Scheda della spiaggia
Spiagge del litorale di Maratea
Maratea (PZ) · Basilicata
Litorale tirrenico del Comune di Maratea (PZ), da Acquafredda a Castrocucco

Che cosa dice l'ordinanza
In Basilicata la regola sull'accesso dei cani alla spiaggia è scritta dalla Regione e non dal Comune, ed è contenuta nell'ordinanza balneare regionale approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025 dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo. L'atto, letto per intero, dichiara nelle premesse che «i comuni interessati sono: Bernalda, Pisticci, Scanzano J.co, Policoro, Rotondella e Nova Siri sul litorale jonico e Maratea sul litorale tirrenico»: è da qui che sappiamo, per fonte ufficiale e non per deduzione, che Maratea è l'unico comune lucano affacciato sul Tirreno. All'articolo 5, «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», comma 1 lettera h), stabilisce che sulle spiagge del litorale jonico e tirrenico e nelle zone destinate alla balneazione è vietato «nello specchio acqueo, condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ivi compresi i cani muniti di museruola o al guinzaglio», e aggiunge che «animali domestici di media-piccola taglia, muniti di museruola o al guinzaglio, possono permanere sull'arenile, purchè non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente». Possono accedere anche nelle aree destinate alla balneazione i cani guida per non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dall'I.L.C.S. se accompagnati da un conduttore con brevetto «Assistente bagnanti» e i cani utilizzati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. I proprietari e i custodi degli animali che accedono alle spiagge devono essere in possesso di quanto necessario per l'eliminazione e il porto a discarica delle deiezioni, che restano a loro cura. L'articolo 10, commi 10-12, consente ai concessionari che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ufficio Demanio Marittimo di destinare parte delle aree in concessione alle persone con animali d'affezione, con obbligo di cartellonistica e di accesso indipendente, guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato, vaccinazioni in regola e responsabilità della custodia in capo al proprietario. La stagione balneare è compresa di norma fra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno. L'articolo 12 comma 5 dispone che l'ordinanza «ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione e fino a nuovo provvedimento»: non è un atto annuale ed è ancora questo il testo vigente; i commi 3 e 6 dichiarano che sostituisce a tutti gli effetti l'ordinanza balneare regionale n. 3 del 28 marzo 2022 e integra le ordinanze delle Capitanerie di Porto, precisando che in caso di contrasto prevale la disposizione più restrittiva — clausola da tenere presente, perché significa che un'eventuale ordinanza comunale o marittima più severa vincerebbe su questa. L'atto non fissa fasce orarie per i cani, non individua spiagge per nome e non traduce in chilogrammi l'espressione «media-piccola taglia». Fra i numeri utili in calce compare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea.
ordinanza balneare regionale della Basilicata 2025, determinazione dirigenziale n. 576 del 05/11/2025, articolo 5 comma 1 lettera h). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Solo cani di piccola e media taglia La fonte scrive «animali domestici di media-piccola taglia, muniti di museruola o al guinzaglio, possono permanere sull'arenile» e non traduce la taglia in chilogrammi: dove passi il confine lo decide chi sta all'ingresso.
- Ammessi: cani.
- Il limite di taglia esiste ma è scritto a parole, non in chilogrammi: sull'arenile l'ordinanza balneare regionale ammette gli animali domestici «di media-piccola taglia». Il cane deve essere munito di museruola o al guinzaglio — l'ordinanza pone i due mezzi in alternativa — e non deve arrecare disagio a terzi né nocumento all'ambiente. In acqua non può entrare: il divieto sullo specchio acqueo è espresso e riguarda qualsiasi animale. I proprietari e i custodi devono avere con sé quanto serve alla rimozione delle deiezioni e al loro porto a discarica, che restano a loro cura. Fuori dalla spiaggia, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito del territorio comunale, il regolamento comunale per la pulizia urbana e il decoro ambientale impone il guinzaglio e, per gli animali di grossa taglia o da guardia, anche la museruola, e obbliga a impedire che l'animale sporchi strade, portici, marciapiedi, accessi alle abitazioni e spazi pubblici, con rimozione immediata.
Dove si trova
Litorale tirrenico del Comune di Maratea (PZ), da Acquafredda a Castrocucco
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Maratea è l'unico comune costiero della Basilicata sul Tirreno, e la regola sui cani in spiaggia gliela scrive la Regione, non il Comune: l'ordinanza balneare regionale — ancora quella del 2025, valida «fino a nuovo provvedimento» — nomina Maratea fra i comuni cui si applica e distingue la sabbia dall'acqua. Sull'ARENILE gli animali domestici «di media-piccola taglia», muniti di museruola o al guinzaglio, possono stare, purché non arrechino disagio a terzi né nocumento all'ambiente. NELLO SPECCHIO ACQUEO no: condurre o far permanere qualsiasi animale è vietato, anche con museruola o guinzaglio. Fanno eccezione, e possono entrare anche nelle aree destinate alla balneazione, i cani guida per non vedenti in servizio, i cani di salvataggio brevettati con conduttore assistente bagnanti e i cani di guardiania degli stabilimenti. Qui però il non-detto è più grande che altrove, e va guardato in faccia. Primo: questa scheda vale per l'intero litorale comunale perché nessun atto che abbiamo letto nomina una singola spiaggia di Maratea a proposito dei cani. La costa è alta e frastagliata, fatta di decine di calette con nomi propri, e proprio per questo non ne elenchiamo nessuna: dire che in una si può e in un'altra no significherebbe inventare una distinzione che gli atti non fanno. Secondo, e più importante: non possiamo escludere che il Sindaco abbia adottato un'ordinanza sull'accesso alle spiagge. L'albo pretorio del Comune pubblica soltanto gli atti in corso di pubblicazione e non conserva lo storico, e il sito istituzionale non ha un archivio di ordinanze; un'ordinanza balneare firmata a maggio o giugno oggi non sarebbe più visibile da nessuna parte. Se esiste, non l'abbiamo vista, e in tal caso è quella a valere. Terzo: non sappiamo che cosa sia «media-piccola taglia» in chilogrammi — l'ordinanza regionale non lo dice e nessun atto lo traduce. Quarto: non sappiamo quali stabilimenti abbiano ottenuto dall'Ufficio Demanio Marittimo della Regione l'autorizzazione a destinare parte dell'area in concessione alle persone con animali, perché quell'elenco non è pubblicato; sul posto il segno che vale è il cartello all'ingresso, che il concessionario autorizzato è obbligato a esporre. Il Comune ha comunque un atto proprio che riguarda i cani, ed è il regolamento per la pulizia urbana e il decoro ambientale: obbliga al guinzaglio nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito e alla museruola per gli animali di grossa taglia o da guardia, ma quell'articolo non nomina le spiagge, e noi non gliele aggiungiamo. Va infine detto che la legge regionale sugli animali d'affezione consente ai cani il libero accesso alle spiagge senza limiti di taglia, cioè qualcosa di più largo dell'ordinanza balneare: la contraddizione la riportiamo, non la risolviamo. Nessuna coordinata: la scheda descrive un litorale intero.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Basilicata — Ufficio Demanio Marittimo, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
- Atto
- «Ordinanza balneare 2025» del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, approvata con determinazione dirigenziale 24BC.2025/D.00576 del 5 novembre 2025, articolo 1 «Disposizioni generali», articolo 5 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge» comma 1 lettera h), articolo 10 «Disciplina particolare per le strutture balneari» commi 10, 11 e 12, articolo 12 «Disposizioni finali». È l'atto che regola l'uso delle spiagge dei sette Comuni costieri lucani e sostituisce l'ordinanza balneare regionale n. 3 del 28 marzo 2022; vale «a decorrere dalla data di pubblicazione e fino a nuovo provvedimento» del 5 novembre 2025
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