Tutte le spiagge di Montignoso
Scheda della spiaggia
Stabilimenti balneari del Cinquale
Montignoso (MS) · Toscana
Arenile in concessione della frazione Cinquale, Comune di Montignoso (MS)

Che cosa dice l'ordinanza
L'art. 21 comma 4 della legge regionale toscana 59/2009, che l'ordinanza comunale richiama espressamente per gli stabilimenti, riconosce all'esercente la facoltà di non ammettere i cani nel proprio esercizio, a condizione che il divieto sia segnalato con appositi cartelli ben visibili all'ingresso e previa comunicazione scritta al Sindaco. Nella stessa direzione va la circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto di accesso dell'art. 19 alle sole spiagge libere e non a quelle in concessione. Ne segue che il cartello all'ingresso del bagno è, sull'arenile in concessione del Cinquale, l'unica informazione certa disponibile sul posto: nessun atto del Comune di Montignoso pubblica l'elenco dei concessionari che hanno comunicato al Sindaco di non ammettere gli animali.
ordinanza balneare comunale, testo aggiornato con ordinanza n. 92 del 13/06/2019, art. 4 bis, primo capoverso. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani.
- L'ordinanza comunale non pone limiti di taglia o di peso, ma non è l'ordinanza a decidere: l'accesso lo consente o lo nega il concessionario, che può porre condizioni proprie, comprese quelle sulla taglia. Le modalità di custodia restano quelle dell'art. 21 della legge regionale toscana 59/2009, quindi guinzaglio e, dove lo impongono le norme statali, museruola. C'è una sola cosa che il concessionario non può negare, e l'ordinanza la scrive: l'accesso dei cani guida per i non vedenti è sempre consentito, in spiaggia e in ogni esercizio pubblico.
Dove si trova
Arenile in concessione della frazione Cinquale, Comune di Montignoso (MS)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Chi accolga i cani, negli stabilimenti del Cinquale, non lo decide il Comune: l'art. 4 bis dell'ordinanza balneare lascia espressamente al concessionario la facoltà di limitarne o meno l'accesso, richiamando l'art. 21 comma 4 della legge regionale toscana 59/2009. Non esiste un elenco pubblico né dei bagni che accettano i cani né di quelli che hanno comunicato di non accettarli, e questa è esattamente la differenza fra poter entrare e no: si sa solo chiedendo al singolo stabilimento. Per lo stesso motivo lasciamo a «non sappiamo» la voce sui limiti di taglia e di peso: l'ordinanza non ne pone, ma le condizioni concrete le fissa il concessionario e possono comprenderli. Non sappiamo nemmeno se la fascia oraria che l'ordinanza impone al bagno dei cani - solo prima delle 8,30 e dopo le 19,30 - valga anche davanti agli stabilimenti: l'articolo la riferisce allo specchio acqueo «prospiciente la spiaggia libera», e non scegliamo al posto del Comune. Resta infine da leggere l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, alla quale l'art. 1 dell'ordinanza comunale rimanda per la disciplina degli specchi acquei. La scheda non compare in mappa perché nessuna fonte ufficiale pubblica le coordinate degli stabilimenti che ammettono animali. Un'ultima cosa che l'ordinanza non chiarisce e che non risolviamo al posto suo: se il divieto di bagno fra le 8,30 e le 19,30 valga tutto l'anno o solo nella stagione balneare. L'art. 1 fissa la stagione fra il 15 giugno e il 15 settembre; l'art. 2 dice espressamente che i suoi divieti valgono «per l'intero arco dell'anno», e l'art. 4 bis sui cani quella precisazione non ce l'ha. Le due letture sono entrambe possibili e le riportiamo tutte e due, invece di scegliere: per questo la scheda non dichiara un periodo di validità.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Toscana
- Atto
- legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59, «Norme per la tutela degli animali», art. 19 comma 1 (accesso dei cani a giardini, parchi e spiagge) e art. 21 comma 4 (facoltà dell'esercente di non ammettere i cani); circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto dell'art. 19 alle sole spiagge libere del 20 ottobre 2009
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