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Toscana (GR)

Spiagge per cani a Grosseto

5 schede in archivio: 2 dove il cane entra, 2 dove l'atto dice di no, 1 area recintata.

Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.

Che cosa dice l'ordinanza a Grosseto

Quello che leggi in questa pagina viene da 2 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.

Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.

Vedi i 2 luoghi di Grosseto sulla mappa

Dove il cane entra

2 spiagge

Dove a Grosseto il cane non può entrare

Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Grosseto nomina 2 luoghi dove i cani non sono ammessi. Li riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.

Dove sgambare il cane a Grosseto

Il Comune di Grosseto nomina 1 area di sgambamento. Non sono spiagge e non c'entrano con l'ordinanza balneare qui sopra: sono recinti in città, con una regola loro.

Dentro l’area il cane può stare senza guinzaglio

È l'unico posto del Comune di Grosseto dove l'ordinanza consente al cane di stare senza guinzaglio e senza museruola. L'articolo 11 comma 1 individua, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale toscana 59/2009 e come da cartografia allegata, «un'area destinata ai cani nella quale i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del proprietario responsabile senza determinare danni alle piante od alle strutture». È un regime diverso da quello del tratto di arenile libero fra il «Fuori rotta» e il confine con Castiglione della Pescaia, dove invece guinzaglio e museruola restano obbligatori. Valgono comunque gli obblighi che il comma 2 pone su entrambi i tratti: condurre il cane al guinzaglio lungo i percorsi per raggiungere l'area, portare con sé in ogni caso la museruola da usare in caso di necessità, appostarsi a distanza ragionevole da altre presenze analoghe, rimuovere prontamente le deiezioni e conferirle chiuse negli appositi contenitori, non condurre il cane fuori dall'area regolamentata, garantire uno spazio ombreggiato con un recipiente d'acqua, rimuovere dall'arenile tutte le attrezzature usate e i rifiuti prodotti. Non possono accedere gli animali affetti da patologie trasmissibili fra cane e uomo, né quelli scarsamente socievoli o aggressivi. Il mancato rispetto di una qualsiasi di queste condizioni comporta l'allontanamento dall'arenile a opera della Polizia Municipale, dell'Autorità Marittima o di qualsiasi altro Corpo avente titolo, che verifica anche il tatuaggio e il libretto delle vaccinazioni.

ordinanza sindacale n. 116 del 28/09/2021, «Disciplina delle attività balneari», articoli 11 e 19 — letto il 6 agosto 2026. Apri il documento

A quali condizioni si entra

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Chiede però che i cani siano regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive e muniti di tatuaggio o microchip, e che il proprietario abbia con sé il libretto delle vaccinazioni, che gli agenti possono controllare.