Toscana (PI)
Spiagge per cani a Vecchiano
2 schede in archivio: 2 dove il cane entra.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Vecchiano
Quello che leggi in questa pagina viene da un solo documento.
Comune di Vecchiano
ordinanza del Sindaco n. 62 del 28/05/2026, «Disciplina delle attività balneari per l'anno 2026 e utilizzo del patrimonio comunale a Marina di Vecchiano», art. 1 lettera g) e punti 3.7, 3.23, 3.24 e 4.2
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 28 maggio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 5 agosto 2026 e il 6 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Vecchiano, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Arenile di Marina di Vecchiano fra Oasi Zero e Oasi 2, Spiagge libere di Marina di Vecchiano fuori dal tratto Oasi Zero – Oasi 2.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco n. 62 del 28 maggio 2026, art. 1 lettera g) e punto 3.24»; «ordinanza del Sindaco n. 62 del 28 maggio 2026, art. 1 lettera g) e punto 3.7».
Vedi i 2 luoghi di Vecchiano sulla mappa
Dove il cane entra
2 spiagge
Arenile di Marina di Vecchiano fra Oasi Zero e Oasi 2
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoIn questo tratto l'ordinanza vieta di far stazionare e di sostare con animali: il cane si può accompagnare in transito, non fermare. Il divieto vale fra la postazione di avvistamento adiacente alla struttura Oasi Zero, a sud, e la spiaggia attrezzata Oasi 2, a nord, e ne sono esclusi soltanto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio condotti al guinzaglio da personale addetto. Sul resto del litorale di Marina di Vecchiano l'accesso dei cani è invece consentito. Dove si può stare valgono le condizioni generali dell'atto: guinzaglio, museruola quando la impongono le norme statali, e l'obbligo per chi accompagna il cane di avere con sé strumenti idonei a rimuovere le deiezioni solide. L'accesso e la permanenza di persone e veicoli sul litorale sono consentiti dalle sei all'una del giorno successivo dal primo giugno al trenta settembre, e dalle sei a mezzanotte nel resto dell'anno. Sulle spiagge libere di Marina di Vecchiano non c'è servizio di salvataggio, e il Comune lo segnala con appositi cartelli.Qui c'è una nostra lettura, e la dichiariamo: l'ordinanza consente l'accesso dei cani alle spiagge «fatto salvo quanto previsto all'art. 3.7 e 3.23», ma il divieto di stazionare e sostare con animali in questo tratto sta al punto 3.24, mentre il 3.23 riguarda i cavalli. Il rinvio non torna, e noi riportiamo il testo di entrambi i punti invece di scegliere quale prevalga: il divieto di sosta è scritto nell'atto ed è quello che troverete scritto sui cartelli. Non sappiamo inoltre dove cadano esattamente, sul terreno, la postazione di avvistamento di Oasi Zero e la spiaggia attrezzata Oasi 2: l'atto individua il tratto per punti di riferimento e non con confini misurati, e il punto che indichiamo in mappa vale come orientamento, non come limite. Non abbiamo letto il Regolamento per la gestione del patrimonio comunale di Marina di Vecchiano, a cui l'ordinanza rinvia e che potrebbe contenere altre prescrizioni.Fonte: Comune di Vecchiano, ordinanza del Sindaco n. 62 del 28/05/2026, «Disciplina delle attività balneari per l'anno 2026 e utilizzo del patrimonio comunale a Marina di Vecchiano», art. 1 lettera g) e punti 3.7, 3.23, 3.24 e 4.2Spiagge libere di Marina di Vecchiano fuori dal tratto Oasi Zero – Oasi 2
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoQui il cane può stare. L'ordinanza consente, richiamando gli articoli 19 e 22 della legge regionale toscana 59/2009, l'accesso alle aree pubbliche, di uso pubblico e alle spiagge di Marina di Vecchiano ai cani accompagnati dal proprietario, con l'obbligo del guinzaglio e della museruola quando la impongono le norme statali; chi accompagna il cane deve avere con sé strumenti idonei a rimuovere le deiezioni solide. Gli animali non possono essere lasciati liberi di vagare. Il divieto di stazionare e sostare con animali riguarda soltanto il tratto centrale fra Oasi Zero e Oasi 2, non queste porzioni di arenile. Restano i divieti che valgono per tutti: non si occupa la fascia di cinque metri dalla battigia, riservata al libero transito; non si campeggia né si sosta fra l'una e le sei dal primo giugno al trenta settembre; non si esce dai camminamenti segnalati sulla fascia dunale. L'accesso e la permanenza sul litorale sono consentiti dalle sei all'una del giorno successivo dal primo giugno al trenta settembre, e dalle sei a mezzanotte nel resto dell'anno. Sulle spiagge libere non c'è servizio di salvataggio. La balneazione è vietata nel tratto fra la foce del Serchio e la caserma della Guardia di Finanza, fino alla mezzeria del fiume, come indicato dai cartelli.Questa scheda copre due porzioni di arenile separate — quella a sud, verso la foce del Serchio, e quella a nord di Oasi 2 — perché l'ordinanza non le nomina una per una: nomina solo il tratto centrale in cui il divieto di sosta con animali vale, e il resto è ciò che avanza. Il punto che indichiamo in mappa cade nella porzione meridionale e serve solo a orientare. C'è poi una nostra lettura, e la dichiariamo: il punto 3.7 dell'ordinanza vieta in generale di condurre animali sull'arenile «ad eccezione degli animali d'affezione a condizione che non siano lasciati liberi di vagare — secondo quanto potrà essere disciplinato da specifica ordinanza comunale», e non risulta pubblicata una tale ordinanza specifica; leggiamo quindi che, per i cani, valga la lettera g) dell'art. 1, che ne consente l'accesso. Non abbiamo letto il Regolamento per la gestione del patrimonio comunale di Marina di Vecchiano, a cui l'atto rinvia. L'ordinanza non dice nulla sulla balneazione dei cani in mare: non sappiamo se e dove sia ammessa.Fonte: Comune di Vecchiano, ordinanza del Sindaco n. 62 del 28/05/2026, «Disciplina delle attività balneari per l'anno 2026 e utilizzo del patrimonio comunale a Marina di Vecchiano», art. 1 lettera g) e punti 3.7, 3.23, 3.24 e 4.2
Le aree di sgambamento a Vecchiano
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Vecchiano quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.