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Scheda della spiaggia

Spiagge libere del Cinquale

Montignoso (MS) · Toscana

Spiagge libere e varchi a mare della frazione Cinquale, litorale del Comune di Montignoso (MS), fra il confine di Massa a ponente e quello di Forte dei Marmi a levante

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge libere del Cinquale.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoAccesso liberoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

L'art. 4 bis dell'ordinanza comunale non riscrive le regole di condotta: rinvia alla legge regionale, e va quindi letta anche quella. L'articolo 19 comma 1 della legge regionale toscana 20 ottobre 2009 n. 59 stabilisce che «ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge», con obbligo del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali, e vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate, segnalate con cartelli di divieto e dotate di strumenti per custodire il cane all'esterno. Va detta anche la restrizione che accompagna quel diritto: con la circolare n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010 la Giunta regionale ha interpretato il riferimento dell'art. 19 alle spiagge come riferito alle sole spiagge libere, e non a quelle in concessione, dove decide il concessionario entro i limiti dell'art. 21 della stessa legge. È esattamente la distinzione che l'ordinanza di Montignoso riprende nel suo art. 4 bis, ed è il motivo per cui questa scheda e quella sugli stabilimenti del Cinquale dicono cose diverse.

ordinanza balneare comunale, testo aggiornato con ordinanza n. 92 del 13/06/2019, art. 4 bis. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani.
  • L'ordinanza balneare comunale è stata letta per intero e non pone alcun limite di taglia o di peso, e nemmeno ne pone la legge regionale toscana 59/2009. La condizione che il Comune aggiunge è oraria e riguarda il bagno: l'accesso dei cani al mare, inteso come lo specchio acqueo prospiciente la spiaggia libera, è possibile solo fino alle 8,30 e dopo le 19,30. Sulla spiaggia asciutta l'ordinanza non pone orari. Il guinzaglio è obbligatorio per la legge regionale, e la museruola dove la impongono le norme statali; l'ordinanza ricorda inoltre che l'accesso dei cani guida per i non vedenti è sempre consentito, in spiaggia e in ogni esercizio pubblico.

Dove si trova

Spiagge libere e varchi a mare della frazione Cinquale, litorale del Comune di Montignoso (MS), fra il confine di Massa a ponente e quello di Forte dei Marmi a levante

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Quello che non sappiamo

Il Comune dice che i cani possono stare sulle spiagge libere del Cinquale, e dice una cosa in più della legge regionale: in acqua no, se non presto la mattina o a sera. Restano però tre cose che l'ordinanza non scrive e che non inventiamo. La prima: dove siano, esattamente, le spiagge libere di Montignoso. L'ordinanza le nomina come categoria - «le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare» - ma non le elenca e non le misura, e il litorale del Cinquale è in larga parte in concessione; l'unico tratto libero che gli atti comunali nominano per nome è la spiaggia attrezzata «GreenBeach», realizzata dal Comune con i progetti europei MITOMED+ e INTENSE anche e soprattutto a servizio di persone con disabilità. La seconda: che cosa dica il disciplinare d'uso di quella GreenBeach. La delibera di Giunta n. 107 del 2022 che avrebbe dovuto darne le regole è soltanto un atto di indirizzo, non nomina mai i cani e demanda il disciplinare vero e proprio a un dirigente: quel disciplinare non risulta pubblicato, e finché non lo è, sulla GreenBeach vale la regola generale dell'ordinanza balneare. La terza: che cosa prescriva la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, alla quale l'art. 1 dell'ordinanza rimanda espressamente per la sicurezza della balneazione e per l'uso degli specchi acquei; la sua ordinanza di sicurezza balneare non è stata letta, e potrebbe aggiungere condizioni sul bagno degli animali. Va detto anche che il divieto di stare in acqua fra le 8,30 e le 19,30 l'ordinanza lo scrive riferendolo allo specchio acqueo «prospiciente la spiaggia libera»: davanti agli stabilimenti la fascia oraria non è quindi la regola comunale, ma quella che decide il concessionario. La scheda non compare in mappa perché nessuna fonte ufficiale pubblica le coordinate di un tratto libero preciso. Un'ultima cosa che l'ordinanza non chiarisce e che non risolviamo al posto suo: se il divieto di bagno fra le 8,30 e le 19,30 valga tutto l'anno o solo nella stagione balneare. L'art. 1 fissa la stagione fra il 15 giugno e il 15 settembre; l'art. 2 dice espressamente che i suoi divieti valgono «per l'intero arco dell'anno», e l'art. 4 bis sui cani quella precisazione non ce l'ha. Le due letture sono entrambe possibili e le riportiamo tutte e due, invece di scegliere: per questo la scheda non dichiara un periodo di validità.

Chi l'ha controllato, e quando

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Fonte
Regione Toscana
Atto
legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59, «Norme per la tutela degli animali», art. 19 comma 1 (accesso dei cani a giardini, parchi e spiagge) e art. 21 comma 4 (facoltà dell'esercente di non ammettere i cani); circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto dell'art. 19 alle sole spiagge libere del 20 ottobre 2009
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