Scheda della spiaggia
Spiagge del litorale di Policoro
Policoro (MT) · Basilicata
Litorale ionico del Comune di Policoro (MT), da Policoro Lido verso la foce del Sinni

Che cosa dice l'ordinanza
La pagina istituzionale dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, consultata il 21 agosto 2026, pubblica come ordinanza balneare corrente la sola «ORDINANZA BALNEARE 2025», approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025, accanto alle Linee Guida per l'uso delle aree demaniali marittime (d.d. n. 302/2023, modificata dalla d.d. n. 920/2024), al registro delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024, alle istanze di concessione e al Piano Lidi con la sua variante. Nessuna ordinanza balneare 2026 risulta pubblicata: la stagione 2026 è quindi regolata dall'atto del novembre 2025, coerentemente con la sua clausola di validità «fino a nuovo provvedimento».
ordinanza balneare regionale della Basilicata 2025, determinazione dirigenziale n. 576 del 05/11/2025, articolo 5 comma 1 lettera h). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Solo cani di piccola e media taglia La fonte scrive «animali domestici di media-piccola taglia, muniti di museruola o al guinzaglio, possono permanere sull'arenile» e non traduce la taglia in chilogrammi: dove passi il confine lo decide chi sta all'ingresso.
- Ammessi: cani.
- Un limite di taglia esiste ed è scritto a parole, non in chilogrammi: sull'arenile l'ordinanza balneare regionale ammette gli animali domestici «di media-piccola taglia», e non fissa alcun peso. Il cane deve essere munito di museruola o al guinzaglio — l'ordinanza pone i due mezzi in alternativa, non li cumula — e non deve arrecare disagio a terzi né nocumento all'ambiente. In acqua non può entrare: il divieto dello specchio acqueo è espresso e riguarda qualsiasi animale, anche con museruola o guinzaglio. I proprietari e i custodi degli animali che accedono alle spiagge devono avere con sé quanto serve alla rimozione delle deiezioni e al loro porto a discarica, che restano a loro cura. Nelle aree in concessione dove il gestore abbia ottenuto dall'Ufficio Demanio Marittimo l'autorizzazione a destinare spazi agli animali, questi devono essere in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie, non arrecare disturbo, pericolo o disagio agli altri utenti ed essere sempre tenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato; il proprietario resta responsabile della custodia a tutti gli effetti di legge.
Dove si trova
Litorale ionico del Comune di Policoro (MT), da Policoro Lido verso la foce del Sinni
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
A Policoro la regola sui cani in spiaggia non la scrive il Comune: la scrive la Regione, con un'ordinanza balneare che vale per tutti i comuni costieri lucani e che è ancora quella del 2025, valida «fino a nuovo provvedimento». Dice due cose diverse per due luoghi diversi: sull'ARENILE gli animali domestici «di media-piccola taglia», muniti di museruola o al guinzaglio, possono stare, purché non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente; NELLO SPECCHIO ACQUEO, cioè in acqua, condurre o far permanere qualsiasi animale è vietato — compresi i cani con museruola o al guinzaglio. Fanno eccezione, e possono entrare anche nelle aree destinate alla balneazione, i cani guida per non vedenti in servizio, i cani di salvataggio con brevetto accompagnati da un conduttore con brevetto di assistente bagnanti e i cani di guardiania delle strutture balneari. Tre cose non le sappiamo, e nessuna si può indovinare. La prima: che cosa sia, in chilogrammi, un cane «di media-piccola taglia». L'ordinanza non lo dice, non c'è un peso, non c'è un'altezza al garrese, e non esiste un atto che lo traduca: chi arriva con un cane grande non ha un numero da confrontare, ha una formula. La seconda: quali tratti del litorale di Policoro siano interessati. L'ordinanza regionale non individua spiagge per nome, e il Comune non ha adottato un atto proprio — l'abbiamo cercato sul sito istituzionale e nella sua sezione «Ordinanze» —, quindi la regola vale sull'intero litorale comunale allo stesso modo, senza tratti aperti né tratti chiusi. La terza: che cosa succede dentro gli stabilimenti. L'ordinanza consente ai concessionari, PREVIA AUTORIZZAZIONE dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione, di destinare parte dell'area in concessione alle persone con animali, con cartellonistica propria e accesso indipendente; l'elenco di chi ha ottenuto quell'autorizzazione non è pubblicato, quindi se un lido dichiara di accettare cani quella è una sua comunicazione commerciale finché non si vede il cartello all'ingresso. Da tenere presente anche che la legge regionale sugli animali d'affezione dice una cosa più larga dell'ordinanza — consente ai cani il libero accesso alle spiagge senza limiti di taglia — e che noi non risolviamo la contraddizione fra le due: la riportiamo. Nessuna coordinata: questa scheda descrive un litorale intero, non un punto, e nessun atto ne fissa i confini.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Basilicata — Ufficio Demanio Marittimo, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
- Atto
- «Ordinanza balneare 2025» del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, approvata con determinazione dirigenziale 24BC.2025/D.00576 del 5 novembre 2025, articolo 1 «Disposizioni generali», articolo 5 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge» comma 1 lettera h), articolo 10 «Disciplina particolare per le strutture balneari» commi 10, 11 e 12, articolo 12 «Disposizioni finali». È l'atto che regola l'uso delle spiagge dei sette Comuni costieri lucani e sostituisce l'ordinanza balneare regionale n. 3 del 28 marzo 2022; vale «a decorrere dalla data di pubblicazione e fino a nuovo provvedimento» del 5 novembre 2025
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