Scheda della spiaggia
Tratti di spiaggia libera di Scilla segnalati per l'accesso dei cani
Scilla (RC) · Calabria
Spiagge libere del litorale del Comune di Scilla (RC)

Che cosa dice l'ordinanza
Articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026: «Nei tratti di spiaggia libera alla balneazione, appositamente segnalati con idonea cartellonistica, è consentito l'accesso da parte dei bagnanti accompagnati da cani. In tali tratti di litorale devono essere osservate le seguenti prescrizioni: - l'utilizzo di tali aree per la pubblica fruizione da parte dei bagnanti accompagnati da cani è consentita dall'alba al tramonto nel periodo 01 Giugno al 30 Settembre; - tali tratti di arenile, non essendo attrezzati di zone d'ombra, acqua e servizio di salvataggio, deve essere cura del proprietario del cane, per il benessere dell'animale, creare zone ombreggiate e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura del cane; - possono accedere alla spiaggia a ciò destinata, esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed in regola con le vaccinazioni; [...] - i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50; - i proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti; - i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona indicata; essi devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; - i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei». Il testo è identico, parola per parola, a quello dell'articolo 6 dell'ordinanza balneare n. 33 del 15 maggio 2024: la disciplina è stabile da almeno tre stagioni.
ordinanza del Sindaco di Scilla n. 51 del 16 maggio 2026, «Ordinanza per la disciplina delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo per la stagione estiva 2026 sul litorale del Comune di Scilla», articolo 9 «Aree demaniali marittime libere dove è consentito l'accesso ai cani». Vale dal 1 giugno 2026 al 30 settembre 2026.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- Condizioni dell'articolo 9: accesso consentito dall'alba al tramonto dal 1° giugno al 30 settembre; solo cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e in regola con le vaccinazioni, esenti da pulci, zecche e altri parassiti; guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri; museruola rigida o morbida da portare con sé e applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità; deiezioni da rimuovere immediatamente, con palette o raccoglitori; il proprietario risponde civilmente e penalmente dei danni. 🔑 A Scilla IL CANE PUÒ FARE IL BAGNO: «i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona indicata». È il contrario di quanto dispone la vicina Motta San Giovanni.
Quello che non sappiamo
L'ordinanza balneare 2026 di Scilla apre i cani alle spiagge libere, ma NON DICE QUALI. L'articolo 9 li ammette «nei tratti di spiaggia libera alla balneazione, appositamente segnalati con idonea cartellonistica»: la individuazione è rinviata al cartello, non all'atto, e il Comune non pubblica né un elenco né una mappa dei tratti segnalati. Sul litorale di Scilla ci sono almeno tre fronti a mare — Marina Grande, Chianalea e la frazione Favazzina, tutti nominati altrove negli atti del Comune — ma quale di essi sia segnalato per i cani non lo sappiamo e non lo deduciamo, e non abbiamo coordinate da fonte ufficiale: per questo la scheda non compare in mappa. Chi ci va cerchi la cartellonistica, o chieda all'Ufficio Tecnico comunale, Demanio marittimo, piazza San Rocco, tel. 0965 754003. Due avvertenze in più. La prima: l'ordinanza avverte essa stessa che questi tratti «non essendo attrezzati di zone d'ombra, acqua e servizio di salvataggio», ombra e acqua per il cane deve portarsele il proprietario. La seconda è un difetto di scrittura dell'atto che conviene conoscere: l'articolo 4, che pone il divieto generale, rinvia «all'art. 6 della presente Ordinanza», ma l'articolo 6 del testo 2026 disciplina le aree in concessione, mentre la norma sui cani nelle spiagge libere è finita all'articolo 9. È un rinvio rimasto dall'ordinanza 2024, dove quell'articolo era davvero il 6: la sostanza non cambia, ma se qualcuno vi obietta il rinvio, la disciplina applicabile è quella dell'articolo 9.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- agente Costa Viola e Stretto, ricerca Calabria 2026
- Fonte
- Comune di Scilla
- Atto
- ordinanza del Sindaco n. 51 del 16 maggio 2026, «Ordinanza per la disciplina delle attività balneari [nel testo: BALBEARI] e l'uso del demanio marittimo per la stagione estiva 2026 sul litorale del Comune di Scilla», classifica «Salute e igiene pubblica», pubblicata all'albo pretorio con numero di registro 465/2026 dal 16 maggio 2026 al 31 dicembre 2031, documento firmato digitalmente in formato .p7m, 14 pagine. Articolo 1 (stagione balneare 2026 dal 7 maggio al 30 settembre), articolo 4 punto 1 (divieto di condurre o far permanere qualsiasi animale sulle spiagge libere, salvo i tratti segnalati, i cani guida e i cani brevettati da salvataggio), articolo 6 punti 6.3 e 6.8 (obbligo per i concessionari di dare evidenza delle misure limitative sugli animali d'affezione e di esporre cartellonistica in caso di spiaggia «animal friendly»; facoltà di ammettere i cani nelle concessioni con area attrezzata e vasca d'acqua) e articolo 9 «Aree demaniali marittime libere dove è consentito l'accesso ai cani» del 16 maggio 2026
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