Toscana (LU)
Spiagge per cani a Forte dei Marmi
2 schede in archivio: 2 dove il cane entra.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Forte dei Marmi
Quello che leggi in questa pagina viene da 2 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di Forte dei Marmi
«Regolamento di disciplina ed utilizzo degli arenili, delle spiagge e delle attività balneari», approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 24/05/2019 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 26/04/2022, art. 7
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 26 aprile 2022
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 5 agosto 2026 e il 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Forte dei Marmi, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Stabilimenti balneari di Forte dei Marmi, Spiagge libere di Forte dei Marmi.
Nelle schede lo citiamo così: «regolamento comunale degli arenili, art. 7»; «legge regionale toscana 59/2009, art. 19 comma 1; il regolamento comunale sugli arenili non disciplina le spiagge libere quanto agli animali».
Regione Toscana
legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59, «Norme per la tutela degli animali», art. 19 comma 1 (accesso dei cani a giardini, parchi e spiagge) e art. 21 (accesso negli esercizi pubblici e commerciali)
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 20 ottobre 2009
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Toscana, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di Forte dei Marmi.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale toscana 59/2009, art. 19 comma 1; il regolamento comunale sugli arenili non disciplina le spiagge libere quanto agli animali».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Vedi i 2 luoghi di Forte dei Marmi sulla mappa
Dove il cane entra
2 spiagge
Stabilimenti balneari di Forte dei Marmi
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoA Forte dei Marmi il Comune non riserva ai cani nessun tratto di spiaggia: il regolamento degli arenili si limita a stabilire che lo stabilimento balneare può consentire l'accesso di cani e animali d'affezione, richiamando l'articolo 55 del regolamento regionale 47/R del 2018. Quando lo stabilimento lo consente, i proprietari devono custodire gli animali in modo che non rechino molestia o danni a persone e cose e fare in modo che non escano dai limiti della concessione; le modalità di custodia sono quelle dell'articolo 21 della legge regionale toscana 59/2009, cioè guinzaglio e museruola dove la prevedono le norme statali. Il concessionario può però adottare misure che limitano l'accesso dei cani, dandone prima comunicazione al Sindaco. C'è un divieto che vale in ogni caso e che il regolamento non lascia alla discrezione di nessuno: gli animali non possono entrare in acqua durante l'orario della balneazione assistita. Su tutte le spiagge del Comune, infine, è vietato lasciare rifiuti sull'arenile e accendere fuochi.Chi accolga i cani, a Forte dei Marmi, non lo decide il Comune: il regolamento comunale dice soltanto che lo stabilimento balneare «può» consentire l'accesso degli animali, e che il concessionario può invece limitarlo dandone comunicazione al Sindaco. Non esiste un elenco pubblico né degli stabilimenti che accettano i cani né di quelli che hanno comunicato di non accettarli, e questa è esattamente la differenza fra poter entrare e no: si sa solo chiedendo al singolo bagno. Per lo stesso motivo lasciamo a «non sappiamo» la voce sui limiti di taglia e di peso: il regolamento non ne pone, ma le condizioni concrete le fissa il concessionario e possono comprenderli. Il regolamento vieta di far accedere gli animali alle acque durante l'orario della balneazione assistita, però non scrive quale sia quell'orario: dipende dal servizio di salvamento e dall'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Viareggio, che non abbiamo letto. Sulle spiagge libere e sui prolungamenti delle vie di accesso al mare il regolamento comunale non dice niente sui cani: lì vale la regola generale della legge regionale toscana 59/2009, che consente l'accesso alle aree pubbliche comprese le spiagge, ma non abbiamo trovato nessun atto del Comune di Forte dei Marmi che vi ponga orari o divieti, e non ne diamo per scontata l'assenza. Il punto in mappa colloca l'arenile all'altezza del pontile e vale come orientamento, non come confine.Fonte: Comune di Forte dei Marmi, «Regolamento di disciplina ed utilizzo degli arenili, delle spiagge e delle attività balneari», approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 24/05/2019 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 26/04/2022, art. 7Spiagge libere di Forte dei Marmi
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoDove il Comune tace, in Toscana parla la legge regionale, e dice di sì: l'articolo 19 comma 1 della legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 stabilisce che «ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge», e che in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali. Lo stesso articolo vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini, quando siano chiaramente delimitate, segnalate con cartelli di divieto e dotate di strumenti per custodire il cane all'esterno. Va detta anche la restrizione che accompagna quel diritto: con la circolare n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010 la Giunta regionale ha interpretato il riferimento alle spiagge come riferito alle sole spiagge libere, e non a quelle in concessione, dove decide il concessionario entro i limiti dell'articolo 21 della stessa legge. È esattamente il motivo per cui a Forte dei Marmi questa scheda e quella sugli stabilimenti dicono cose diverse.Questa scheda dice una cosa che il Comune non ha scritto, e va letta sapendolo: a Forte dei Marmi il regolamento sugli arenili parla di cani in un solo articolo, il 7, e quell'articolo riguarda gli stabilimenti balneari. Sulle spiagge libere il Comune tace, e in Toscana il silenzio del Comune non è un divieto: resta in piedi il permesso dell'articolo 19 della legge regionale 59/2009, che consente ai cani accompagnati l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico comprese le spiagge, con guinzaglio e con museruola dove la impongono le norme statali. Quattro cose però non le sappiamo. La prima: quanto arenile libero ci sia davvero a Forte dei Marmi, dove la costa è quasi interamente in concessione — il regolamento nomina i «tratti di spiaggia libera» e i prolungamenti delle vie di accesso al mare, ma non li elenca e non li misura. La seconda: se il divieto di far accedere gli animali alle acque durante l'orario della balneazione assistita, che il regolamento scrive all'articolo 7 comma 5 con la formula «in ogni caso», valga solo dentro le concessioni o su tutto il litorale; l'articolo tratta degli stabilimenti, ma quelle tre parole sono più larghe, e non scegliamo al posto del Comune. La terza: quale sia l'orario della balneazione assistita, che il regolamento non fissa. La quarta: se esista un'ordinanza balneare annuale del Comune che aggiunga qualcosa — non l'abbiamo trovata pubblicata. Il punto in mappa è un orientamento sul litorale, non l'indicazione di un tratto libero preciso.Fonte: Regione Toscana, legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59, «Norme per la tutela degli animali», art. 19 comma 1 (accesso dei cani a giardini, parchi e spiagge) e art. 21 (accesso negli esercizi pubblici e commerciali)
Le aree di sgambamento a Forte dei Marmi
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Forte dei Marmi quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.