Toscana (MS)
Spiagge per cani a Montignoso
2 schede in archivio: 2 dove il cane entra.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Montignoso
Quello che leggi in questa pagina viene da 4 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Regione Toscana
legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59, «Norme per la tutela degli animali», art. 19 comma 1 (accesso dei cani a giardini, parchi e spiagge) e art. 21 comma 4 (facoltà dell'esercente di non ammettere i cani); circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto dell'art. 19 alle sole spiagge libere
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 20 ottobre 2009
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Toscana, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere del Cinquale, Stabilimenti balneari del Cinquale.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare comunale, testo aggiornato con ordinanza n. 92 del 13/06/2019, art. 4 bis»; «ordinanza balneare comunale, testo aggiornato con ordinanza n. 92 del 13/06/2019, art. 4 bis, primo capoverso».
Comune di Montignoso
deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 10/06/2022, «Disciplinare d'uso della spiaggia comunale GreenBeach - atto di indirizzo»
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 10 giugno 2022
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Montignoso, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere del Cinquale.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare comunale, testo aggiornato con ordinanza n. 92 del 13/06/2019, art. 4 bis».
Comune di Montignoso - Atti amministrativi e Albo pretorio online
registro delle ordinanze, delle delibere e delle determinazioni sulla piattaforma Halley, scaricato in formato CSV per gli anni dal 2015 al 2026 e interrogato per oggetto il 24 agosto 2026; interrogato lo stesso giorno anche l'albo pretorio, il cui archivio storico risulta disabilitato
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- 24 agosto 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Montignoso - Atti amministrativi e Albo pretorio online, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere del Cinquale.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare comunale, testo aggiornato con ordinanza n. 92 del 13/06/2019, art. 4 bis».
Comune di Montignoso
ordinanza del Settore Area 5 «Governo del territorio e gestione ambiente», Ufficio Patrimonio, registro generale n. 92 del 13/06/2019, «Modifica all'ordinanza balneare n. 131 del 14/07/2017»: contiene il testo aggiornato dell'ordinanza balneare comunale in sostituzione della precedente, art. 1 (stagione balneare), art. 2 (prescrizioni sull'uso delle spiagge), art. 3 (aree in concessione), art. 4 bis (accesso dei cani in spiaggia) e art. 5 (disposizioni finali)
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 13 giugno 2019
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Montignoso, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere del Cinquale, Stabilimenti balneari del Cinquale.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare comunale, testo aggiornato con ordinanza n. 92 del 13/06/2019, art. 4 bis»; «ordinanza balneare comunale, testo aggiornato con ordinanza n. 92 del 13/06/2019, art. 4 bis, primo capoverso».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Dove il cane entra
2 spiagge
Spiagge libere del Cinquale
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'art. 4 bis dell'ordinanza comunale non riscrive le regole di condotta: rinvia alla legge regionale, e va quindi letta anche quella. L'articolo 19 comma 1 della legge regionale toscana 20 ottobre 2009 n. 59 stabilisce che «ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge», con obbligo del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali, e vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate, segnalate con cartelli di divieto e dotate di strumenti per custodire il cane all'esterno. Va detta anche la restrizione che accompagna quel diritto: con la circolare n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010 la Giunta regionale ha interpretato il riferimento dell'art. 19 alle spiagge come riferito alle sole spiagge libere, e non a quelle in concessione, dove decide il concessionario entro i limiti dell'art. 21 della stessa legge. È esattamente la distinzione che l'ordinanza di Montignoso riprende nel suo art. 4 bis, ed è il motivo per cui questa scheda e quella sugli stabilimenti del Cinquale dicono cose diverse.Il Comune dice che i cani possono stare sulle spiagge libere del Cinquale, e dice una cosa in più della legge regionale: in acqua no, se non presto la mattina o a sera. Restano però tre cose che l'ordinanza non scrive e che non inventiamo. La prima: dove siano, esattamente, le spiagge libere di Montignoso. L'ordinanza le nomina come categoria - «le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare» - ma non le elenca e non le misura, e il litorale del Cinquale è in larga parte in concessione; l'unico tratto libero che gli atti comunali nominano per nome è la spiaggia attrezzata «GreenBeach», realizzata dal Comune con i progetti europei MITOMED+ e INTENSE anche e soprattutto a servizio di persone con disabilità. La seconda: che cosa dica il disciplinare d'uso di quella GreenBeach. La delibera di Giunta n. 107 del 2022 che avrebbe dovuto darne le regole è soltanto un atto di indirizzo, non nomina mai i cani e demanda il disciplinare vero e proprio a un dirigente: quel disciplinare non risulta pubblicato, e finché non lo è, sulla GreenBeach vale la regola generale dell'ordinanza balneare. La terza: che cosa prescriva la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, alla quale l'art. 1 dell'ordinanza rimanda espressamente per la sicurezza della balneazione e per l'uso degli specchi acquei; la sua ordinanza di sicurezza balneare non è stata letta, e potrebbe aggiungere condizioni sul bagno degli animali. Va detto anche che il divieto di stare in acqua fra le 8,30 e le 19,30 l'ordinanza lo scrive riferendolo allo specchio acqueo «prospiciente la spiaggia libera»: davanti agli stabilimenti la fascia oraria non è quindi la regola comunale, ma quella che decide il concessionario. La scheda non compare in mappa perché nessuna fonte ufficiale pubblica le coordinate di un tratto libero preciso. Un'ultima cosa che l'ordinanza non chiarisce e che non risolviamo al posto suo: se il divieto di bagno fra le 8,30 e le 19,30 valga tutto l'anno o solo nella stagione balneare. L'art. 1 fissa la stagione fra il 15 giugno e il 15 settembre; l'art. 2 dice espressamente che i suoi divieti valgono «per l'intero arco dell'anno», e l'art. 4 bis sui cani quella precisazione non ce l'ha. Le due letture sono entrambe possibili e le riportiamo tutte e due, invece di scegliere: per questo la scheda non dichiara un periodo di validità.Fonte: Regione Toscana, legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59, «Norme per la tutela degli animali», art. 19 comma 1 (accesso dei cani a giardini, parchi e spiagge) e art. 21 comma 4 (facoltà dell'esercente di non ammettere i cani); circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto dell'art. 19 alle sole spiagge libereStabilimenti balneari del Cinquale
Dati incompletiLimite di peso non verificatoL'art. 21 comma 4 della legge regionale toscana 59/2009, che l'ordinanza comunale richiama espressamente per gli stabilimenti, riconosce all'esercente la facoltà di non ammettere i cani nel proprio esercizio, a condizione che il divieto sia segnalato con appositi cartelli ben visibili all'ingresso e previa comunicazione scritta al Sindaco. Nella stessa direzione va la circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto di accesso dell'art. 19 alle sole spiagge libere e non a quelle in concessione. Ne segue che il cartello all'ingresso del bagno è, sull'arenile in concessione del Cinquale, l'unica informazione certa disponibile sul posto: nessun atto del Comune di Montignoso pubblica l'elenco dei concessionari che hanno comunicato al Sindaco di non ammettere gli animali.Chi accolga i cani, negli stabilimenti del Cinquale, non lo decide il Comune: l'art. 4 bis dell'ordinanza balneare lascia espressamente al concessionario la facoltà di limitarne o meno l'accesso, richiamando l'art. 21 comma 4 della legge regionale toscana 59/2009. Non esiste un elenco pubblico né dei bagni che accettano i cani né di quelli che hanno comunicato di non accettarli, e questa è esattamente la differenza fra poter entrare e no: si sa solo chiedendo al singolo stabilimento. Per lo stesso motivo lasciamo a «non sappiamo» la voce sui limiti di taglia e di peso: l'ordinanza non ne pone, ma le condizioni concrete le fissa il concessionario e possono comprenderli. Non sappiamo nemmeno se la fascia oraria che l'ordinanza impone al bagno dei cani - solo prima delle 8,30 e dopo le 19,30 - valga anche davanti agli stabilimenti: l'articolo la riferisce allo specchio acqueo «prospiciente la spiaggia libera», e non scegliamo al posto del Comune. Resta infine da leggere l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, alla quale l'art. 1 dell'ordinanza comunale rimanda per la disciplina degli specchi acquei. La scheda non compare in mappa perché nessuna fonte ufficiale pubblica le coordinate degli stabilimenti che ammettono animali. Un'ultima cosa che l'ordinanza non chiarisce e che non risolviamo al posto suo: se il divieto di bagno fra le 8,30 e le 19,30 valga tutto l'anno o solo nella stagione balneare. L'art. 1 fissa la stagione fra il 15 giugno e il 15 settembre; l'art. 2 dice espressamente che i suoi divieti valgono «per l'intero arco dell'anno», e l'art. 4 bis sui cani quella precisazione non ce l'ha. Le due letture sono entrambe possibili e le riportiamo tutte e due, invece di scegliere: per questo la scheda non dichiara un periodo di validità.Fonte: Regione Toscana, legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59, «Norme per la tutela degli animali», art. 19 comma 1 (accesso dei cani a giardini, parchi e spiagge) e art. 21 comma 4 (facoltà dell'esercente di non ammettere i cani); circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto dell'art. 19 alle sole spiagge libere
Le aree di sgambamento a Montignoso
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Montignoso quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.