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Tutte le spiagge di Massa

Scheda della spiaggia

Spiagge libere e spiagge libere attrezzate di Massa

Massa (MS) · Toscana

Litorale del Comune di Massa, da Marina di Massa a Ronchi e Poveromo (MS)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge libere e spiagge libere attrezzate di Massa.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoAccesso liberoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

Sulle spiagge libere e sulle spiagge libere attrezzate del Comune i cani possono entrare: l'ordinanza rinvia alla legge regionale toscana 59/2009, che consente l'accesso dei cani a tutte le aree pubbliche, comprese le spiagge, con obbligo di guinzaglio e di museruola dove la prevedono le norme statali. In acqua, però, si può andare solo in due finestre: fino alle otto e trenta del mattino e dopo le diciannove e trenta della sera; per «acqua» l'ordinanza intende lo specchio di mare davanti alla spiaggia. Negli stabilimenti balneari l'accesso può essere limitato o consentito a scelta del concessionario. I cani guida per non vedenti e i cani addetti alla sorveglianza e all'assistenza dei bagnanti possono sempre entrare in spiaggia e in ogni esercizio pubblico, questi ultimi previa comunicazione dello stabilimento alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara; l'addestramento dei cani guida non si può invece fare sulle spiagge nel periodo in cui le strutture balneari sono aperte. Su tutto il litorale, per l'intero arco dell'anno, è vietato condurre o lasciare qualsiasi animale senza regolare guinzaglio, e lo stesso divieto vale sul pontile di Marina di Massa. Le deiezioni vanno rimosse: abbandonarle sugli arenili è vietato dalla legge regionale, che prevede una sanzione.

ordinanza dirigenziale n. 368 del 22 maggio 2019, art. 5. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani.
  • L'ordinanza non pone limiti di taglia o di peso. Impone il guinzaglio a qualsiasi animale condotto sulle spiagge, richiamando la legge regionale toscana 59/2009, e la museruola nei casi in cui la prevedono le norme statali. Negli stabilimenti balneari le condizioni possono essere diverse, perché le decide il concessionario.

Dove si trova

Litorale del Comune di Massa, da Marina di Massa a Ronchi e Poveromo (MS)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

La regola è una sola su tutto il litorale comunale: l'ordinanza non individua tratti riservati ai cani e non distingue una spiaggia dall'altra, quindi la scheda unica non è un buco della nostra raccolta ma il modo in cui il Comune ha scritto l'atto. C'è però un'interpretazione nostra da dichiarare: l'atto che il Comune pubblica come disciplina delle attività balneari porta il numero 368 del 2019 e nel titolo si riferisce all'anno 2019; il Comune lo ripropone nella pagina «Accesso dei cani in spiaggia» aggiornata il 15 maggio 2025 e non abbiamo trovato un'ordinanza balneare più recente, perciò lo trattiamo come il testo ancora applicato — ma è una nostra lettura, non una conferma esplicita del Comune, e un atto successivo non pubblicato non lo possiamo escludere. L'ordinanza dice che la stagione balneare è ordinariamente compresa fra il 1° maggio e il 30 settembre, però non lega a quel periodo la finestra oraria per il bagno dei cani: se le otto e mezza e le sette e mezza di sera valgano anche fuori stagione, l'atto non lo dice e noi non lo indoviniamo. Quali stabilimenti balneari accettino i cani non è scritto da nessuna parte: la decisione è del singolo concessionario e si sa solo chiedendo sul posto, e questa è la differenza fra poter entrare e no. Il punto che indichiamo in mappa colloca il litorale di Marina di Massa e vale come orientamento, non come confine.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

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Da
redazione
Fonte
Comune di Massa
Atto
ordinanza dirigenziale n. 368 del 22/05/2019, «Ordinanza per la disciplina delle attività balneari sul Comune di Massa anno 2019», art. 4 punto 8, art. 5 e art. 6 del 22 maggio 2019
Originale
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