Scheda della spiaggia
Stabilimenti balneari di Lido di Camaiore
Camaiore (LU) · Toscana
Arenile in concessione del demanio pubblico marittimo di Lido di Camaiore, Comune di Camaiore (LU)

Che cosa dice l'ordinanza
Le «norme regionali» a cui l'art. 8 comma 9 del regolamento comunale impone ai concessionari di adeguarsi sono, in materia di animali, quelle della legge regionale toscana 20 ottobre 2009 n. 59. Il suo art. 21 riconosce all'esercente la facoltà di non ammettere i cani nel proprio esercizio, a condizione che il divieto sia segnalato con appositi cartelli ben visibili all'ingresso e previa comunicazione scritta al Sindaco. Nella stessa direzione va la circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto di accesso dell'art. 19 alle sole spiagge libere e non a quelle in concessione. Ne segue che negli stabilimenti di Lido di Camaiore decide il concessionario, entro i limiti posti dalla legge regionale e dal protocollo d'intesa richiamato dal regolamento comunale; il Comune non pubblica l'elenco dei concessionari che hanno comunicato al Sindaco di non ammettere gli animali.
regolamento comunale sulla disciplina delle attività balneari, art. 8 comma 9. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani.
- Il regolamento comunale non pone limiti di taglia o di peso, ma non è il regolamento a decidere: rinvia alle norme nazionali e regionali e a un protocollo d'intesa fra il Comune, l'Asl Versilia e l'Associazione Balneari di Lido di Camaiore che non è pubblicato, e quel protocollo potrebbe porre condizioni che non conosciamo. Le modalità di custodia restano quelle dell'art. 21 della legge regionale toscana 59/2009 e degli articoli 27 e 29 del regolamento comunale per la tutela degli animali: guinzaglio, museruola dove le caratteristiche dell'animale la rendano necessaria, divieto di lasciare il cane incustodito, obbligo di raccogliere gli escrementi. Restano sempre ammessi, per l'art. 29 del regolamento comunale, i cani guida per ciechi e quelli della protezione civile e delle forze di polizia.
Dove si trova
Arenile in concessione del demanio pubblico marittimo di Lido di Camaiore, Comune di Camaiore (LU)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
A Lido di Camaiore la regola che decide se il cane entra in uno stabilimento esiste, ha un nome, ed è irreperibile. Il regolamento comunale sulle attività balneari, all'art. 8 comma 9, dispone che «per l'accesso degli animali alla spiaggia i concessionari devono adeguarsi alle norme nazionali/regionali nonché al Protocollo d'Intesa stipulato fra il Comune di Camaiore, l'Asl Versilia e l'Associazione Balneari di Lido di Camaiore»: rimanda cioè a un documento a tre firme che non è allegato al regolamento e che non compare fra gli atti pubblicati del Comune. Il registro degli atti, interrogato per «protocollo d» su tutti gli organi dal 1995 a oggi, restituisce cinquantaquattro protocolli d'intesa su altre materie e nessuno con l'azienda sanitaria e i balneari. Non sappiamo quindi che cosa quel protocollo prescriva: se ponga condizioni igienico-sanitarie, se limiti gli orari, se riguardi solo alcune fasce dell'arenile. Non sappiamo nemmeno quali stabilimenti ammettano i cani: il regolamento non ne pubblica l'elenco, e nessun atto comunale lo fa. Per lo stesso motivo lasciamo a «non sappiamo» la voce sui limiti di taglia e di peso. Il cartello all'ingresso del bagno, e la telefonata prima di partire, restano l'unica informazione certa. La scheda non compare in mappa perché nessuna fonte ufficiale pubblica le coordinate degli stabilimenti che ammettono animali.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Toscana
- Atto
- legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59, «Norme per la tutela degli animali», art. 19 comma 1 (accesso dei cani a giardini, parchi e spiagge) e art. 21 (accesso negli esercizi pubblici e commerciali); circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto dell'art. 19 alle sole spiagge libere del 20 ottobre 2009
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