Scheda della spiaggia
Stabilimenti balneari di Borgia attrezzati per gli animali d'affezione
Borgia (CZ) · Calabria
Stabilimenti balneari in concessione demaniale marittima del litorale di Borgia (CZ), costa ionica. Nessuno stabilimento è nominato dall'ordinanza

Che cosa dice l'ordinanza
La legge regionale della Calabria 3 ottobre 2023, n. 45, all'articolo 24 impone ai comuni costieri di individuare «le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione» (comma 1) e stabilisce che l'accesso «è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione» (comma 2): gli stabilimenti sono cioè aperti per difetto e si chiudono soltanto con un atto comunale di limitazione. Il comma 4 impone a chi conduce l'animale di avere con sé il certificato di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario e un'attestazione dell'Azienda sanitaria provinciale di non aggressività, questi ultimi due rilasciati da non più di sessanta giorni; il comma 5 impone il guinzaglio e consente all'animale di fare il bagno. A Borgia il comma 2 e l'ordinanza comunale vanno nello stesso verso — lo stabilimento può aprire agli animali —, ma il comma 1 non è adempiuto: nessun atto comunale individua una spiaggia libera dove i cani siano ammessi, e l'ordinanza balneare le vieta tutte. Va detto che l'articolo 53 della stessa legge, che elenca le sanzioni, non richiama l'articolo 24: l'inadempimento non ha conseguenze, ed è la ragione strutturale per cui in Calabria la gran parte dei comuni costieri non ha un atto in materia. L'articolo 54 abroga infine la legge regionale 41/1990, che si trova ancora citata in molti documenti.
ordinanza sindacale del Comune di Borgia n. 25 del 16 agosto 2024, «Disciplina delle attività balneari», articolo 5 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge con accesso agli animali d'affezione»; legge regionale Calabria 45/2023, articolo 24 comma 2. Vale dal 1 giugno 2026 al 30 settembre 2026.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani, gatti.
- L'articolo 5 è stato letto per intero, nei suoi quindici punti, e non pone alcun limite di peso né di taglia: le condizioni che pone sono altre. Il cane deve essere identificato con microchip o tatuaggio, e se proviene dall'estero in regola con la vaccinazione antirabbica. Prima di accedere deve essere munito di collare antipulci; sulla spiaggia deve portare la museruola ed essere tenuto al guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, stabilmente fissato a terra o a un paletto infisso nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento. Chi detiene cani di razze o incroci a rischio di aggressività deve avere una polizza di responsabilità civile per danni a terzi. L'accompagnatore deve impedire che il cane raggiunga i vicini, tenere sempre disponibile una ciotola d'acqua e una possibilità di ombra, rimuovere le deiezioni solide nell'apposito contenitore e dilavare quelle liquide con abbondante acqua di mare, evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, e ogni due ore circa condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata. L'area per il bagno dei cani è lo specchio acqueo antistante la zona di arenile attrezzata, delimitato con attrezzatura galleggiante ben visibile, e vi si può accedere non più di cinque cani per volta, con il proprietario presente durante la permanenza in acqua e il guinzaglio riassicurato subito dopo il bagno. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e alle femmine in estro. È il gestore a stabilire quale ombrellone assegnare alla famiglia con il cane e può spostarla a sua discrezione; il personale di vigilanza può allontanare chi non rispetta le regole, a suo insindacabile giudizio, e in caso di inadempienza a obblighi di legge — per esempio la mancanza del microchip — deve avvertire Polizia locale, Capitaneria di porto e ASP. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi né liberi di vagare, e dei danni risponde il proprietario. Gli stabilimenti sono aperti al pubblico per la balneazione dalle 8.00 alle 20.00.
Dove si trova
Stabilimenti balneari in concessione demaniale marittima del litorale di Borgia (CZ), costa ionica. Nessuno stabilimento è nominato dall'ordinanza
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
⚠️ QUESTA SCHEDA DICE CHE UNA PORTA È APERTA, NON CHE QUALCUNO L'ABBIA APERTA. L'ordinanza detta quindici condizioni per l'accesso di cani e gatti dentro gli stabilimenti balneari, ma parla di «eventuali stabilimenti appositamente attrezzati» e non ne nomina nessuno: è una facoltà del concessionario, non un obbligo, e prima di esercitarla deve ottenere il nulla osta del Servizio veterinario dell'ASP competente e chiedere al Settore Urbanistica-Servizio Demanio del Comune la variazione del contenuto della concessione. Noi non sappiamo se a Borgia qualche concessionario l'abbia fatto, e non lo deduciamo: prima di partire bisogna telefonare al singolo stabilimento. Non sappiamo neppure quanti siano gli stabilimenti sul litorale, dove si trovino, né se applichino un supplemento. Nessuna coordinata, perché nessun luogo è individuato. Due cose che l'ordinanza non dice e che invece dice la legge regionale, e che conviene mettere in valigia lo stesso: l'articolo 24 comma 4 della legge regionale 45/2023 chiede al conduttore di avere con sé il certificato di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario e un'attestazione dell'ASP di non aggressività dell'animale, questi ultimi due rilasciati da non più di sessanta giorni. L'ordinanza comunale, invece, chiede microchip o tatuaggio e — per i cani provenienti dall'estero — la vaccinazione antirabbica, e si limita a raccomandare le altre profilassi. Le due liste non coincidono: conviene avere con sé tutto.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
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- redazione
- Fonte
- Regione Calabria
- Atto
- legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45, «Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo», articolo 24 «Spiagge e stabilimenti balneari». Il comma 1 obbliga i comuni costieri a individuare le spiagge libere, o altri luoghi demaniali, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione; il comma 2 consente l'accesso negli stabilimenti balneari che non ricevano dal Comune un provvedimento di limitazione; il comma 4 impone al conduttore di avere con sé il certificato di iscrizione all'anagrafe canina, il certificato veterinario e l'attestazione ASP di non aggressività, entrambi rilasciati da non più di sessanta giorni; il comma 5 impone il guinzaglio e consente all'animale di fare il bagno. L'articolo 54 abroga la legge regionale 41/1990 del 3 ottobre 2023
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