Toscana (LI)
Spiagge per cani a Rio
2 schede in archivio: 2 dove il cane entra.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Rio
Quello che leggi in questa pagina viene da un solo documento.
Comune di Rio
ordinanza del Sindaco n. 70 del 25/08/2020, «Accesso e balneazione cani sulle spiagge del territorio comunale», punti 1-8
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 25 agosto 2020
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 5 agosto 2026 e il 6 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Rio, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere del Comune di Rio, Strutture balneari in concessione del Comune di Rio.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco n. 70 del 25 agosto 2020, punti 1 e 2»; «ordinanza del Sindaco n. 70 del 25 agosto 2020, punti 4 e 8».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Vedi i 2 luoghi di Rio sulla mappa
Dove il cane entra
2 spiagge
Spiagge libere del Comune di Rio
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoPer tutta la stagione balneare, che l'ordinanza fissa dal 1° maggio al 30 settembre, a Rio i cani possono accedere alle spiagge accompagnati dal proprietario o da un altro detentore, con obbligo di guinzaglio e con la vigilanza continua dell'accompagnatore. Non possono però entrare in acqua: l'accesso degli animali alle acque di balneazione di tutte le spiagge libere del Comune è vietato dalle otto di mattina alle venti; fanno eccezione i cani guida per non vedenti e i cani da salvataggio con brevetto, previa comunicazione all'autorità competente. I cani devono essere regolarmente vaccinati contro le principali malattie infettive e muniti di tatuaggio o microchip. Il proprietario deve portare con sé la museruola da usare in caso di necessità, appostarsi a una distanza ragionevole dagli altri cani presenti, rimuovere prontamente e senza eccezioni le deiezioni racchiudendole negli appositi strumenti di raccolta e conferendole chiuse nei contenitori, controllare e accudire il cane conducendolo e custodendolo al guinzaglio, e garantirgli durante la sosta uno spazio ombreggiato con un recipiente d'acqua adeguato. Chi non rispetta queste condizioni viene allontanato dall'arenile dalla Polizia Municipale, che può anche controllare tatuaggio e libretto delle vaccinazioni. I concessionari degli stabilimenti balneari possono limitare l'accesso dei cani, previa comunicazione al Sindaco e con cartellonistica idonea e visibile. Le sanzioni vanno da 100 a 1.000 euro. Copia dell'ordinanza deve essere esposta dai concessionari in luoghi ben visibili per tutta la durata della stagione balneare.La regola è uniforme su tutte le spiagge libere del Comune: l'ordinanza non nomina singoli tratti, e per questo qui c'è una scheda sola — non è raccolta incompleta. L'atto però risale al 2020: dice di restare in vigore fino a revoca, e nell'archivio dell'albo pretorio del Comune non abbiamo trovato provvedimenti successivi sull'accesso dei cani, ma la ricerca è stata fatta per parole nell'oggetto e un atto intitolato diversamente potrebbe esserci sfuggito. L'ordinanza parla di «stagione balneare (01/05-30/09)» e disciplina solo quel periodo: che cosa valga fuori stagione non lo dice, e non lo indoviniamo. Il punto b) del punto 1 chiede di appostarsi «sul tratto di arenile individuato», e il punto 3 parla di «arenile segnalato», ma l'ordinanza non individua né segnala nessun tratto specifico: che cosa sia quel tratto non lo sappiamo. Il punto in mappa è collocato a Rio Marina ed è un orientamento: la regola vale su tutto il litorale comunale.Fonte: Comune di Rio, ordinanza del Sindaco n. 70 del 25/08/2020, «Accesso e balneazione cani sulle spiagge del territorio comunale», punti 1-8Strutture balneari in concessione del Comune di Rio
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoL'ordinanza distingue le spiagge libere dalle strutture balneari, e per queste ultime dice chi decide: «È data comunque facoltà ai concessionari di strutture balneari, ai sensi della L.R. n. 59 del 20/10/2009, di limitare l'accesso ai cani, previa comunicazione al Sindaco del Comune di Rio ed apposizione di idonea e visibile cartellonistica». Il Comune quindi non vieta e non impone: la scelta è del concessionario, e le due condizioni che l'ordinanza gli pone sono la comunicazione al Sindaco e il cartello. Lo stesso atto impone ai concessionari di esporre copia dell'ordinanza in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la durata della stagione balneare, che l'ordinanza fissa dal 1° maggio al 30 settembre. Restano le condizioni generali sull'animale: cani regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive e muniti di tatuaggio o microchip, guinzaglio e continua vigilanza dell'accompagnatore, museruola sempre con sé da usare in caso di necessità, raccolta immediata delle deiezioni, spazio ombreggiato e recipiente con acqua durante la sosta. Il proprietario resta responsabile dei danni causati dall'animale ai sensi dell'articolo 2052 del Codice civile.Dentro una struttura balneare di Rio la risposta non la dà il Comune: l'ordinanza lascia al concessionario la facoltà di limitare l'accesso ai cani, e chiede solo che lo comunichi al Sindaco e lo segnali con cartellonistica idonea e visibile. Quali stabilimenti l'abbiano fatto non lo sappiamo: quelle comunicazioni non risultano pubblicate e non esiste un elenco, quindi lo si scopre dal cartello all'ingresso o chiedendo. C'è però un obbligo che gioca a favore del visitatore, ed è scritto: copia dell'ordinanza deve essere esposta dai concessionari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la durata della stagione balneare, quindi le regole comunali si leggono sul posto. Non sappiamo se il divieto di accesso dei cani nelle acque di balneazione dalle otto alle venti valga anche davanti alle concessioni: l'ordinanza lo scrive per «tutte le spiagge libere», e sulle concessioni tace. Il punto in mappa è collocato sul litorale di Rio Marina e vale come orientamento, non come indicazione di un singolo stabilimento. Vale infine l'avvertenza generale su Rio: l'atto è del 2020 e vale fino a revoca, e la ricerca nell'archivio dell'albo è stata fatta per oggetto, quindi non esclude atti successivi intitolati diversamente.Fonte: Comune di Rio, ordinanza del Sindaco n. 70 del 25/08/2020, «Accesso e balneazione cani sulle spiagge del territorio comunale», punti 1-8
Le aree di sgambamento a Rio
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Rio quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.