Tutte le spiagge di Forte dei Marmi
Scheda della spiaggia
Spiagge libere di Forte dei Marmi
Forte dei Marmi (LU) · Toscana
Tratti di arenile non in concessione e prolungamenti delle vie di accesso al mare del Comune di Forte dei Marmi (LU)

Che cosa dice l'ordinanza
Dove il Comune tace, in Toscana parla la legge regionale, e dice di sì: l'articolo 19 comma 1 della legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 stabilisce che «ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge», e che in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali. Lo stesso articolo vieta l'accesso dei cani alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini, quando siano chiaramente delimitate, segnalate con cartelli di divieto e dotate di strumenti per custodire il cane all'esterno. Va detta anche la restrizione che accompagna quel diritto: con la circolare n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010 la Giunta regionale ha interpretato il riferimento alle spiagge come riferito alle sole spiagge libere, e non a quelle in concessione, dove decide il concessionario entro i limiti dell'articolo 21 della stessa legge. È esattamente il motivo per cui a Forte dei Marmi questa scheda e quella sugli stabilimenti dicono cose diverse.
legge regionale toscana 59/2009, art. 19 comma 1; il regolamento comunale sugli arenili non disciplina le spiagge libere quanto agli animali. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- Il regolamento comunale è stato letto per intero e non pone limiti di taglia o di peso, e nemmeno la legge regionale ne pone. Il guinzaglio è obbligatorio per legge regionale, la museruola dove la impongono le norme statali; il proprietario risponde civilmente e penalmente dei danni causati dall'animale.
Dove si trova
Tratti di arenile non in concessione e prolungamenti delle vie di accesso al mare del Comune di Forte dei Marmi (LU)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Questa scheda dice una cosa che il Comune non ha scritto, e va letta sapendolo: a Forte dei Marmi il regolamento sugli arenili parla di cani in un solo articolo, il 7, e quell'articolo riguarda gli stabilimenti balneari. Sulle spiagge libere il Comune tace, e in Toscana il silenzio del Comune non è un divieto: resta in piedi il permesso dell'articolo 19 della legge regionale 59/2009, che consente ai cani accompagnati l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico comprese le spiagge, con guinzaglio e con museruola dove la impongono le norme statali. Quattro cose però non le sappiamo. La prima: quanto arenile libero ci sia davvero a Forte dei Marmi, dove la costa è quasi interamente in concessione — il regolamento nomina i «tratti di spiaggia libera» e i prolungamenti delle vie di accesso al mare, ma non li elenca e non li misura. La seconda: se il divieto di far accedere gli animali alle acque durante l'orario della balneazione assistita, che il regolamento scrive all'articolo 7 comma 5 con la formula «in ogni caso», valga solo dentro le concessioni o su tutto il litorale; l'articolo tratta degli stabilimenti, ma quelle tre parole sono più larghe, e non scegliamo al posto del Comune. La terza: quale sia l'orario della balneazione assistita, che il regolamento non fissa. La quarta: se esista un'ordinanza balneare annuale del Comune che aggiunga qualcosa — non l'abbiamo trovata pubblicata. Il punto in mappa è un orientamento sul litorale, non l'indicazione di un tratto libero preciso.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Toscana
- Atto
- legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59, «Norme per la tutela degli animali», art. 19 comma 1 (accesso dei cani a giardini, parchi e spiagge) e art. 21 (accesso negli esercizi pubblici e commerciali) del 20 ottobre 2009
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