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Tutte le spiagge di Campo nell'Elba

Scheda della spiaggia

Spiagge di Campo nell'Elba

Campo nell'Elba (LI) · Toscana

Aree demaniali marittime del Comune di Campo nell'Elba (LI), Isola d'Elba

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge di Campo nell'Elba.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoAccesso liberoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

A Campo nell'Elba i cani accompagnati dal proprietario o da un altro detentore possono accedere a tutte le aree demaniali marittime del Comune, comprese le spiagge, con obbligo di guinzaglio e di museruola dove le norme statali la impongono; resta vietato l'accesso alle aree attrezzate per scopi particolari, come quelle ludiche, quando siano delimitate, segnalate con cartelli di divieto e dotate di strumenti per custodire i cani all'esterno. Il bagno del cane è consentito soltanto dalle diciannove e trenta alle otto e trenta; durante l'orario di balneazione sono comunque permesse le passeggiate a bordo mare, con guinzaglio e con museruola dove obbligatoria, per permettere al cane di rinfrescarsi. Il regolamento elenca poi una serie di obblighi per chi porta il cane: divieto assoluto di sporcare con le deiezioni e obbligo di portare con sé i sacchetti igienici per raccoglierle; divieto assoluto di avvicinarsi con il cane agli altri bagnanti senza il loro consenso, per evitare che l'animale scrolli addosso sabbia o acqua; obbligo di far stare il cane all'ombra; obbligo di abbeverarlo, con la ciotola dichiarata obbligatoria; obbligo di portarlo a passeggio ogni due ore per permettergli di urinare fuori dall'arenile. La responsabilità della conduzione dell'animale è esclusivamente del conduttore. Dentro le concessioni, i titolari possono individuare — previa autorizzazione del Comune e delle autorità sanitarie — aree attrezzate, delimitate e riservate all'accoglienza degli animali domestici.

Regolamento sulla gestione del demanio marittimo, art. 30 comma 2. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani.
  • Il regolamento è stato letto per intero e non pone limiti di taglia o di peso: prescrive anzi l'obbligo di guinzaglio per «i cani di tutte le taglie». Non chiede microchip, vaccinazioni o assicurazione, ma impone al proprietario ombra, ciotola d'acqua e una passeggiata fuori dall'arenile ogni due ore.

Dove si trova

Aree demaniali marittime del Comune di Campo nell'Elba (LI), Isola d'Elba

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

La regola è uniforme su tutte le aree demaniali del Comune: il regolamento non nomina singole spiagge, e per questo qui c'è una scheda sola. Il regolamento consente le passeggiate a bordo mare «durante l'orario di balneazione», ma non definisce da nessuna parte quale sia l'orario di balneazione: rimanda implicitamente all'ordinanza sindacale sulla balneazione, che non abbiamo trovato pubblicata per il 2026, quindi non sappiamo a che ora cominci e finisca. Anche il periodo è indiretto: l'unico calendario che il regolamento fissa è quello di apertura obbligatoria delle strutture balneari, che deve iniziare non oltre il 1° maggio e finire non prima del 30 settembre, e non lo trasferiamo alla regola sui cani, che è scritta senza limiti stagionali. Il punto in mappa è collocato sulla spiaggia di Marina di Campo e vale come orientamento: la regola vale su tutto il litorale comunale. Non sappiamo infine quali stabilimenti abbiano allestito aree riservate agli animali: il regolamento lo consente previa autorizzazione del Comune e delle autorità sanitarie, ma non esiste un elenco pubblico.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Comune di Campo nell'Elba
Atto
«Regolamento sulla gestione del demanio marittimo», approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 17/03/2023 e modificato con deliberazione n. 44 del 06/12/2024; artt. 28, 30 comma 2 e 31 comma 5 del 6 dicembre 2024
Originale
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