZ · 1 scheda
        • Il Comune ha individuato una spiaggia libera aperta ai cani — l'area dell'accesso «Lenze 6» — con validita' dichiarata «per la stagione balneare 2025 e per gli anni a seguire».
          Il testo intero, e gli orari

          Il Comune ha individuato una spiaggia libera aperta ai cani — l'area dell'accesso «Lenze 6» — con validita' dichiarata «per la stagione balneare 2025 e per gli anni a seguire». Il bagno in mare e' consentito nello specchio antistante. Sul resto dell'arenile i cani non possono stare. Nessun limite di taglia o di peso. I confini del tratto non sono deducibili dall'atto, che rinvia a un allegato grafico non pubblicato.

        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
        • Nessun limite di taglia o peso
        • Guinzaglio obbligatorio
        Le condizioni per esteso

        L'ordinanza e' stata letta per intero e non pone limiti di taglia ne' di peso: le parole «taglia», «peso» e «chilogrammi» non compaiono. Le condizioni che pone sono di identificazione e di condotta — anagrafe canina, collare con targhetta, collare antipulci, libretto sanitario con le vaccinazioni, guinzaglio non superiore a 1,50 metri, museruola al seguito da applicare in caso di potenziale pericolo secondo l'ordinanza del Ministero della salute del 3 marzo 2009 — piu' l'obbligo di rimuovere subito le deiezioni e di dilavare quelle liquide con abbondante acqua di mare.

        • Comune di Isca sullo Ionioordinanza balneare 2026 del Comune di Isca sullo Ionio, pubblicazione all'albo pretorio n. 256 del registro 1156, in pubblicazione dal 21/05/2026 al 30/09/2026, Area Manutentiva Urbanistica Patrimonio Cimitero. Articolo 2: gli accessi al litorale sono numerati e «l'accesso e l'area antistante “Lenze 6” e' destinata all'accesso degli animali domestici». Articolo 4 lettera o): e' vietato «condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio», con esclusione dei cani di salvataggio al guinzaglio e dei cani guida per non vedenti — e «tali divieti non riguardano i tratti di arenile di cui al successivo art. 4 bis». Articolo 4 bis «Spiagge libere per l'accesso di utenza balneare con al seguito animali d'affezione»: «e' individuata, per la stagione balneare 2025 e per gli anni a seguire, n. 1 spiaggia libera con accesso aperto ai cani», che e' l'area «Lenze 6», individuata in un allegato grafico. Il PDF pubblicato e' una scansione priva di testo: letto con OCR il 29 agosto 2026Il documento non porta una data. Letto da noi il 29 agosto 2026.
        BorgiaCZ · 2 schede
        • La legge regionale della Calabria 3 ottobre 2023, n. 45, all'articolo 24 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e stabilisce che l'accesso «è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione» (comma 2): gli stabilimenti sono cioè aperti per difetto e si chiudono soltanto con un atto comunale di limitazione.
          Il testo intero, e gli orari

          La legge regionale della Calabria 3 ottobre 2023, n. 45, all'articolo 24 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e stabilisce che l'accesso «è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione» (comma 2): gli stabilimenti sono cioè aperti per difetto e si chiudono soltanto con un atto comunale di limitazione. Il comma 4 impone a chi conduce l'animale di avere con sé il certificato di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario e un'attestazione dell'Azienda sanitaria provinciale di non aggressività, questi ultimi due rilasciati da non più di sessanta giorni; il comma 5 impone il guinzaglio e consente all'animale di fare il bagno. A Borgia il comma 2 e l'ordinanza comunale vanno nello stesso verso — lo stabilimento può aprire agli animali —, ma il comma 1 non è adempiuto: nessun atto comunale individua una spiaggia libera dove i cani siano ammessi, e l'ordinanza balneare le vieta tutte. Va detto che l'articolo 53 della stessa legge, che elenca le sanzioni, non richiama l'articolo 24: l'inadempimento non ha conseguenze, ed è la ragione strutturale per cui in Calabria la gran parte dei comuni costieri non ha un atto in materia. L'articolo 54 abroga infine la legge regionale 41/1990, che si trova ancora citata in molti documenti.

        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
        • Vale dal 1 giugno 2026 al 30 settembre 2026.
        • Nessun limite di taglia o peso
        • Guinzaglio obbligatorio
        Le condizioni per esteso

        L'articolo 5 è stato letto per intero, nei suoi quindici punti, e non pone alcun limite di peso né di taglia: le condizioni che pone sono altre. Il cane deve essere identificato con microchip o tatuaggio, e se proviene dall'estero in regola con la vaccinazione antirabbica. Prima di accedere deve essere munito di collare antipulci; sulla spiaggia deve portare la museruola ed essere tenuto al guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, stabilmente fissato a terra o a un paletto infisso nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento. Chi detiene cani di razze o incroci a rischio di aggressività deve avere una polizza di responsabilità civile per danni a terzi. L'accompagnatore deve impedire che il cane raggiunga i vicini, tenere sempre disponibile una ciotola d'acqua e una possibilità di ombra, rimuovere le deiezioni solide nell'apposito contenitore e dilavare quelle liquide con abbondante acqua di mare, evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, e ogni due ore circa condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata. L'area per il bagno dei cani è lo specchio acqueo antistante la zona di arenile attrezzata, delimitato con attrezzatura galleggiante ben visibile, e vi si può accedere non più di cinque cani per volta, con il proprietario presente durante la permanenza in acqua e il guinzaglio riassicurato subito dopo il bagno. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e alle femmine in estro. È il gestore a stabilire quale ombrellone assegnare alla famiglia con il cane e può spostarla a sua discrezione; il personale di vigilanza può allontanare chi non rispetta le regole, a suo insindacabile giudizio, e in caso di inadempienza a obblighi di legge — per esempio la mancanza del microchip — deve avvertire Polizia locale, Capitaneria di porto e ASP. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi né liberi di vagare, e dei danni risponde il proprietario. Gli stabilimenti sono aperti al pubblico per la balneazione dalle 8.00 alle 20.00.

        BotricelloCZ · 1 scheda
        • L'articolo 24 della legge regionale della Calabria 45/2023 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e stabilisce che «L'accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso» (comma 2).
          Il testo intero, e gli orari

          L'articolo 24 della legge regionale della Calabria 45/2023 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e stabilisce che «L'accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso» (comma 2). Il comma 3 vuole quelle aree dotate di cartellonistica e attrezzate con almeno un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; il comma 4 impone al conduttore di avere con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe canina, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, valida sessanta giorni, sull'assenza di manifestazioni di aggressività; il comma 5 vuole i cani al guinzaglio, liberi di nuotare nello specchio di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore. L'ordinanza 59/2026 di Botricello vieta gli animali su tutte le spiagge e su ogni area demaniale marittima balneabile, fatta salva un'autorizzazione espressa che l'atto non disciplina, e non individua alcun tratto aperto: l'obbligo del comma 1 non risulta assolto.

        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          CrotoneKR · 1 scheda
          • L'articolo 24 della legge regionale della Calabria 45/2023 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e consente l'accesso «negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso» (comma 2); il comma 4 impone al conduttore di avere con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe canina, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, valida sessanta giorni, sull'assenza di manifestazioni di aggressività; il comma 5 vuole i cani al guinzaglio, liberi però di nuotare nello specchio di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore.
            Il testo intero, e gli orari

            L'articolo 24 della legge regionale della Calabria 45/2023 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e consente l'accesso «negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso» (comma 2); il comma 4 impone al conduttore di avere con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe canina, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, valida sessanta giorni, sull'assenza di manifestazioni di aggressività; il comma 5 vuole i cani al guinzaglio, liberi però di nuotare nello specchio di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore. Il regolamento comunale di Crotone, del dicembre 2022, prevede già lo strumento — un'ordinanza che individui le spiagge pubbliche accessibili — ma non lo esercita da sé, e noi non abbiamo trovato quell'ordinanza; il regolamento chiede inoltre la museruola indossata, mentre la legge regionale si limita al guinzaglio, e non conosce i due certificati a scadenza sessanta giorni del comma 4.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          Sulle spiagge pubbliche individuate dal Comune il regolamento non pone limiti di taglia né di peso: chiede che l'animale sia in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie, accompagnato dal proprietario o da altro detentore, al guinzaglio e munito di museruola, e che il detentore abbia con sé gli strumenti per rimuovere immediatamente le deiezioni e provveda a rimuoverle. Il limite di taglia compare invece per gli stabilimenti balneari in concessione, dove il concessionario può ammettere cani e gatti di piccola taglia. Sono sempre esclusi dalle limitazioni di accesso i cani da salvataggio e i cani guida per non vedenti.

          StrongoliKR · 1 scheda
          • L'articolo 24 della legge regionale della Calabria 45/2023 apre con l'obbligo: «I comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1), e aggiunge che «L'accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso» (comma 2).
            Il testo intero, e gli orari

            L'articolo 24 della legge regionale della Calabria 45/2023 apre con l'obbligo: «I comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1), e aggiunge che «L'accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso» (comma 2). Il comma 3 impone che le aree destinate all'accesso siano dotate di cartellonistica con modalità e limiti e attrezzate con almeno un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; il comma 5 vuole i cani al guinzaglio, liberi però di nuotare nello specchio di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore. L'ordinanza balneare 2026 di Strongoli non individua alcun tratto ai sensi del comma 1 e vieta invece l'intero arenile demaniale comunale: il Comune non risulta aver adempiuto all'obbligo regionale.

          • Vale dal 30 giugno 2026 al 21 settembre 2026.
            Cirò MarinaKR · 1 scheda
            • L'articolo 24 della legge regionale della Calabria 45/2023 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e consente l'accesso «negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso» (comma 2); il comma 4 impone al conduttore di avere con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe canina, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, valida sessanta giorni, sull'assenza di manifestazioni di aggressività; il comma 5 vuole i cani al guinzaglio, liberi di nuotare nello specchio di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore.
              Il testo intero, e gli orari

              L'articolo 24 della legge regionale della Calabria 45/2023 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e consente l'accesso «negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso» (comma 2); il comma 4 impone al conduttore di avere con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe canina, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, valida sessanta giorni, sull'assenza di manifestazioni di aggressività; il comma 5 vuole i cani al guinzaglio, liberi di nuotare nello specchio di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore. L'ordinanza di Cirò Marina, del 20 giugno 2023 e quindi anteriore alla legge regionale del 3 ottobre 2023, apre l'intero arenile demaniale e va perciò oltre il minimo del comma 1; non richiede però i due certificati veterinari a scadenza sessanta giorni introdotti poi dal comma 4, che restano dovuti per legge regionale.

            • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
            • Nessun limite di taglia o peso
            • Guinzaglio obbligatorio
            Le condizioni per esteso

            L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina e portare un collare con targhetta identificativa con i dati del proprietario; il detentore deve avere con sé il libretto sanitario rilasciato dal veterinario con le vaccinazioni effettuate. È obbligatorio il guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri e occorre avere sempre con sé la museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di potenziale pericolo, secondo l'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009. Le deiezioni vanno rimosse immediatamente con palette e sacchetti, con pulizia dei luoghi e rimozione dei residui organici. Il proprietario risponde civilmente e penalmente dei danni causati dal cane. Accedono liberamente, senza queste condizioni, i cani guida per non vedenti e, limitatamente alla stagione balneare, i cani da salvataggio con brevetto C.I.T., U.C.I.S. o S.I.C.S. riconosciuti dall'ENCI, purché accompagnati da un conduttore con brevetto di assistenza bagnanti.

            MandatoriccioCS · 1 scheda
            • L'articolo 24 della legge regionale della Calabria 45/2023 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e stabilisce che «L'accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso» (comma 2).
              Il testo intero, e gli orari

              L'articolo 24 della legge regionale della Calabria 45/2023 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e stabilisce che «L'accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso» (comma 2). Il comma 3 vuole quelle aree dotate di cartellonistica con modalità e limiti e attrezzate con almeno un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; il comma 4 impone al conduttore di avere con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe canina, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, valida sessanta giorni, che il cane è esente da manifestazioni di aggressività; il comma 5 vuole i cani al guinzaglio, liberi però di nuotare nello specchio di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore. L'ordinanza 14/2025 di Mandatoriccio riconosce l'esistenza di «aree appositamente destinate» ma non ne individua alcuna: l'obbligo del comma 1 non risulta assolto.

            • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
              I comuni sono in ordine di costa, da Tortora a Mandatoriccio. Su schermo stretto la tabella scorre di lato: il nome del comune resta fermo.

              I 80 comuni che non sono in tabella

              Non è un elenco di cose da fare: di questi ne abbiamo aperti e letti 80, e l'esito è stato uno di questi tre. Che il Comune non abbia mai deliberato sui cani in spiaggia — ed è il caso più frequente. Che la sua ordinanza balneare esista e dei cani non parli. Oppure che il suo albo pretorio mostri soltanto gli atti appesi oggi, e allora un'ordinanza emessa a giugno e vigente fino a ottobre lì dentro non si vede più: in quei casi la scheda del comune lo dice, e non chiamiamo «zero» quello che è «non ho potuto guardare».