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Tutte le spiagge di Forte dei Marmi

Scheda della spiaggia

Stabilimenti balneari di Forte dei Marmi

Forte dei Marmi (LU) · Toscana

Arenile in concessione del Comune di Forte dei Marmi (LU), fra il confine di Pietrasanta a levante e quello di Montignoso a ponente

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Stabilimenti balneari di Forte dei Marmi.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoAccesso a pagamentoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

A Forte dei Marmi il Comune non riserva ai cani nessun tratto di spiaggia: il regolamento degli arenili si limita a stabilire che lo stabilimento balneare può consentire l'accesso di cani e animali d'affezione, richiamando l'articolo 55 del regolamento regionale 47/R del 2018. Quando lo stabilimento lo consente, i proprietari devono custodire gli animali in modo che non rechino molestia o danni a persone e cose e fare in modo che non escano dai limiti della concessione; le modalità di custodia sono quelle dell'articolo 21 della legge regionale toscana 59/2009, cioè guinzaglio e museruola dove la prevedono le norme statali. Il concessionario può però adottare misure che limitano l'accesso dei cani, dandone prima comunicazione al Sindaco. C'è un divieto che vale in ogni caso e che il regolamento non lascia alla discrezione di nessuno: gli animali non possono entrare in acqua durante l'orario della balneazione assistita. Su tutte le spiagge del Comune, infine, è vietato lasciare rifiuti sull'arenile e accendere fuochi.

regolamento comunale degli arenili, art. 7. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • Limite di peso non verificato
  • Ammessi: cani.
  • Il regolamento comunale non pone limiti di taglia o di peso, ma non è il regolamento a decidere: l'accesso lo consente o lo nega il concessionario, che può porre condizioni proprie. Le modalità di custodia sono quelle dell'art. 21 della legge regionale toscana 59/2009, quindi guinzaglio e, dove lo prevedono le norme statali, museruola.

Dove si trova

Arenile in concessione del Comune di Forte dei Marmi (LU), fra il confine di Pietrasanta a levante e quello di Montignoso a ponente

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

Chi accolga i cani, a Forte dei Marmi, non lo decide il Comune: il regolamento comunale dice soltanto che lo stabilimento balneare «può» consentire l'accesso degli animali, e che il concessionario può invece limitarlo dandone comunicazione al Sindaco. Non esiste un elenco pubblico né degli stabilimenti che accettano i cani né di quelli che hanno comunicato di non accettarli, e questa è esattamente la differenza fra poter entrare e no: si sa solo chiedendo al singolo bagno. Per lo stesso motivo lasciamo a «non sappiamo» la voce sui limiti di taglia e di peso: il regolamento non ne pone, ma le condizioni concrete le fissa il concessionario e possono comprenderli. Il regolamento vieta di far accedere gli animali alle acque durante l'orario della balneazione assistita, però non scrive quale sia quell'orario: dipende dal servizio di salvamento e dall'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Viareggio, che non abbiamo letto. Sulle spiagge libere e sui prolungamenti delle vie di accesso al mare il regolamento comunale non dice niente sui cani: lì vale la regola generale della legge regionale toscana 59/2009, che consente l'accesso alle aree pubbliche comprese le spiagge, ma non abbiamo trovato nessun atto del Comune di Forte dei Marmi che vi ponga orari o divieti, e non ne diamo per scontata l'assenza. Il punto in mappa colloca l'arenile all'altezza del pontile e vale come orientamento, non come confine.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Comune di Forte dei Marmi
Atto
«Regolamento di disciplina ed utilizzo degli arenili, delle spiagge e delle attività balneari», approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 24/05/2019 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 26/04/2022, art. 7 del 26 aprile 2022
Originale
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